Eiopa: 2022 Cross-border IORPs
Dal rapporto sull’attività degli IORPs che operano su base transfrontaliera si evince che a fine 2021 erano attivi 31 soggetti, in diminuzione di due unità rispetto al 2020. Gli IORPs transfrontalieri forniscono servizi a circa 93.000 membri e beneficiari e gestiscono circa 13 miliardi di euro di attività.
Per quanto riguarda l’Italia, non risultano schemi pensionistici italiani operanti in altri paesi dell’Unione europea, viceversa, risulta come paese ospite per un soggetto registrato e autorizzato in Belgio. Quest’ultimo si conferma come il principale paese d’origine degli IORPs che operano su base transfrontaliera.
Eiopa: Financial Stability Report
Nel rapporto semestrale si esaminano i principali rischi e le tendenze in atto nei settori delle assicurazioni e della previdenza integrativa negoziale in Europa. Grande attenzione è dedicata agli effetti dell’aumento dell’inflazione oltre che al rischio di liquidità dei portafogli con particolare riferimento ai derivati.
Stress test Eiopa
Eiopa ha pubblicato i risultati del primo stress test climatico realizzato sui fondi pensione.
La prova ha coinvolto 187 schemi pensionistici di 18 paesi europei. Hanno partecipato 28 fondi pensione italiani: 16 negoziali, 7 aperti e 5 preesistenti. Sono stati oggetto di stress test asset pari a poco meno di 2.000 miliardi di euro.
Nel complesso il rischio di una transizione climatica improvvisa e disordinata è significativo e condurrebbe a una perdita di valore degli attivi del -12,9% (più elevata per i fondi a prestazione definita rispetto a quelli a contribuzione definita), pari a 255 miliardi di euro. Oltre il 90% dei partecipanti considera i fattori ESG nel determinare la propria politica di investimento. I risultati registrati dai Fp italiani appaiono incoraggianti, essendo il paese che ottiene la perdita meno consistente (-8%, 5 punti percentuali in meno rispetto alla perdita media, pari a -12,9%).
Esma
L’autorità ha avviato una pubblica consultazione relativamente all’utilizzo di appellativi quali “Esg” o “Sostenibilità” nella denominazione dei fondi d’investimento.
I nomi dei fondi sono un potente strumento di marketing e per non fuorviare gli investitori, Esma ritiene che il ricorso a tali denominazioni debba essere supportato in modo sostanziale da prove di caratteristiche o obiettivi di sostenibilità che si riflettano in modo corretto e coerente negli obiettivi e nella politica di investimento del fondo.
Esma punta ad introdurre soglie quantitative minime di investimenti che siano sufficienti a supportare i termini “Esg” o “Sostenibilità” nei nomi dei fondi.
In particolare, la proposta di Esma prevede che se un fondo contiene parole correlate a fattori Esg nel nome, una percentuale minima di almeno l'80% dei suoi investimenti dovrebbe essere utilizzato per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali o gli obiettivi di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia d’investimento perseguita, ai sensi di quanto richiesto dagli allegati II e III del Regolamento delegato UE 2022/1288 (atto delegato Sfdr).
Inoltre, se un fondo contiene nel nome la parola "sostenibile" o qualsiasi altro termine derivato dal tale parola, nell’ambito della soglia dell’80% poc’anzi richiamata, almeno il 50% degli attivi dovrebbe essere allocato in investimenti sostenibili, così come definiti all’art. 2(17) Sfdr e rendicontato negli allegati II e III del Regolamento delegato UE 2022/1288 (atto delegato Sfdr). La consultazione scade il 23 febbraio 2023.
Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms
Regolamento Dora
Si è concluso l’iter legislativo del Regolamento Dora, relativo alla resilienza dell’operatività digitale.
l regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e si applicherà decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore. Tale periodo è necessario all’emanazione dei regolamenti delegati attuativi previsti.
Congiuntamente è stata approvata una direttiva che modifica, tra l’altro, l’art. 21, paragrafo 5, della Direttiva Iorp 2 (Requisiti generali in materia di governance), introducendo il rimando alle previsioni del regolamento Dora. La direttiva concede 24 mesi di tempo agli stati membri per modificare il D. Lgs. 252/2005 (nonché le altre normative settoriali coinvolte) e tali modifiche entreranno in vigore 24 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento Dora.
Gli IORPs con meno di 15 aderenti sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, che si applica in modo semplificato per quelli con meno di 100 aderenti.