ESAs: rapporto sulla trasparenza dei PAI

09 settembre 2025

Il Comitato Congiunto EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) ha pubblicato il quarto Rapporto annuale sulla trasparenza dei principali impatti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI).

Dal rapporto emerge un costante miglioramento della qualità delle informative, sia a livello di entità, sia a livello di prodotto. In linea con gli anni precedenti, i risultati confermano che i partecipanti ai mercati finanziari appartenenti a gruppi multinazionali tendono a fornire informative più dettagliate, mentre le entità di dimensioni minori spesso combinano informazioni generali su ESG o di marketing con le loro informative SFDR.

Il rapporto include anche raccomandazioni alle Autorità nazionali per migliorare le pratiche di vigilanza e alla Commissione Europea in vista della prossima revisione del Regolamento. Tra queste ultime è reiterato l’abbandono della soglia dei 500 dipendenti ai fini dell’obbligatorietà/volontarietà nella considerazione dei PAI a livello di entità in favore di una legata alla dimensione degli attivi.

Nel frattempo, lo scorso 4 agosto, le ESAs hanno aggiornato le Q&A dedicate al regolamento.

Principal Adverse Impact disclosures under the Sustainable Finance Disclosure Regulation

Q&A SFDR aggiornamento 4 agosto 2025

Commissione Europea: Targeted consultation on supplementary pensions

29 agosto 2025

Mefop, insieme ad Assofondipensione e Assoprevidenza (Assoeuropea), ha risposto alla consultazione della Commissione Europea sulle pensioni integrative.

Relativamente alla revisione della Direttiva IORP 2 si sottolinea che limiti quantitativi agli investimenti troppo stringenti non favoriscono un maggiore impegno a supporto dell’economia reale. Riguardo all’introduzione del principio di duty of care, pur condividendone la finalità, si mette in guardia dai possibili cortocircuiti con norme nazionali che riflettono già tale impostazione.

Sul tema delle modalità per accrescere la dimensione patrimoniale si evidenziano i vantaggi derivanti dalle iniziative consortili. Si nota che l’attuale normativa sulla trasparenza assicura chiarezza ed efficienza delle informazioni, richiamando come best practice l'esperienza della standardizzazione documentale realizzata dalla Covip. Da ultimo, si guarda positivamente al fatto che la nuova direttiva IORP potrà richiedere agli Stati Membri di includere gli IORPs nell’ambito di applicazione dei sistemi di tracciamento dei diritti pensionistici.

Sulla revisione del Regolamento PEPP si esprime favore per l’adozione di misure che potrebbero favorire una maggiore diffusione del prodotto anche se il cap ai costi andrebbe mantenuto come strumento di tutela per i sottoscrittori. Si guarda con scetticismo al possibile utilizzo del PEPP come strumento occupazionale (peraltro consentito dall’attuale normativa).

Sui sistemi di tracciamento dei sistemi pensionistici, su cui la Commissione Europea emanerà una raccomandazione agli Stati Membri, pur apprezzando il messaggio politico, si ribadisce la necessità di mantenere le indicazioni sufficientemente generali per poterle calare nelle diverse realtà nazionali. I meccanismi di finanziamento e di governance, inoltre, devono rispecchiare le finalità istituzionali dello strumento e, da ultimo, dovrebbero essere evitati ulteriori obblighi di reporting per gli IORPs.

Sul tema dei cruscotti pensionistici (anche in questo caso è attesa una raccomandazioni agli Stati Membri), in mancanza di indicazioni precise, si evidenziano i rischi e le possibili conseguenze negative per l’uso improprio di tali strumenti.

In tema di adesione automatica (AE), all’apprezzamento politico per la raccomandazione si accompagna la richiesta di evitare tecnicalità e benchmarking, lasciando agli Stati Membri la valutazione dei modelli più adatti e delle misure correttive eventualmente da adottare per garantire il funzionamento efficace degli strumenti in essere.

In aggiunta alla posizione Assoeuropea si riportano le risposte fornite da Eiopa e dall’Occupational Pensions Stakeholder Group Eiopa

Risposta Assoeuropea alla consultazione sulle pensioni integrative

Risposta Eiopa alla consultazione sulle pensioni integrative

Risposta OPSG Eiopa alla consultazione sulle pensioni integrative

Punto di accesso unico europeo: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338

11 luglio 2025

Il provvedimento stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce il Punto di accesso unico europeo.

Anche gli IORPs saranno chiamati a contribuire al Punto di accesso unico europeo, fornendo informazioni sulla politica di remunerazione, sul bilancio, sul documento sulla politica d'investimento, sulla sostenibilità e sulle sanzioni ricevute. Il Punto di accesso unico europeo sarà istituito e gestito dall'Esma entro il 10 luglio 2027.

Le informazioni e i documenti saranno trasmessi attraverso gli organismi di raccolta nazionali in via di individuazione.

Il regolamento di esecuzione definisce alcuni profili relativi alle funzionalità del Punto di accesso unico europeo. Da segnalare, tra l'altro, le caratteristiche identificative del soggetto che trasmette le informazioni all'organismo di raccolta e della persona giuridica cui tali informazioni si riferiscono e la classificazione dei tipi di informazioni da trasmettere sulla base della Tabella 1 allegata al Regolamento di esecuzione.

Vengono inoltre definiti i criteri per la classificazione dimensionale dei soggetti, secondo le indicazioni della Tabella 2 allegata al Regolamento di esecuzione, e alla classificazione del settore industriale di appartenenza, secondo le indicazioni della Tabella 3 allegata al Regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione è in vigore dal 31 luglio 2025 e la sua applicazione decorrerà dal 10 luglio 2026.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338

Eiopa: Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs

10 luglio 2025

L'Opinion riguarda la gestione del rischio di liquidità. Le autorità nazionali sono invitate ad utilizzare un approccio forward-looking e risk-based nel monitoraggio del rischio.

Gli IORPs valutano tale rischio e qualora risulti significativo predispongono presidi di mitigazione e adeguano il modello di governance. Eiopa qualifica come materiale il rischio di liquidità quando sono a rischio la stabilità dello IORP e la tutela degli iscritti/beneficiari. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui gli IORPs non fossero in grado di regolare le proprie obbligazioni finanziarie verso i beneficiari e altre controparti alla scadenza, o quando gli investimenti devono essere liquidati a prezzi molto inferiori a quello di acquisto, impattando negativamente la solvibilità del piano pensionistico o le prestazioni a beneficio degli iscritti/beneficiari. Possibili fonti del rischio di liquidità sono rappresentate dalle variazioni dei flussi contributivi e delle prestazioni erogate, dai contratti derivati (margin call), dagli investimenti in Fia e dalle prestazioni anticipate.

Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs

Emir: Rapporto Esma sulle condizioni del Conto Attivo

19 giugno 2025

L’art. 7-bis del regolamento Emir, prevede che le controparti detengano un Conto Attivo presso una Controparte Centrale (Ccp) situata nell’UE per la marginazione di alcune categorie di derivati OTC soggette a obbligo di compensazione.

Le caratteristiche del Conto Attivo debbono essere meglio specificate da un emanando Regolamento delegato, e a tal fine Esma è stata delegata a definire progetti di norme tecniche di regolamentazione. Esma ha ottemperato a tale delega inviando alla Commissione Europea gli standard tecnici di regolamento.

Final Report Conditions of the Active Account Requirement