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Contributi tra Casse e Gestione Separata: via libera alla ricongiunzione

Redazione Mefop
13 marzo 2026
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Il Ministero del Lavoro ha comunicato all’Inps il proprio nuovo orientamento in merito alla operatività della ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 45/1990 anche in riferimento alla contribuzione presente presso la Gestione Separata.

La precedente prassi seguita dall’Istituto, coerente con un parere dello stesso Ministero del Lavoro, escludeva l’applicazione della ricongiunzione in quanto la Gestione Separata, istituita con la legge n. 335/1995, era improntata ad un assetto interamente contributivo.

In sede giurisprudenziale si è però nel frattempo consolidato un orientamento contrario avvalorato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 26039/2019 e n. 3635/2023) e seguito in modo costante dalla giurisprudenza di merito (tra le più recenti Corte d’Appello Taranto, sentenza n. 71/2025) volto, invece, a riconoscere al libero professionista un generale diritto alla ricongiunzione e, dunque, a ritenere che la disomogeneità dei metodi di calcolo della pensione non possa costituire un fattore ostativo alla ricongiunzione. Questo ha portato il Ministero a ritenere che la posizione preclusiva assunta dall’Inps non risultasse più coerente con l’attuale assetto ordinamentale e ad invitare l’Istituto a rivedere la propria prassi operativa.

L’Inps con l’emanazione della circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 ha superato l’orientamento amministrativo assunto in precedenza ed ha fornito indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse di previdenza sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita l’Istituto non ha ritenuto di fornire indicazioni particolari rinviando alle disposizioni amministrative già emanate in materia.

Per quanto riguarda invece la ricongiunzione in entrata, l’Inps ha precisato che, per la determinazione dell’onere della ricongiunzione a carico del richiedente, l’applicazione del metodo di calcolo della pensione integralmente contributivo comporta che non si debba fare ricorso al sistema della riserva matematica - applicabile nel caso in cui il metodo di calcolo della pensione sia retributivo - bensì a quello del metodo a percentuale (art. 2 d.lgs.184/1997).

Nella circolare n. 15/2026, relativamente ai periodi contributivi che possono essere oggetto di ricongiunzione in entrata, l’Istituto ha precisato che l’obbligo assicurativo presso la Gestione ha avuto decorrenza, per legge, dal 1° aprile 1996 per i soggetti non pensionati o non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Secondo la circolare, dunque, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata i periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo presso la Gestione Separata. La conseguenza di questa posizione è che le domande di ricongiunzione relative a periodi contributivi antecedenti alla data del 1° aprile 1996 verranno comunque escluse in quanto in base all’art. 1, comma 1 della legge n. 45/1990 la facoltà di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi. La posizione dell’Istituto può destare qualche perplessità anche alla luce del principio che si può ricavare dalla giurisprudenza circa la sussistenza di un generale diritto alla ricongiunzione del libero professionista.

Può essere utile, inoltre, ricordare che l’art. 51 della legge n. 488/1999 ha riconosciuto ai lavoratori che abbiano prestato attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di riscattare periodi antecedenti alla data di entrata in vigore dell’assoggettamento dell’obbligo della Gestione Separata fino ad un massimo di cinque anni.

Infine, quanto alla sorte delle domande di ricongiunzione, per l’Inps il punto di riferimento temporale è quello della pubblicazione della circolare del 9 febbraio; l’Istituto si occupa di quelle presentate dopo la sua pubblicazione e di quelle ancora giacenti e non definite alla stessa data e a questo gruppo di istanze si applicano le disposizioni in essa recate. Non viene presa posizione rispetto alle domande già definite in senso negativo. 

In conclusione, un elemento positivo della circolare in commento è costituito certamente dal superamento da parte dell’Inps di una posizione preclusiva spesso smentita dalla giurisprudenza. È inoltre probabile che la cornice attuativa del nuovo orientamento dia luogo a successive comunicazioni dell’Istituto.

 

Redazione Mefop