Commissione Europea: Comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali
Adottato nel 2017 e attuato dal 2021, il Pilastro Europeo dei diritti sociali rappresenta il quadro di riferimento all’interno del quale sviluppare e promuovere in modo coordinato i diritti sociali e migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione Europea. Il progetto ha definito tre obiettivi principali da raggiungere entro il 2030 che riguardano l’occupazione, la formazione e la riduzione della povertà. La Comunicazione della Commissione Europea fornisce aggiornamenti sul raggiungimento degli obiettivi in vista del 2030. Se per quanto riguarda l’occupazione e la riduzione della povertà i risultati raggiunti sono allineati ai target fissati (occupazione al 76,1% nel 2025; persone a rischio di povertà o esclusione sociale diminuite di 3,5 milioni, rimanendo al di sotto dell'obiettivo di riduzione di 15 milioni), sulla formazione sono necessari sforzi maggiori (partecipazione degli adulti a 39,5% nel 2022 rispetto al target del 60%).
La comunicazione tocca anche i temi previdenziali rispetto ai quali evidenzia alcune lacune. L’invecchiamento della popolazione pone i sistemi di welfare sotto pressione ed è quindi fondamentale aumentare la partecipazione al mercato del lavoro. Le disuguaglianze accumulate nel corso della vita in termini di occupazione, retribuzione e attività di caregiver producono divari nei redditi pensionistici (nel 2025 il gap pensionistico di genere nell'UE è stato pari a 23,9%). In conseguenza di ciò i tassi di povertà risultano più elevati per le donne anziane (21,9% per le donne over 65). Il documento chiarisce che un accesso diffuso alla previdenza integrativa può contribuire a mantenere pensioni adeguate per i futuri pensionati, un fattore critico per bilanciare gli effetti che il cambiamento demografico avrà sulle famiglie europee. A tal fine si evidenzia l’adozione del pacchetto pensionistico a fine 2025 contenente misure legislative e politiche tese ad aumentare la partecipazione ai fondi pensione e a migliorare la qualità degli investimenti.
IA Act: Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 24 luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/1744 che contiene le modifiche al Regolamento (UE) 2024/1689 (IA Act) adottate dalla Commissione Europea tramite l’Omnibus digitale del novembre 2025 (l’Omnibus digitale contiene, tra l’altro, modifiche ai regolamenti DORA e GDPR che sono ancora in fase di approvazione). L’IA Act si applica, tra l’altro, ai deployers dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione. I deployers sono definiti come persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri organismi che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.
Tra le modifiche apportate all’IA Act giova ricordare la sostituzione dell’art. 4 dedicato all’alfabetizzazione. L'obbligo per i deployers di formare il proprio personale sull'IA è stato riformulato prevedendo “l’adozione di misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione". Viene inserito il nuovo art.4bis che permette ai deployers di sistemi di IA ad alto rischio (es. sistemi di valutazione del merito creditizio per la concessione di prestiti o per la sottoscrizione di polizze assicurative vita e sanitarie) di trattare categorie particolari di dati personali (es. biometrici, origine etnica, salute), ma esclusivamente nella misura in cui sia strettamente necessario per rilevare e correggere distorsioni che potrebbero comportare discriminazioni o impatti negativi sui diritti fondamentali dei soggetti interessati e nel rispetto delle garanzie previste (isolamento dei dati, pseudonimizzazione, cancellazione successiva e divieto di trasmissione a terzi). Viene modificato l’art. 27 che richiede ai deployers di sistemi ad alto rischio di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Nell'effettuare tale valutazione il deployer può considerare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati già effettuata ex art.35 del GDPR. Altra modifica da segnalare riguarda l'applicazione dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio che viene posticipata dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027.
Il regolamento è in vigore dal 27 luglio 2026, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Commissione Europea: Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’IA Act
La Commissione Europea è tenuta ad adottare linee guida per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell’IA Act che si applicano dal 2 agosto 2026. L'obiettivo è ridurre i rischi di inganno, manipolazione, frode e disinformazione, garantendo che le persone siano consapevoli quando interagiscono con l'IA o con i suoi contenuti, in modo da salvaguardare la fiducia e l'integrità delle informazioni. In vista dell’imminente applicazione degli obblighi la Commissione ha comunque ritenuto utile approvare il contenuto della bozza; le linee guida saranno adottate formalmente in una data successiva, non appena disponibili tutte le versioni linguistiche, e diverranno applicabili esclusivamente a partire da quel momento.
Le linee guida prevedono che i fornitori progettino e sviluppino i sistemi in modo che le persone fisiche siano informate che stanno interagendo con un'intelligenza artificiale. I fornitori di sistemi IA generativi devono garantire che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile meccanicamente (machine-readable) e che la loro origine artificiale sia rilevabile. Le soluzioni tecniche implementate devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili. I deployers devono informare le persone fisiche esposte all'uso di questi sistemi e devono dichiarare esplicitamente quando un contenuto è stato generato o manipolato. Questo vale, tra l’altro, anche per i testi di interesse pubblico, vale a dire testi generati dall'IA e pubblicati per informare il pubblico. Le informazioni relative a tutti i punti precedenti devono essere fornite in modo chiaro e distinguibile, rispettando i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, e al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 50 possono comportare sanzioni amministrative fino a 15.000.000 di euro o fino al 3% del fatturato annuo mondiale, a seconda di quale importo sia maggiore.
Parlamento Europeo: Opinion EMPL Committee
È disponibile il parere della Commissione lavoro e affari sociali (EMPL Committee) sulla proposta di revisione della direttiva IORP 2. Il parere, di natura consultiva, è reso alla Commissione Affari economici e monetari (ECON Committee), che è competente per l’esame della proposte di modifica.
Nel presentare gli emendamenti al testo della Commissione Europea, l’estensore del rapporto per l’ECON Committee ribadisce il primato del sistema pensionistico pubblico, con le pensioni di secondo pilastro erogate dagli IORPs che svolgono un ruolo complementare, che non sostituisce o indebolisce le pensioni pubbliche. Viene altresì ribadito il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva nella progettazione, governance e gestione degli IORPs. Il relatore del parere propone l'istituzione di un Forum europeo delle pensioni che riunisca autorità, parti sociali e società civile per monitorare costantemente le politiche pensionistiche e condividere le migliori pratiche. Per consentire ai lavoratori di fare scelte informate, il Parere pone l’accento sulla disponibilità di informazioni più chiare e comprensibili da veicolare attraverso il Prospetto delle prestazioni pensionistiche standardizzato e i sistemi di tracciamento delle pensioni. In tema di sostenibilità e investimenti prudenti il rapporto propone che gli IORPs integrino i fattori ESG nelle loro strategie e che pongano l’accento sulla prospettiva di lungo periodo anziché privilegiare i risultati di breve termine. Da ultimo, in tema di attività transfrontaliera, da una parte il parere pone l’accento sui vantaggi che possono derivare in termini di economie di scala dai trasferimenti cross border, dall’altro richiede che queste operazioni non generino una concorrenza al ribasso sugli standard sociali e che garantiscano sempre l'informazione e la partecipazione attiva dei soggetti interessati.
Commissione Europea: Demographic transformation in the EU: understanding change and adapting to its consequences
Bruxelles ha pubblicato un rapporto sulla demografia nell’Unione e sui possibili impatti economici delle dinamiche demografiche in atto. La popolazione dovrebbe crescere entro il 2029 fino a 453,3 milioni di persone per poi iniziare a diminuire; il calo delle nascite e l’allungamento della vita raddoppieranno il numero di pensionati per ogni attivo entro la metà del secolo. Quanto ai flussi migratori la Commissione Europea offre un giudizio interlocutorio rilevando che se da una parte il fenomeno attenua il calo naturale della popolazione, da solo, tuttavia, non inverte la tendenza strutturale dell'invecchiamento.
Le tendenze demografiche che si stanno sviluppando avranno un impatto significativo sulle attività economiche e sulle finanze pubbliche. Entro il 2050 si stima una diminuzione della popolazione attiva di oltre un milione di unità; l’aumento della produttività diventa quindi fondamentale per mantenere invariato il contributo del lavoro alla crescita economica. L’invecchiamento della popolazione aumenta la pressione sui sistemi di welfare, in un momento in cui non solo ci saranno meno lavoratori ma anche i salari saranno soggetti a forti pressioni. Da ultimo, la Commissione Europea accende un faro sulle strutture familiari, sempre più unipersonali. L’aumento dei prezzi degli immobili, amplificato dall'affermarsi di nuove strutture familiari, colpisce soprattutto i giovani e influisce sulla decisione di ritardare la formazione di una famiglia.
Demographic transformation in the EU: understanding change and adapting to its consequences
Commissione Europea: Piano di azione sulla cybersecurity e l’IA
Bruxelles ha pubblicato il Piano d'azione per rafforzare la cybersicurezza contro le nuove minacce poste dall’IA. Il piano si fonda e si integra con il quadro normativo comunitario per la sicurezza informatica e l'intelligenza artificiale. Gli obiettivi sono molteplici e si sostanziano nel miglioramento della cyber resilienza, sfruttando le capacità di frontiera dell’IA per rafforzare la preparazione e migliorare il rilevamento e la risposta alle minacce informatiche; nella mitigazione delle minacce poste dall'IA; nel garantire la sovranità tecnologica riducendo le dipendenze strategiche da sviluppatori extra-UE e costruendo capacità europee sovrane nell'IA di frontiera. Uno dei pilastri del progetto prevede la preparazione dell’ecosistema informatico dell'UE, richiedendo agli operatori e agli Stati membri di applicare rapidamente i fondamentali di sicurezza previsti da DORA e NIS 2 per prepararsi ad attacchi informatici potenziati dall'IA. Nell’immediato l'obiettivo è accelerare i processi di gestione e risoluzione delle vulnerabilità (patching) superati dall'attuale velocità di scoperta assistita dall'IA. A tal fine l’ENISA (Agenzie dell’Unione Europea per la cybersicurezza) lancerà una "Critical Open Source Resilience Campaign" pilota per supportare la sicurezza e la manutenzione dei componenti software open source critici, sfruttando strumenti IA per la bonifica.
Communication from the Commission on the Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence
EMIR: Reports ESMA sul requisito di conto attivo (AAR)
ESMA ha pubblicato il primo rapporto sull’attuazione del requisito di conto attivo. L’AAR è stato introdotto nel framework EMIR per limitare i rischi di shock derivanti dalle operazioni di clearing svolte in giurisdizioni extra-UE da entità finanziarie dell’Unione. Per tale motivo le entità finanziarie soggette ad obbligo di clearing che hanno una operatività significativa in alcune categorie di derivati soggette a compensazione, sono richieste di detenere un conto attivo presso una Controparte Centrale UE e di operarvi una quota significativa del clearing sui derivati per cui è previsto l’obbligo di AAR. A febbraio 2026 circa 500 entità hanno notificato di essere soggette a AAR. Queste rappresentano una quota molto rilevante del mercato detenendo oltre il 90% del nozionale in essere per le entità soggette a AAR. Le notifiche sono concentrate in Francia, Germania e Paesi Bassi; circa la metà è stata effettuata da banche.
Il rapporto dà conto di come anche l’industria dei fondi pensione rientri tra i soggetti notificanti anche se non emergono indicazioni dettagliate, né relativamente al numero di IORPs soggetti alla notifica, né sul paese d’origine. Emergono quindi i primi segnali di un incremento dell'attività di clearing presso le CCPs UE, fenomeno particolarmente evidente tra le entità finanziarie più piccole, alcune delle quali hanno trasferito interamente le proprie posizioni all'interno dell'Unione Europea.
ESMA ha inoltre pubblicato il primo rapporto del Joint Monitoring Mechanism, introdotto da EMIR 3.0 per monitorare i rischi sulla stabilità finanziaria derivanti dall’attività delle CCPs, dei loro membri e dei loro clienti. Il rapporto conferma rilevanti dipendenze transfrontaliere dovute alla natura globale dei mercati; sebbene questi legami garantiscano efficienza, liquidità e condivisione del rischio, essi possono anche rappresentare canali di propagazione degli shock finanziari. Il rapporto valuta positivamente la crescita delle CCPs UE, sia in termini di asset class sia di prodotti compensati.
Commissione Europea: adozione dei nuovi standard ESRS
Nell’ambito del pacchetto di semplificazioni alle normative sulla sostenibilità previste da Omnibus I, la Commissione Europea ha adottato i regolamenti che modificano, rispettivamente, gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e gli standard volontari di rendicontazione sulla sostenibilità per le imprese non soggette a reporting obbligatorio ex CSRD. I nuovi standard ESRS riducono in modo sostanziale i data point, eliminando quelli considerati meno importanti. Maggiore attenzione è riservata al principio della materialità, con le imprese che rendiconteranno solo le informazioni rilevanti; è inoltre introdotto un approccio top-down per le valutazioni di significatività dei data point. Il principio di presentazione fedele dei data point (fair presentation) si applicherà alla dichiarazione sulla sostenibilità nel suo complesso, e non più a ogni singolo data point. I nuovi ESRS introducono la possibilità di omettere alcune informazioni sensibili in particolari circostanze, come pure periodi di phase-in prolungati relativamente a talune informative. Le aree di reporting più complesse sono oggetto di semplificazioni mirate e sono introdotte nuove disposizioni che consentono alle istituzioni finanziarie che gestiscono investimenti per conto dei clienti in base a un mandato fiduciario, di non includere tali investimenti nella propria dichiarazione sulla sostenibilità.
Relativamente allo standard volontario di rendicontazione, lo schema EFRAG ha subito varie modifiche che riguardano, tra l’altro, la riduzione dei data point e la lunghezza della catena del valore. Quest’ultima previsione ha un impatto generale sul reporting ex CSRD in quanto stabilisce il benchmark per le richieste di informazioni lungo la catena del valore, con le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria che non dovrebbero richiedere alle imprese più piccole presenti nella loro catena del valore, un livello di informazioni sulla sostenibilità superiore a quello previsto dallo standard volontario.
I due atti delegati sono ora all’attenzione del Parlamento Europeo e del Consiglio per l’approvazione mediante la procedura di non obiezione della durata di due mesi, prorogabile di ulteriori due mesi. I nuovi standard ESRS si applicheranno dall'esercizio finanziario 2027, sebbene le imprese possano scegliere di applicarli già dall'esercizio finanziario 2026. Lo standard volontario si applicherà una volta completato il processo di esame e dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato.