Eiopa
L’autorità ha aggiornato il Protocollo di Budapest che definisce la collaborazione tra Autorità nazionali nel caso di operatività transfrontaliera dei Fp ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2016/2341. La Decisione entra in vigore il 13 gennaio 2019.
Commissione Ue
La Commissione Ue ha costituito un Gruppo di esperti con funzione consulenziale sulle tematiche della previdenza di secondo pilastro (sostenibilità, adeguatezza, equilibrio intergenerazionale) alla luce delle sfide che incidono sull'adeguatezza dei redditi in età avanzata e sullo sviluppo del mercato pensionistico dell'Unione.
Eiopa
L’autorità ha pubblicato i principi e le linee guida per la definizione del Prospetto delle prestazioni pensionistiche di cui agli articoli 38 e 39 della direttiva 2016/2341. Il documento è rivolto sia alle competenti autorità di vigilanza nazionali, sia ai Fp che possono decidere di adottarlo come modello di riferimento. Il documento trae spunto da un precedente rapporto EIOPA: Good practices on information provision for DC schemes - Enabling occupational DC scheme members to plan for retirement e fissa i seguenti criteri per la predisposizione del Prospetto delle prestazioni pensionistiche:
a) i fondamenti dell'economia comportamentale dovrebbero rappresentare la base per la progettazione del documento, al fine di facilitare le decisioni degli aderenti;
b) presentazione delle informazioni in modo progressivo, dando prioritariamente risalto agli elementi più rilevanti e consentendo successivamente al lettore di approfondire i vari contenuti con rimandi ad altra documentazione, facilitando in questo modo la lettura;
c) la proiezione della pensione dovrebbe essere fatta in termini reali e tenendo conto del reddito attuale dell'aderente, in modo da offrirgli una migliore rappresentazione del potere d'acquisto al pensionamento;
d) trasparenza nell'impatto dei costi sulla posizione maturata, possibilità di effettuare comparazioni tra i costi di differenti piani pensionistici;
e) integrazione e completamento delle informazioni disponibili agli aderenti; f) favorire la comparabilità delle offerte di previdenza complementare.
Eba
L’autorità bancaria ha reso noti i risultati degli stress test condotti sugli istituti di credito.