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Tutelare le professioni per far crescere la previdenza

Andrea Camporese
16 aprile 2026
TEMI MEFOP
  • Organizzazione e Comunicazione
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  • Liberi professionisti

Alcune grandi potenze mondiali (USA, Cina, Russia) concordano che a lanciare un attacco nucleare può essere solo un essere umano, non un sistema informatico, seppur arricchito da intelligenza artificiale. Condivisibile, senza dubbio. Di pari passo, scendendo nella realtà di tutti i giorni, ci domandiamo: è plausibile che sia solo una macchina ad operarci in assenza di un medico? Che sia solo un software ad informarci in assenza di un giornalista? Che la tecnologia sostituisca avvocati e giudici chiamati a revisionare un impianto giuridico preformato? Il buon senso vuole che l’intelligenza artificiale non sia respinta ma utilizzata per migliorare la vita dell’umanità, ma forse è venuto il momento di escludere in via normativa abusi che con ogni probabilità rischiano di verificarsi. Non si tratta di limitare la libertà individuale, al contrario di tutelarla e insieme ad essa la vita della previdenza.

IA come strumento di supporto

Certamente l’Europa può andare fiera del lavoro fatto. L’IA è ammessa come strumento di supporto (analisi dati, drafting, assistenza alla decisione), ma la responsabilità finale rimane del professionista umano.​ Nei contesti dove oggi la legge impone già un “atto umano” (es. firma di un medico, giudizio di un giudice, decisione di un funzionario, ecc.), le norme sull’IA rafforzano l’idea che il sistema debba “servire come strumento”, non sostituire il titolare della funzione.​ Nei rapporti di lavoro, l’AI Act e il diritto del lavoro UE puntano a impedire che datori di lavoro usino sistemi totalmente automatizzati per sorveglianza intrusiva, valutazione comportamentale continua o decisioni drastiche sulla carriera dei dipendenti.​ In prospettiva, non c’è una “lista chiusa” di attività che l’IA non potrà mai fare, ma si sta consolidando un principio: dove sono in gioco diritti fondamentali e responsabilità pubbliche o professionali qualificate, l’IA non può operare né da sola, né in modo opaco o manipolativo. Manca l’ultimo tassello, quello del divieto assoluto, ovviamente circoscritto. Potrebbe essere particolarmente utile in attesa che si sviluppi tutta la potenzialità dell’IA, visto che ogni sei mesi il quadro subisce avanzamenti notevoli.

Resta comunque importante continuare a tutelare le professioni in ambito europeo, rafforzarne il quadro proprio in vista dei grandi cambiamento che ci aspettano.

La tutela delle professioni nell’Unione Europea si fonda su un equilibrio tra libertà di circolazione (stabilimento e servizi), riconoscimento delle qualifiche e margini di regolazione nazionale, con una tendenza attuale a semplificare e rendere più proporzionati i vincoli di accesso alle attività regolamentate. Le prospettive vanno verso una maggiore integrazione (mutuo riconoscimento più automatico, stress-test del corpus regolatorio digitale, uso di criteri di proporzionalità orizzontali), ma con forte attenzione alla qualità delle prestazioni e alla protezione dei consumatori.

​Riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito europeo

Le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, sancite dal TFUE, permettono ai lavoratori autonomi e ai professionisti di esercitare in modo stabile o temporaneo in altri Stati membri, alle stesse condizioni dei nazionali. Le attività collegate all’esercizio di pubblici poteri (es. alcune funzioni notarili o autorità pubbliche) sono escluse o sottoposte a regimi specifici più rigidi. La Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, costituisce il pilastro per l’accesso alle professioni regolamentate in un altro Stato membro.

​Per molte professioni regolamentate (medici, infermieri, farmacisti, architetti, ecc.) opera un sistema di riconoscimento automatico se la formazione rispetta standard minimi armonizzati, a tutela sia dei professionisti sia della sicurezza dei destinatari dei servizi. Per le altre professioni vale il sistema di riconoscimento generale, con possibilità di misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) se vi sono differenze sostanziali nella formazione o nell’esperienza. Il professionista che presta servizi in modo temporaneo in un altro Stato può farlo con procedure semplificate e, in alcuni casi, con mera dichiarazione preventiva, limitando oneri burocratici e barriere di accesso.

​Gli Stati mantengono la facoltà di disciplinare l’accesso alle professioni per ragioni di interesse generale (salute pubblica, ordine pubblico, tutela dei consumatori), ma tali restrizioni devono essere necessarie, non discriminatorie e proporzionate alle finalità perseguite.

La giurisprudenza europea e le iniziative di “better regulation” hanno rafforzato l’uso di test di proporzionalità e valutazioni d’impatto per limitare regolazioni eccessive delle professioni, soprattutto nei servizi. La tendenza recente è quella di ridurre la frammentazione normativa e i costi amministrativi per i professionisti, senza abbassare gli standard di qualità e sicurezza, tramite semplificazioni e armonizzazione mirata.

Il riconoscimento non è “automatico” per tutte le professioni e restano differenze significative tra Paesi nei requisiti (anni di studio, praticantato, esami di Stato), creando costi e tempi lunghi per molti professionisti mobili. La coesistenza di norme settoriali (sanità, servizi finanziari, digitale, intelligenza artificiale) aggiunge strati regolatori che incidono sulle modalità di esercizio concreto delle professioni, specie quelle ad alto contenuto tecnologico.

Il sistema è particolarmente complesso per i titoli rilasciati da Paesi terzi, che non beneficiano della Direttiva sulle qualifiche se non in presenza di accordi specifici, generando disallineamenti e margini di discrezionalità nazionale.

La Commissione ha annunciato, nell’ambito dell’agenda di semplificazione e “better regulation”, revisioni e “stress test” del corpus normativo, incluse valutazioni dei principali strumenti che incidono sui servizi e sulla mobilità professionale entro il 2026.

Nel campo dell’istruzione superiore si lavora da anni a raccomandazioni per il riconoscimento automatico dei titoli (cicli universitari e formazione secondaria superiore), che dovrebbero favorire percorsi più lineari tra titoli accademici e accesso alle professioni.

​Nel medio periodo è prevedibile un rafforzamento di tre linee. Innanzi tutto maggiore automatismo nel mutuo riconoscimento dove esistono standard formativi comuni; in secondo luogo test di proporzionalità più incisivi sulle restrizioni nazionali alle professioni, specie nei servizi digitali e ad alta mobilità; infine il rafforzamento del ruolo degli ordini e organismi professionali europei nei dialoghi regolatori e negli eventuali accordi con Paesi terzi sulla mobilità dei professionisti.

 

 

Andrea Camporese

Laureato in filosofia, già presidente Inpgi, dell’Associazione degli Enti Professionali privati e Privatizzati (Adepp) e della Associazione europea degli Enti Previdenziali dei Professionisti. Giornalista professionista Rai per oltre 20 anni, svolge attività di ricerca nel settore del welfare, della previdenza e della tecnologia applicata. Dal 2017 ha collaborato con grandi operatori privati nel delineare progetti sull’economia reale ad impatto sociale.