Punto di accesso unico europeo: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338
Il provvedimento stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce il Punto di accesso unico europeo.
Anche gli IORPs saranno chiamati a contribuire al Punto di accesso unico europeo, fornendo informazioni sulla politica di remunerazione, sul bilancio, sul documento sulla politica d'investimento, sulla sostenibilità e sulle sanzioni ricevute. Il Punto di accesso unico europeo sarà istituito e gestito dall'Esma entro il 10 luglio 2027.
Le informazioni e i documenti saranno trasmessi attraverso gli organismi di raccolta nazionali in via di individuazione.
Il regolamento di esecuzione definisce alcuni profili relativi alle funzionalità del Punto di accesso unico europeo. Da segnalare, tra l'altro, le caratteristiche identificative del soggetto che trasmette le informazioni all'organismo di raccolta e della persona giuridica cui tali informazioni si riferiscono e la classificazione dei tipi di informazioni da trasmettere sulla base della Tabella 1 allegata al Regolamento di esecuzione.
Vengono inoltre definiti i criteri per la classificazione dimensionale dei soggetti, secondo le indicazioni della Tabella 2 allegata al Regolamento di esecuzione, e alla classificazione del settore industriale di appartenenza, secondo le indicazioni della Tabella 3 allegata al Regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione è in vigore dal 31 luglio 2025 e la sua applicazione decorrerà dal 10 luglio 2026.
Eiopa: Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs
L'Opinion riguarda la gestione del rischio di liquidità. Le autorità nazionali sono invitate ad utilizzare un approccio forward-looking e risk-based nel monitoraggio del rischio.
Gli IORPs valutano tale rischio e qualora risulti significativo predispongono presidi di mitigazione e adeguano il modello di governance. Eiopa qualifica come materiale il rischio di liquidità quando sono a rischio la stabilità dello IORP e la tutela degli iscritti/beneficiari. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui gli IORPs non fossero in grado di regolare le proprie obbligazioni finanziarie verso i beneficiari e altre controparti alla scadenza, o quando gli investimenti devono essere liquidati a prezzi molto inferiori a quello di acquisto, impattando negativamente la solvibilità del piano pensionistico o le prestazioni a beneficio degli iscritti/beneficiari. Possibili fonti del rischio di liquidità sono rappresentate dalle variazioni dei flussi contributivi e delle prestazioni erogate, dai contratti derivati (margin call), dagli investimenti in Fia e dalle prestazioni anticipate.
Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs
Emir: Rapporto Esma sulle condizioni del Conto Attivo
L’art. 7-bis del regolamento Emir, prevede che le controparti detengano un Conto Attivo presso una Controparte Centrale (Ccp) situata nell’UE per la marginazione di alcune categorie di derivati OTC soggette a obbligo di compensazione.
Le caratteristiche del Conto Attivo debbono essere meglio specificate da un emanando Regolamento delegato, e a tal fine Esma è stata delegata a definire progetti di norme tecniche di regolamentazione. Esma ha ottemperato a tale delega inviando alla Commissione Europea gli standard tecnici di regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2025/1190 sui test di penetrazione guidati da minaccia (TLPT)
Il testo specifica i criteri da utilizzare per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo si svolgere i TLPT, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l’ambito, l’approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco.
Spetta all'autorità competente per i TLPT (la Covip per gli IORPs) di valutare se l'entità finanziaria ha l'obbligo di svolgere tale prova, in funzione dell'impatto dell'entità e del suo carattere sistemico (dimensione, portata e natura delle interconnessioni con altre entità finanziarie, criticità dei servizi forniti, sostituibilità dei servizi forniti e complessità del modello aziendale), oltreché al suo profilo di rischio informatico.
L'atto delegato individua alcune entità finanziarie cui le competenti autorità per i TLPT impongono di svolgere tali prove, salvo diversa valutazione; gli IORPs non sono ricompresi in tale elenco.
Il regolamento delegato entrerà in vigore l'8 luglio 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Commissione Europea: Targeted consultation on supplementary pension
L’iniziativa si colloca nel quadro della Savings and Investments Union presentata lo scorso marzo e ha l’obiettivo di raccogliere buone pratiche e indicazioni utili ad aumentare la partecipazione dei cittadini ai fondi pensione.
Poiché i sistemi pensionistici sono di competenza nazionale, su taluni temi come l’adesione automatica, i sistemi di tracciamento dei diritti pensionistici e le pension dashboard, la Commissione ritiene che le raccomandazioni mirate agli Stati membri rappresentino lo strumento più adatto.
Su altri profili, di contro, potrebbero essere necessarie modifiche mirate al quadro normativo UE esistente, in particolare alla Direttiva IORP II e al Regolamento PEPP.
I risultati della consultazione, unitamente all’advice Eiopa sulla revisione della direttiva IORP 2 e alle recenti raccomandazioni della Corte dei Conti europea saranno alla base delle proposte che la Commissione si è impegnata ad emanare entro la fine del 2025 in ambito previdenziale, così come anticipato nella comunicazione SIU.
La consultazione scade il 29 agosto 2025.