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Prescrizione dei contributi tra omissione della dichiarazione dei redditi e dichiarazione incompleta

Paolo Giuliani
08 giugno 2026
TEMI MEFOP
  • Previdenza di base
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  • Casse di previdenza

La Corte di cassazione, nella sentenza del 27 aprile 2025 n. 11011, ha ribadito, ancorché in via incidentale, un principio affermato più volte sulla decorrenza della prescrizione, relativamente al contenzioso che ha coinvolto Cassa Forense, distinguendo tra l’omissione della dichiarazione relativa ai dati fiscali del contribuente e la dichiarazione dei dati fiscali resa in modo incompleto o non conforme al vero. Solo nella prima ipotesi non si attiva la decorrenza della prescrizione del credito contributivo - conformemente a quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 576/1980 - mentre nel secondo caso il decorso del termine di prescrizione è riconducibile alla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione relativa ai redditi. I precedenti in questa materia sono numerosi (Cass. n.35873/2021; Cass. n.6259/2011; Cass. n. 24414/2008; Cass. n. 9113/2007) ed almeno uno che si occupa della questione nei medesimi termini ha riguardato la Cassa dei geometri (Cass. n. 4981/2014).

In uno dei precedenti richiamati, la pronuncia della Corte di cassazione n. 9113/2007, si fa riferimento all’ipotesi dell’erronea o incompleta dichiarazione dei redditi da parte del debitore alla propria Cassa e si fa decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione; non viene accolto l’orientamento secondo il quale in caso di dichiarazione non veritiera si configurerebbe una fattispecie di sospensione della prescrizione, quella di cui all’art. 2941 c.c. n. 8, in base alla quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore fino a quando il dolo non sia stato scoperto (si vedano alcune decisioni della Corte in materia: Cass. n. 26269/2018, Cass. n. 708/2025).

Secondo la Corte in presenza di una dichiarazione non veritiera non si configura un’impossibilità di agire e, dunque, un ostacolo non sormontabile da parte del creditore, considerato che la Cassa può acquisire le necessarie informazioni dagli uffici finanziari ed esigere dagli iscritti i documenti necessari alla verifica.

La sentenza della Corte di cassazione n. 4981/2014, richiamando sue precedenti pronunce, segnala poi la differenza di finalità tra l’art. 2941 c.c. n. 8 e l’art. 19, c. 2 della legge n. 19/1980 “Riforma del sistema previdenziale forense” considerato che quest’ultimo si riferisce non alla sospensione della prescrizione ma all’inizio della decorrenza della stessa che parte per l’appunto dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l’ammontare dei contributi (si veda anche Cass. n.24414/2008).

Diverso, quindi, il caso in cui il contribuente tralasci l’invio della dichiarazione reddituale alla Cassa e in questo modo non metta quest’ultima in condizione di avviare le operazioni di accertamento. Relativamente al contenzioso che riguarda la Cassa forense, dunque, l’art. 19 della legge n. 19/1980 consente di configurare una sorta di automatismo tra omissione della comunicazione reddituale e mancata decorrenza della prescrizione.

È interessante dare conto di un orientamento diverso in tema di mancata comunicazione del reddito che si è formato nella medesima materia per quanto riguarda la contribuzione dovuta alla Gestione Separata. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 6005/2026) ha recentemente ribadito che la mancata indicazione del reddito da parte del contribuente nel campo dedicato della dichiarazione fiscale non comporta alcuna presunzione di occultamento doloso del debito contributivo (si veda anche Cass. n. 37529/2021).

Secondo i giudici, la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, determinando un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo, alla stregua dell'art. 2941, n. 8, c.c. ai fini della sospensione del corso della prescrizione, solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802). Se è determinante l’elemento soggettivo, questo deve essere puntualmente accertato e non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 25598/2023, Cass. n. 28594/2024). A completamento di questa breve disamina è interessante citare la posizione della Corte di Cassazione (sentenza n. 27950/2018), sempre in materia di contributi dovuti dal lavoratore autonomo alla Gestione Separata, in base alla quale la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non da quello della presentazione della dichiarazione.

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.