Punto di accesso unico europeo: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338
Il provvedimento stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce il Punto di accesso unico europeo.
Anche gli IORPs saranno chiamati a contribuire al Punto di accesso unico europeo, fornendo informazioni sulla politica di remunerazione, sul bilancio, sul documento sulla politica d'investimento, sulla sostenibilità e sulle sanzioni ricevute. Il Punto di accesso unico europeo sarà istituito e gestito dall'Esma entro il 10 luglio 2027.
Le informazioni e i documenti saranno trasmessi attraverso gli organismi di raccolta nazionali in via di individuazione.
Il regolamento di esecuzione definisce alcuni profili relativi alle funzionalità del Punto di accesso unico europeo. Da segnalare, tra l'altro, le caratteristiche identificative del soggetto che trasmette le informazioni all'organismo di raccolta e della persona giuridica cui tali informazioni si riferiscono e la classificazione dei tipi di informazioni da trasmettere sulla base della Tabella 1 allegata al Regolamento di esecuzione.
Vengono inoltre definiti i criteri per la classificazione dimensionale dei soggetti, secondo le indicazioni della Tabella 2 allegata al Regolamento di esecuzione, e alla classificazione del settore industriale di appartenenza, secondo le indicazioni della Tabella 3 allegata al Regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione è in vigore dal 31 luglio 2025 e la sua applicazione decorrerà dal 10 luglio 2026.
Eiopa: Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs
L'Opinion riguarda la gestione del rischio di liquidità. Le autorità nazionali sono invitate ad utilizzare un approccio forward-looking e risk-based nel monitoraggio del rischio.
Gli IORPs valutano tale rischio e qualora risulti significativo predispongono presidi di mitigazione e adeguano il modello di governance. Eiopa qualifica come materiale il rischio di liquidità quando sono a rischio la stabilità dello IORP e la tutela degli iscritti/beneficiari. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui gli IORPs non fossero in grado di regolare le proprie obbligazioni finanziarie verso i beneficiari e altre controparti alla scadenza, o quando gli investimenti devono essere liquidati a prezzi molto inferiori a quello di acquisto, impattando negativamente la solvibilità del piano pensionistico o le prestazioni a beneficio degli iscritti/beneficiari. Possibili fonti del rischio di liquidità sono rappresentate dalle variazioni dei flussi contributivi e delle prestazioni erogate, dai contratti derivati (margin call), dagli investimenti in Fia e dalle prestazioni anticipate.
Opinion on the supervision of liquidity risk management of IORPs