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Il professionista e il domicilio digitale: il problema della casella piena
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Corte di cassazione, ordinanza n.25084 del 12 settembre 2025. |
Ritorna con l’ordinanza della Cassazione n. 25084/2025 il tema del domicilio digitale del professionista. Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il recapito della persona fisica. La PEC ha il valore legale della raccomandata, il gestore della posta invia al mittente della comunicazione una ricevuta che è la prova legale della trasmissione della comunicazione e del documento allegato ed una ulteriore ricevuta di avvenuta o di mancata consegna con la relativa indicazione temporale; la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna.
Il Caso affrontato dalla Corte di cassazione riguarda la notifica, avvenuta a mezzo PEC, di un provvedimento disciplinare ad un architetto. Risultando la casella piena, l’Ordine aveva proceduto a mezzo raccomandata ex art. 140 c.p.c. “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”; il Consiglio Nazionale degli architetti aveva successivamente respinto il ricorso del professionista giudicandolo inammissibile per tardività in quanto aveva ritenuto che il termine per l’impugnazione del provvedimento dovesse comunque decorrere dalla data della notifica tramite PEC.
L’equiparazione del messaggio di casella piena a quello di avvenuta consegna, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, è stato motivato con il principio di autoresponsabilità: la giurisprudenza della Cassazione è costante nell'annoverare tra le cause imputabili al destinatario la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica; l’evento è imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello spazio di archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (Cassazione n. 3164/2020, Cassazione n. 24110/2021, Cassazione n. 5646/2021, Cassazione n.7029/2018).
Tuttavia, la Corte - nell’ordinanza citata in epigrafe - ha ritenuto che l’equiparazione tra casella piena e avvenuta notifica pregiudichi, specie nel caso in questione riguardante un provvedimento disciplinare, il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio previsti dagli artt. 24 e 111 Cost.
La Corte richiama la sentenza n. 28452/2024 della Corte di cassazione a SS.UU. che, in riferimento alla notifica degli atti nell’ambito del processo civile telematico, ha affrontato la casistica relativa alla casella piena escludendo la presunzione di conoscenza in caso di casella satura e ha rimarcato la necessità che debba essere assicurata al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscere l’atto; questa garanzia è assicurata nel processo civile con l’inserimento nel portale dei servizi telematici dell’avvenuto deposito in cancelleria.
Nella sostanza, in relazione a diverse procedure come quelle riguardanti la notifica di cartelle di pagamento (si veda Cassazione n.3703/2025), il processo civile o le procedure concorsuali, in caso di notifica tramite PEC non andata a buon fine è previsto dalla legge un sistema alternativo diretto sempre a garantire la conoscibilità dell’atto o del provvedimento da parte del destinatario.
La Cassazione nell’ordinanza 25084/2025 annulla, quindi, la decisione impugnata in quanto con il riferimento alla casella satura non risultava garantita la conoscibilità del provvedimento e, dunque, per il professionista non potevano decorrere termini di impugnazione dalla notifica via PEC. In via generale può, dunque, ritenersi che nei casi in cui emergano esigenze defensionali di rilievo costituzionale la presenza di una casella PEC satura non consente di ritenere avvenuta la conoscenza dell’atto secondo una fictio iuris, è necessario, invece, garantire la conoscibilità del documento con il ricorso a procedure alternative.
Il domicilio digitale del professionista
È utile a questo punto dare conto di alcune novità che riguardano il domicilio digitale del professionista.
La legge ha previsto che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale; in proposito il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sospensione è una misura che non riveste carattere disciplinare ma amministrativo.
Recentemente poi il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti con un parere del 3 ottobre 2025 ha chiarito che se la finalità della previsione di un domicilio digitale obbligatorio per il professionista è diretta a garantire l’efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni attraverso canali che garantiscono l’immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle comunicazioni stesse è necessario che la PEC sia attiva, valida, idonea a ricevere e non satura. Ne consegue che la presenza di un indirizzo PEC inattivo, non valido o pieno possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione all’Ordine di appartenenza; in queste ipotesi l’Ordine deve procedere a diffidare l’iscritto ad intervenire allo stesso modo che in caso di casella mancante.
Infine, nell’ambito dei pubblici elenchi previsti dalla legge, l’art. 6 quater del d.lgs. 82/2005 (CAD) ha istituito l’INAD l’elenco pubblico dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice INI-PEC (art. 6 bis) riservato, invece, ai domicili digitali dei professionisti iscritti in Albi e delle imprese. Al contrario dell’iscrizione ad INI-PEC, l’iscrizione ad INAD è facoltativa, tuttavia in base a quanto previsto dall’art. 3 bis comma 1 bis del decreto 82/2005 il domicilio digitale del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD e diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica e sarà utilizzabile per le comunicazioni aventi valore legale che riguardano la sfera privata del titolare del domicilio digitale (si veda la nota AGID del 29 luglio 2025).
Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.