Commissione UE: Non Performing Loan

10 luglio 2017

Nell’ambito della Capital Market Union, Bruxelles ha avviato una pubblica consultazione sul tema degli NPL con l’obiettivo di facilitare il recupero di crediti incagliati. La consultazione, inoltre, punta a verificare il sentiment degli operatori sulla proposta della Commissione di un “Accelerated Loan Security (ALS)”. Nei piani della Commissione l’ALS dovrebbe rappresentare una nuova modalità di appostamento del collaterale da parte del debitore nel momento in cui contrae un prestito o emette un’obbligazione. In caso di default del debitore, la garanzia del debito si trasferirebbe automaticamente al creditore, senza la necessità di un intervento giudiziale. In questo modo il creditore potrebbe rientrare in possesso del credito con maggiore facilità e in tempi molto rapidi.
La consultazione scade il prossimo 20 ottobre.

Documento in consultazione 
Link al questionario 

ESMA: Regolamento Short Selling

07 luglio 2017

ESMA ha avviato una pubblica consultazione al fine di predisporre il final advice alla Commissione UE sulla revisione del regolamento in materia di short selling (Reg. 236/2012). La consultazione sarà aperta fino al prossimo 4 settembre. ESMA invierà il final advice alla Commissione UE entro dicembre 2017. 

Documento in consultazione 
Form delle risposte 

Commissione UE e ESAs: chiarimenti in materia di Regolamento PRIIPs (1286/2014)

04 luglio 2017

La Commissione UE e le tre ESAs (EBA, ESMA, EIOPA) hanno fornito alcuni chiarimenti operativi utili all’implementazione del Regolamento PRIIPs (Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati). Particolarmente rilevanti sono le indicazioni fornite dalle tre ESAs poiché si riferiscono al KID, il documento informativo per i sottoscrittori del prodotto. Si ricorda che la normativa sul KID è alla base dell’informazione da fornire al sottoscrittore di un PanEuropean Personal Pension (PEPP). 
EBA, EIOPA e ESMA si soffermano su alcuni aspetti del Regolamento delegato UE 2017/653 che fornisce le indicazioni per la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione del KID oltre che sulle condizioni per adempiere gli obblighi di fornire tale documento. I principali chiarimenti afferiscono a: 1) le modalità di valutazione del rischio di mercato e del rischio di credito ai fini del computo dell’indicatore di rischio di un PRIIP, 2) il metodo di calcolo dei costi, inclusi quelli di transazione, 3) gli scenari per la simulazione delle performance, 4) la presentazione di alcune specifiche informazioni.
La comunicazione della Commissione UE si sofferma invece su: 1) PRIIPs che offrono molteplici opzioni di investimento, 2) regime applicabile ai PRIIPs già offerti o la cui offerta terminerà entro il 2017, 3) uso del KID da parte di un OICVM, 4) canali distributivi dei PRIIPs.

Regolamento Delegato UE 2017/653
Q&A ESAs 
Comunicazione Commissione UE

Commissione UE: PEPP

29 giugno 2017

È stata pubblicata la bozza di regolamento sui PanEuropean Personal Pension unitamente alla Raccomandazione sulla fiscalità di tali prodotti. Il progetto rientra nell’ambito della Capital Market Union e si prefigge di creare un prodotto pensionistico di terzo pilastro che si affianchi ai prodotti nazionali già esistenti. Al fine di evitare distorsioni tra i PEPPs e i PIP nazionali la Commissione UE raccomanda agli stati membri di provvedere i PEPPs con gli stessi incentivi fiscali previsti per i prodotti nazionali, anche nel caso in cui i livelli di tutela non siano uniformi. 
Tra gli elementi salienti del PEPP rientrano l’autorizzazione da parte di EIOPA anziché dalle singole autorità nazionali, la previsione del KID (Key Investment Document) dei Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, seppure con alcuni aggiustamenti mutuati dalla direttiva IORP2 (2016/2341), come base per l’informativa ai sottoscrittori, la previsione di una comunicazione periodica annuale sul modello di IORP2. I PEPPs potranno essere istituiti da vari intermediari finanziari e ciascuno sarà sottoposto al proprio regime prudenziale. Il PEPP prevede l’offerta di un numero limitato di comparti (max 5) e l’offerta di una opzione di default che implica la restituzione del capitale.
La bozza di regolamento dovrà ora essere approvata dal Parlamento UE e dal Consiglio UE a maggioranza semplice.

Regolamento PEPP 

Commissione UE: linee guida per il reporting non finanziario delle imprese

26 giugno 2017

La Commissione UE ha approvato le linee guida in materia di informazioni non finanziarie che le imprese devono rendere pubbliche a partire dal 2018 ai sensi della Direttiva 2013/34/UE in materia di redazione del bilancio d’esercizio (Cfr. modifiche C3 nel testo della direttiva). Le modifiche riguardano gli articoli 19 bis e 29 bis e sono relative alle informazioni aziendali sulle pratiche adottate in materia ambientale e sociale. Le linee guida sono basate sui princìpi dello sviluppo sostenibile enunciati dall’ONU, sugli accordi di Parigi in materia di cambiamento climatico, oltre che sugli input della Task Force on Climate Related Financial Disclosures del Financial Stability Board.

Direttiva 2013/34/UE_Non Financial Reporting