EIOPA: investimenti in infrastrutture e Solvency II
Eiopa ha inviato alla Commissione Ue il parere tecnico sull’identificazione e la calibrazione (trattamento dell’investimento ai fini della definizione dei margini di solvibilità) degli investimenti in infrastrutture nell’ambito della Direttiva Solvency II. Gli investimenti in infrastrutture, siano essi effettuati per il tramite di strumenti azionari o obbligazionari, dovrebbero costituire una specifica asset class (qualifying infrastructure) ai fini della determinazione dei margini di solvibilità. Dovranno presentare specifiche condizioni in materia di previsione dei flussi di cassa, previsioni contrattuali, e resilienza a scenari economico-finanziari avversi (stress test). L’investimento dovrà essere preceduto da una adeguata due diligence, dovrà inoltre essere predisposto un manuale dei controlli da effettuare, e dovranno essere implementati con regolarità stress test sui flussi di cassa e sul collaterale a supporto del progetto. La Commissione utilizzerà il parere Eiopa per proporre una revisione degli atti delegati di Solvency II al fine di introdurre un trattamento specifico per gli investimenti infrastrutturali, come previsto nella Capital Market Union Action Plan del 30 settembre.
Eiopa Infrastrutture SolvencyII
ESMA: standard tecnici MiFID2, MAR e CSDR
L’autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari ha pubblicato gli standard tecnici relativi alle seguenti normative comunitarie: MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive - 2014/65/EU), Market Abuse Regulation (MAR - 596/2014) e Central Securities Depositaries Regulation (CSDR - 236/2012). La regolamentazione attuativa ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la sicurezza dei mercati come pure la tutela dei consumatori. Tra le principali novità rientrano limiti alla quantità di azioni negoziabili nelle “dark pools”, piattaforme di trading privato che consentono agli investitori istituzionali di scambiare grandi volumi di azioni al miglior prezzo e con un minore rischio di fuga informativa, dato che il prezzo degli ordini deve essere rilevato soltanto alla chiusura dell’ordine stesso. Il documento pubblicato definisce anche le regole relative alla best execution e stabilisce che le società d'investimento che eseguono ordini da parte dei clienti dovranno pubblicare annualmente i dati relativi alle cinque principali sedi di negoziazione per ciascuna classe di strumenti finanziari e la qualità di esecuzione ottenuta.
ESMA TS MiFID2 MAR CSDR
Commissione UE: regolamento Emir
Con il regolamento 2015/1515 la Commissione Ue ha esteso fino al 16 agosto 2017 l’esenzione dall’obbligo di compensazione presso una Controparte Centrale (CCP) per i derivati OTC standardizzati.
CommissioneUE EMIR Esenzione FPClearing
EIOPA, EBA, ESMA: standard tecnici KID
Le tre autorità di vigilanza europee hanno pubblicato le risposte ricevute alla consultazione congiunta sulla rappresentazione dei rischi e dei costi nel KID previsto dalla normativa PRIIPS (Packaged Retail and Insurance Based Investment Products). Gli standard tecnici regolamentari dovrebbero essere posti in consultazione nel corso dell’autunno.
ESAs StandardTecnici KID
Parlamento Europeo - Iorp2
Brian Hayes, relatore del provvedimento alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo (ECON) ha presentato le sue proposte di emendamento alla direttiva Iorp2. Le modifiche principali riguardano la valutazione del rischio. La proposta originaria della Commissione di prevedere una regolare valutazione delle procedure di controllo interno e del risk management verrebbe completamente stracciata perché troppo invasiva per gli sponsor dei piani pensionisti e quindi potenzialmente in grado di diminuire l’offerta di piani pensionistici. Il relatore propone di tarare il risk assessment sulla base del principio di proporzionalità. Altre novità sono inoltre previste per l’attività transfrontaliera.