Reg. EMIR
L’art. 85 del Reg. EMIR, così come modificato dal Reg. 2019/834 (EMIR REFIT), consente alla Commissione UE di prorogare per altre due volte, di anno in anno, l’esenzione dall’obbligo di clearing presso una controparte centrale per alcune categorie di derivati OTC a beneficio dei fondi pensione.
L’esenzione vigente scadrà il prossimo giugno 2021.
La Commissione dovrà adottare tale decisione sulla base del parere presentato dall’ESMA relativamente allo stato di avanzamento dei lavori tecnici volti a trovare una soluzione alle problematiche che si verrebbero a creare per gli operatori previdenziali in termini di rischi di liquidità.
Nel rapporto poc’anzi richiamato e appena pubblicato, l’ESMA, pur ribadendo l’opportunità di superare tale esenzione, riconosce che gli sforzi finora compiuti non hanno ancora determinato una soluzione soddisfacente e auspica così che la Commissione possa avvalersi della facoltà di prorogare per un altro anno, fino a giugno 2022, tale esenzione.
Si riporta anche il link alle Q&A ESMA sull’applicazione del regolamento aggiornate al 28 gennaio 2021
Report on the Central Clearing Solutions for Pension Scheme Arrangements (No. 2)
Tassonomia degli investimenti sostenibili
Si è chiusa la pubblica consultazione sul primo gruppo di atti delegati previsti dal Reg. 2020/852 che andranno a determinare le condizioni in base alle quali un’attività economica potrà essere considerata sostenibile ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e per determinare se un’attività economica, nel perseguire un obiettivo di sostenibilità, non danneggia al contempo altri obiettivi di sostenibilità in modo significativo.
Sulla base delle risposte ricevute la Commissione procederà all’adozione dei regolamenti delegati che saranno definitivamente approvati dal Parlamento e dal Consiglio UE.
PEPP
La Commissione Europea ha adottato gli atti delegati previsti dal Regolamento PEPP (2019/1238) in materia di trasparenza, cap ai costi, garanzia dell’opzione di base, tecniche di mitigazione dei rischi.
I provvedimenti sono ora all’attenzione del Consiglio UE e del Parlamento UE per la definitiva valutazione che dovrà avvenire entro il 18 marzo. Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE di tali regolamenti delegati, i PEPP potranno essere istituiti e commercializzati.
EIOPA: Autorizzazione e registrazione degli IORP’s
EIOPA ha pubblicato una comunicazione indirizzata alle competenti autorità nazionali sulle corrette pratiche di vigilanza per la registrazione o l'autorizzazione degli IORP, con particolare riguardo all’attività transfrontaliera.
Lo scopo della dichiarazione è quello di rafforzare la convergenza in materia di vigilanza e garantire che gli IORP che operano a livello transfrontaliero possano farlo al riparo da eventuali condizionamenti connessi ai regimi di autorizzazione o registrazione a livello nazionale.
Le competenti autorità nazionali dovranno condurre una valutazione prudenziale, che garantisca che qualsiasi IORP registrato o autorizzato soddisfi tutti i requisiti della direttiva IORP II per operare a livello nazionale o transfrontaliero.