Blog Mefop
Il professionista e il domicilio digitale
- Welfare liberi professionisti
- Casse di previdenza
- Liberi professionisti
"Nel caso di casella di posta elettronica certificata satura, ossia priva dello spazio necessario per poter ricevere nuovi messaggi, l’Agente della riscossione è tenuto a ripetere, decorsi almeno sette giorni, la notificazione della cartella di pagamento presso il domicilio digitale del contribuente, mentre nel caso di casella non valida o non attiva, la legge non prescrive l’effettuazione di una seconda notificazione. In questo caso, in base all’art. 60 ter del D.P.R. 600/1973, si procede direttamente alla notifica della cartella tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante."
Corte di cassazione, ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025
L’art. 60 ter (notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale) del D.P.R. 600/1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” nei confronti di tutti i professionisti iscritti in Albi, nonché di tutte le imprese sia individuali che costituite in forma societaria, prevede, che si possa provvedere alla notifica delle cartelle di pagamento agli indirizzi digitali inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Questa modalità è estesa a tutti gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e i provvedimenti in materia di imposte.
In merito alla notifica della cartella di pagamento presso il domicilio digitale, la giurisprudenza ha escluso la necessità della sottoscrizione con firma digitale da parte del funzionario competente, ciò in quanto la sottoscrizione non è prevista da alcuna disposizione; si aggiunga che la notifica della cartella può avvenire sia allegando al messaggio PEC un duplicato informatico dell’atto originario, sia una copia per immagini su supporto informatico di documento originale cartaceo (Cassazione n. 28852/2023).
L’ordinanza della Corte di cassazione citata in epigrafe, che si riferisce ad una questione relativa alla notifica tramite PEC di una cartella di pagamento avente ad oggetto tributi, costituisce l’occasione per affrontare l’argomento del domicilio digitale previsto, tra l’altro, per i professionisti iscritti in Albi e relativi enti di previdenza ai quali, successivamente alla privatizzazione, è riconosciutala la possibilità di continuare a riscuotere i contributi previdenziali obbligatori tramite cartella di pagamento sulla base delle previgenti disposizioni che stabilivano la possibilità di ricorrere a questo strumento di riscossione (Cassazione n. 21735/2015).
L'art. 17, comma 3, del d.lgs. 46/1999 prevede che continui ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. L’art. 18 del d.lgs. 46/1999 stabilisce a sua volta che le disposizioni di cui agli artt. 26 e 26 bis del DPR 602/1973 disciplinanti la procedura, introdotta da successive modifiche legislative, della notifica della cartella di pagamento al domicilio digitale del professionista contribuente, si applichino anche alle entrate riscosse mediante ruolo dagli Enti di previdenza a norma del citato art. 17.
Questo assetto normativo, per gli Enti di previdenza, è confermato dagli artt. 121 e 122 del d.lgs. 33/2025 “Testo Unico in materia di versamenti e riscossione”.
Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza e tracciabilità delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), ha modificato il comma 7 bis dell’art. 16 del d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), ed ha rafforzato l’obbligo, già vigente, per i professionisti iscritti negli Albi o Elenchi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini o Collegi. Si prevede, in particolare, che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. L’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale è previsto dalla legge anche per le imprese sia individuali che costituite in forma societaria.
Domicilio digitale, PEC e notifica di atti
Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il recapito della persona fisica o del soggetto giuridico. La PEC ha il valore legale della raccomandata, il gestore della posta invia al mittente della comunicazione una ricevuta che è la prova legale della trasmissione della comunicazione e del documento allegato ed una ulteriore ricevuta di avvenuta o di mancata consegna con la relativa indicazione temporale; la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna. Il titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata ha l’onere di accertarsi che il gestore della PEC gli abbia fornito la ricevuta di consegna idonea a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella del destinatario (Corte di cassazione n. 31045/2021; Corte di cassazione n. 21560/2019).
Nell’ambito delle procedure per le quali è prevista la notifica di atti tramite il domicilio digitale possono essere utilizzati esclusivamente gli indirizzi registrati all’interno di alcuni pubblici Elenchi previsti dalla legge così il già citato INI – PEC, il ReGIndE il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della giustizia e l’INAD Indice Nazionale dei Domicili digitali presso il quale possono registrarsi le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.
Secondo l’orientamento più recente l’indirizzo PEC presente in uno dei Registri ufficiali istituiti dalla legge è utilizzabile, comunque, per la notifica di atti anche se estranei all’attività professionale dell’iscritto; per la giurisprudenza - a seguito dell'istituzione del domicilio digitale - le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dalla legge (Cassazione n. 2460/2021). In altri termini, nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cassazione n. 1615/2025). In via esemplificativa il ricorso per l’estensione del fallimento al socio occulto è stato ritenuto correttamente notificato al domicilio digitale obbligatoriamente attivato da un medico iscritto all’Albo professionale (Cassazione n.12134/2024).
Infine, si può dare conto di una questione relativa alla notifica della cartella che provenga da un indirizzo PEC non contenuto nei pubblici registri. Se, da parte di alcune Corti, è ritenuta giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria la notifica di atti tributari effettuata mediante un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri (Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia n. 4405/2024), si è però consolidato un orientamento meno formale, ed ispirato ai criteri di buona fede e collaborazione, come quello della Corte di cassazione SS.UU. affermato in sentenza n. 15979/2022 ove si statuisce che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. I giudici hanno riconosciuto che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta dalla legge per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato, tra l’altro, un onere di tenuta diligente della propria casella, ma non anche del mittente della comunicazione (Cassazione n. 26682/2024, Cassazione n. 5263/ 2024, Cassazione, n. 6015/2023).

Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.