ESMA: istruzioni e schemi di reporting relativamente all’applicazione del requisito di conto attivo
L'art. 7-ter del Regolamento (UE) 648/2012 prevede che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di cui all’articolo 7-bis (requisito di conto attivo) calcolino le proprie attività ed esposizioni al rischio nelle categorie di contratti derivati soggette a tale requisito e comunichino ogni sei mesi alla propria autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo.
L’autorità competente trasmette all’Esma tali informazioni (l'articolo 79-octies, comma 1-bis del D. Lgs. 58/1998 designa la Consob quale autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie).
Esma ha pubblicato le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la segnalazione di cui all'art. 7-bis. Tale segnalazione avviene su base semestrale (31 gennaio e 31 luglio) e copre un periodo annuale. La prima segnalazione va notificata entro il 31 luglio 2026 relativamente al periodo 25 giugno 2025-30 giugno 2026.
Sul tema del requisito di conto attivo si segnalano i seguenti chiarimenti Esma: Q&A 2418 e 2779 sul calcolo delle soglie, Q&A 2778 sul requisito dello stress test e Q&A 2776 e 2777 relativamente al profilo della rappresentatività.
EIOPA: Costs and Past Performance Report 2026
Il rapporto analizza i costi e i rendimenti dei prodotti di investimento assicurativi e pensionistici per il periodo 2020-2024.
Nel 2024, i prodotti unit-linked hanno offerto rendimenti netti compresi tra il 7,5% e il 16,9%. Le gestioni separate hanno reso in media il 2,3% offrendo tuttavia maggiore stabilità e protezione dalle perdite. I costi medi a carico dei consumatori mostrano una diminuzione contenuta.
L'analisi dei prodotti pensionistici evidenzia disparità significative e lacune nei dati. I fondi unit-linked con finalità previdenziale hanno registrato un rendimento medio del 9,6%, molto superiore a quello delle gestioni separate che è stato pari a 1,4%. I costi, misurati in termini di riduzione del rendimento, sono pari a 2,4% per i fondi unit-linked, mentre si sono attestati all'1,3% per le gestioni separate.
Il rapporto non prende in considerazione gli IORPs per via delle lacune nella disponibilità di dati; gli schemi di secondo pilastro saranno oggetto di una trattazione separata nei prossimi mesi.
EIOPA EBA ESMA: Joint Committee Update on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System – Spring 2026
Le ESAs hanno pubblicato l’aggiornamento primaverile del rapporto sui rischi e le vulnerabilità nel sistema finanziario dell’Unione Europea.
L’aggiornamento si concentra soprattutto sugli effetti delle recenti tensioni geopolitiche e sugli sviluppi nei mercati privati. Per quanto riguarda gli IORPs il rapporto evidenzia una forte resilienza e un netto miglioramento dei funding ratio per gli schemi a prestazione definita. Tali risultati risentono sia degli elevati rendimenti azionari, sia degli aumenti dei tassi d'interesse a lungo termine che hanno abbassato il valore delle passività.
Le ESAs mettono in guardia dai rischi connessi agli investimenti in strumenti non quotati, al momento ancora limitati (4,4% degli asset totali a fine 2024) evidenziandone l’opacità, la complessità e la necessità di competenze adeguate per una efficace gestione. La proposta di revisione della direttiva IORP 2, volta a favorire un approccio risk based nell’attuazione del principio della persona prudente, potrebbe spingere le istituzioni a riallocare i propri investimenti, alterando i profili di rischio dei portafogli.
Joint Committee Update on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System – Spring 2026
Commissione Europea: Proposta di quadro normativo societario per le EU Inc.
La Commissione Europea ha presentato la proposta di regolamento per l’istituzione del cosiddetto 28° regime, un nuovo quadro normativo che definisce regole comuni per la creazione di nuove imprese. Le previsioni comporteranno celerità ed economicità nella creazione di una nuova società, grazie a un iter completamente digitale da completare entro 48 ore, sostenendo una spesa massima di 100 euro e senza requisiti di capitale sociale minimi.
La proposta prevede lo snellimento della burocrazia, con l’invio della documentazione necessaria in un’unica soluzione al registro delle imprese che avrà poi cura di interfacciarsi con le altre controparti interessate. Una EU Inc. applicherà le stesse regole in tutta la UE, permettendo così alle imprese di operare, attrarre capitali ed espandersi nel Mercato Unico senza dover applicare 27 diversi regimi nazionali. Vengono sdoganati strumenti molto richiesti dal mercato, come le stock option per i dipendenti e la completa digitalizzazione del trasferimento di quote societarie, senza necessità di ricorrere all’intermediazione notarile. Anche il regime fallimentare sarà semplificato, con procedure di liquidazione e insolvenza più rapide. Tra le misure dedicate a facilitare l'accesso ai finanziamenti, la proposta fa esplicito riferimento alla revisione delle regole di investimento degli IORPs.
La proposta passa ora al Consiglio e al Parlamento UE per l’approvazione.
Proposal for a REGULATION on THE 28TH REGIME CORPORATE LEGAL FRAMEWORK 'EU INC'
Eiopa: consultazione sul reporting degli IORPs e delle assicurazioni
È in consultazione un Discussion paper per verificare possibili inefficienze e sovrapposizioni nel reporting di vigilanza e nella trasparenza degli IORPs e delle assicurazioni. Giova ricordare che nella proposta di revisione della direttiva IORP 2, EIOPA è delegata ad emanare standard tecnici di attuazione per l'armonizzazione del reporting di vigilanza. La consultazione scadrà il 10 giugno 2026.
Discussion Paper for EIOPA's report on integrated data collection