Regolamento 2019/2088

11 dicembre 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Ue 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il regolamento prevede nuovi obblighi di trasparenza riguardo ai rischi di sostenibilità degli investimenti dei partecipanti ai mercati finanziari.

Gli Enti Pensionistici Aziendali e Professionali, gli istitutori di un Prodotto pensionistico di cui al Regolamento UE 1286/2014 [art. 2, l. e), g)] e gli istitutori di Pepp rientrano in tale categoria e sono quindi soggetti al regolamento.

Il Regolamento è entrato in vigore il 30 dicembre 2019 e si applicherà a partire dal 10 marzo 2021, ad eccezione di alcune previsioni per le quali l’applicazione slitterà al 1° gennaio 2022.

Regolamento 2019/2088  

Commissione UE: EU Green Deal

11 dicembre 2019

Il primo atto formale della nuova Commissione UE è stato il lancio del progetto Green Deal per punta a fare della Ue il primo blocco socio-politico-economico e finanziario del mondo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il progetto si articola in una serie di progetti che invadono tutte le sfere dell’economia e della finanza. Di maggiore rilievo per i Fp vanno segnalate le iniziative che puntano a integrare la sostenibilità ambientale in tutte le politiche della UE. Da segnalare in tal senso le iniziative che la Commissione UE assumerà nell’autunno del 2020 per ridisegnare la strategia sulla finanza sostenibile.

The EU Green Deal

Attuazione del Green Deal

Nel contesto del Green Deal si inquadra l’avvio del processo di revisione della direttiva 2014/95/UE relativa alle comunicazioni di carattere non finanziario che assoggetta le aziende di maggiori dimensioni al alcuni obblighi di trasparenza in materia sociale. Una maggiore trasparenza delle imprese sui profili sociali e ambientali della loro azione rappresenta un tassello fondamentale per favorire l’afflusso di capitali verso i settori economici più sostenibili. La consultazione scadrà il prossimo 14 maggio 2020.

Documento consultazione 

Link al questionario on line

Capital Market Union

05 dicembre 2019

Il Consiglio Ue ha adottato le conclusioni sull'approfondimento del progetto CMU lanciato nel 2015 con il quale Bruxelles ha provato a rafforzare l’integrazione dei mercati dei capitali privati al fine di mobilitare ulteriori risorse per gli operatori economici. Nel fare un bilancio di quanto fatto dal lancio del progetto, si sottolinea come la gran parte delle attività previste siano state ultimate. Ostacoli normativi e di altro tipo continuano tuttavia a impedire che nel settore finanziario la circolazione dei capitali e l'accesso a prodotti e servizi finanziari avvengano in modo fluido. Per tale motivo il Consiglio Ue ritiene essenziale proseguire sulla via intrapresa e approfondire ulteriormente il progetto della CMU.

I nuovi obiettivi fissati da Bruxelles sono i seguenti:

1) facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, soprattutto PMI,

2) rimozione degli ostacoli all’aumento dei flussi di capitale transfrontalieri,

3) favore l’investimento “consapevole” dei risparmiatori,

4) transizione verso un'economia sostenibile,

5) sviluppo della tecnologia digitale nel settore finanziario,

6) rafforzamento della competitività.

La Commissione UE è ora delegata a valutare e definire le misure atte a tradurre tali obiettivi nella pratica.

Nuova Capital Market Union

Consiglio UE: Capital Market Union

08 novembre 2019

Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva una serie di misure ricomprese nel progetto della Capital Market Union. Tra le misure che avranno un impatto diretto sui Fondi pensione ci sono quelle in materia di finanza sostenibile, con l’introduzione di nuovi obblighi di trasparenza per gli investimenti sostenibili e con la creazione di due nuove categorie di indici benchmark finalizzati allo sviluppo della finanza sostenibile.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, gli Enti Pensionistici Aziendali e Professionali (Iorp), gli istitutori di un Prodotto pensionistico di cui al Regolamento UE 1286/2014 [art. 2, l. e), g)] e gli istitutori di un PEPP rientrano tra i Partecipanti ai mercati finanziari. Per tali soggetti il Regolamento prevede una serie di norme sulle modalità con cui essi danno trasparenza al modo in cui integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento. Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e si applicherà 15 mesi dopo tale data. L’altro provvedimento che si inquadra nel filone della finanza sostenibile è la modifica del Regolamento UE 2016/1011 (Regolamento benchmark) che introduce due nuove categorie di benchmark: gli indici di riferimento UE di transizione climatica, per ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimento standard e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, che, più ambiziosamente, puntano a selezionare solo gli elementi che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di 2ºC stabilito nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. A tal fine è utile ricordare che lo scorso 30 settembre il Technical Expert Group (TEG) on sustainable finance della Commissione UE ha definito gli standard minimi di tali benchmark. Tali raccomandazioni costituiranno la base per l’emanazione dei regolamenti delegati previsti dalle modifiche al Regolamento benchmark.

Un secondo pacchetto di misure riguarda le modifiche ai requisiti prudenziali e al regime di vigilanza per le imprese d’investimento. Le imprese più grandi, considerate sistemiche, saranno soggette al regime prudenziale bancario completo e saranno sottoposte alla stessa vigilanza a cui sono soggetti gli enti creditizi, mentre le imprese più piccole godranno di uno specifico regime di vigilanza.

Il terzo pacchetto di misure riguarda le obbligazioni garantite, strumenti finanziari emessi dalle banche e garantiti da un insieme distinto di attivi (solitamente mutui ipotecari o debito pubblico) sui quali gli investitori possono esercitare un diritto preferenziale in caso di inadempienza dell'emittente. Le nuove norme prevedono una ulteriore armonizzazione di tali prodotti e della vigilanza su di essi. Viene inoltre messa a punto la procedura per l’ottenimento del marchio "obbligazioni garantite UE", strumenti che beneficiano di un trattamento patrimoniale preferenziale.

L’ultimo pacchetto di misure riguarda le piccole e medie imprese (PMI) e il loro percorso di accesso ai "mercati di crescita per le PMI", una categoria di sistemi di negoziazione dedicata ai piccoli emittenti, introdotta di recente.

La proposta contiene modifiche al regolamento sugli abusi di mercato e a quello sul prospetto, tese a semplificare gli obblighi imposti agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI, preservando nel contempo l'integrità del mercato e la protezione degli investitori.

Tutti i testi saranno firmati dal Parlamento UE nella settimana del 25 novembre dopo di che, potranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Finanza Sostenibile - Regolamento trasparenza

Finanza sostenibile - Modifiche al Regolamento Benchmark

TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG Disclosures - Overwiev

TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG Disclosures   

Società d'Investimento - Modifiche regolamentari

Società d'investimento - Modifiche alla direttiva

Obbligazioni garantite - Testo del Regolamento

Obbligazioni garantite - Testo della direttiva

Mercati di crescita per le PMI - Testo del Regolamento      

IOPS: Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk Management of Pension Funds

22 ottobre 2019

Lo IOPS (Organizzazione delle autorità di vigilanza dei Fondi pensione) ha pubblicato le linee guida per l’integrazione dei fattori ESG negli investimenti e nel risk management dei Fondi pensione. Il documento è rivolto alle competenti autorità nazionali; tra le principali indicazioni fornite si segnalano, tra l’altro, la raccomandazione che l’esplicita considerazione dei fattori ESG nell’investimento delle risorse e nel risk management rientra nel dovere fiduciario dell’organo di governo e del gestore; la rendicontazione all’autorità di vigilanza delle scelte ESG effettuate e la trasparenza nei confronti degli aderenti.

IOPS Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk Management of Pension Funds