EIOPA: linee guida per la considerazione delle preferenze per la sostenibilità per i sottoscrittori di prodotti assicurativi
L'Autorità ha pubblicato le linee guida sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità della clientela nella valutazione di idoneità ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD).
I Fondi pensione non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento e tuttavia può essere utile segnalare l’iniziativa dato che il tema della considerazione delle preferenze per la sostenibilità è uno dei punti su cui verte la revisione della direttiva Iorp2. Il documento fornisce indicazioni alle compagnie e ai consulenti assicurativi su vari profili tra i quali il supporto ai clienti per comprendere meglio il concetto di preferenze di sostenibilità, la raccolta di informazioni relative a tali preferenze e l’abbinamento dei clienti (preferenze) ai prodotti.
Il regolamento delegato (UE) 2021/1257 richiede agli assicuratori e agli intermediari assicurativi di integrare le preferenze di sostenibilità del cliente nel processo di vendita al fine di prevenire pratiche di vendita scorrette o fenomeni di greenwashing e si applicherà dal 2 agosto 2022. Le “preferenze di sostenibilità” sono definite sulla base di tre criteri: 1) percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE, 2) quota minima di investimenti sostenibili 3) considerazione dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità.
EIOPA: Peer Review on outsourcing
L'Autorità ha pubblicato il rapporto della peer review sull'outsourcing.
La revisione ha valutato le pratiche adottate per la vigilanza delle attività esternalizzate. I risultati mostrano un uso crescente della pratica, principalmente nel campo delle soluzioni IT e tecnologiche; inoltre il livello di esternalizzazione varia notevolmente all'interno degli stati membri. Queste differenze nella penetrazione delle esternalizzazioni aiutano a spiegare perché anche i modelli di vigilanza degli Stati membri si trovino a diversi stadi di maturità.
La maggior parte delle Autorità concentra le proprie valutazioni dei rischi legati all'esternalizzazione al momento della notifica dell’attività o prima che le attività inizino ad essere svolte. Altre autorità hanno optato per un processo di notifica più leggero a cui è associata una vigilanza continua più intensiva. Da ultimo, alcune autorità hanno attuato sia una solida valutazione delle notifiche delle attività esternalizzate, sia un'intensa supervisione continua. Un'analisi degli strumenti utilizzati rivela che, sebbene le ispezioni in loco richiedano tempo e sforzi, rappresentano lo strumento di vigilanza più efficace.
Inoltre, la peer review è stata l’occasione, per EIOPA, di emanare alcune raccomandazioni per il miglioramento dell’attività di vigilanza, oltre che per ottenere una maggiore convergenza nelle pratiche di vigilanza stesse.
Piattaforma per la finanza sostenibile: reporting delle imprese relativamente alle salvaguardie minime
L’organismo, istituito dalla Commissione UE ai sensi dell’art. 20 della Tassonomia delle attività ecosostenibili, ha posto in consultazione le proposte per verificare le modalità con cui le imprese si adeguano alle salvaguardie minime previste all’art. 18 del Reg. UE 2020/852: le convenzioni OECD per le multinazionali e i Principi guida dell’ONU sulle imprese e sui diritti umani. La consultazione è aperta fino al 6 settembre.
Parlamento UE: inclusione nella Tassonomia dell’energia nucleare e del gas
L’organo legislativo europeo ha dato il via libera finale alla contestata inclusione della produzione di energia da centrali nucleari e da gas naturale tra le attività economiche coerenti con il Reg. 2020/852.
Nel dettaglio, il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 è stato integrato con i criteri in base ai quali la produzione di energia dalle suddette fonti contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Vengono inoltre apportate modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/2178 prevedendo obblighi di trasparenza per le imprese in relazione alle loro attività nei settori del gas e dell'energia nucleare.
Le nuove previsioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
ESMA: rating ESG
Esma ha risposto al call for advice della Commissione UE dello scorso 12 novembre 2021 sulle problematiche che caratterizzano il mercato dei rating ESG. Contrariamente alle attese, dall’indagine emerge un mercato dei provider piuttosto strutturato, con 59 fornitori di rating ESG attivi nell’UE. Tuttavia le entità UE possono essere in gran parte classificate come piccole o medie; le poche entità di maggiore dimensione sono tutte Extra-UE.
Il modus operandi prevalente di tali società prevede il pagamento per l’utilizzo del rating. La maggior parte degli utilizzatori ha dichiarato di ricorrere a più fornitori di rating al fine di aumentare la copertura del portafoglio oggetto di analisi o per mettere a confronto valutazioni di più operatori. Le problematiche più rilevanti emerse sono la mancanza di copertura di settori o entità, come pure la scarsa granularità dei dati. Tra le problematiche richiamate anche la complessità e la mancanza di trasparenza sulle metodologie utilizzate.
Per quanto attiene alle entità coperte da rating, emerge come tali soggetti abbiano necessità di dedicare un certo livello di risorse per le interazioni le società che emettono rating, tale sforzo è tanto maggiore quanto più grande è la dimensione dell’entità. Anche in questo caso ulteriori criticità sono state riscontrate nella scarsa trasparenza dei modelli di calcolo e nella correzione di informazioni errate.