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Novità per le Casse dalla Legge di bilancio 2018

Paolo Pellegrini
29 maggio 2018
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  • Casse di previdenza

La legge di bilancio per il 2018 (Legge 205/2017) contiene alcuni interventi di rilievo sul sistema previdenziale nel suo complesso, volti principalmente a conferire flessibilità al momento dell’uscita. Si vedano in proposito le modifiche dell’Ape, le misure per i lavoratori precoci, gli usuranti e le donne, nonché la Rita per utilizzare il fondo pensione nell’ultima fase della vita lavorativa, prima dell’accesso alla pensione (fino a 10 anni prima dell’età di vecchiaia).

Sul versante delle Casse professionali, viceversa, non si riscontrano interventi di sistema: il tema del cumulo, che sta giungendo a compimento, nasce dalla legge di bilancio per il 2017; la proposta di riforma complessiva del d.lgs. 509/1994 sarà demandata alla prossima legislatura; la disciplina degli investimenti potrà eventualmente essere ripresa dal nuovo esecutivo.

Si registrano però misure puntuali, alcune delle quali largamente attese ed invocate da tempo, che riguardano:

  • il Bail in;
  • la Spending review;
  • gli investimenti agevolati.

Bail in (Legge 205/2017, art. 1, comma 182)

Vengono introdotte norme per la tutela delle somme di denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza delle Casse professionali rispetto all’eventuale risoluzione del depositario e del sub-depositario, analogamente a quanto già previsto per i fondi pensione.

In particolare, attraverso l’introduzione, all’art. 2 del d.lgs. 509/1994, del comma 1-bis, abbiamo due interventi.

  1. Per un verso si chiarisce che, in caso di mandato a un gestore convenzionato, le Casse restano titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, salvo diversi accordi (per i casi di gestione assicurativa con garanzia). Si precisa dunque che tali disponibilità costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore, prevenendosi una specifica fattispecie di rivendicazione (ex art. 103 Legge fallimentare).
  2. Per altro verso, si introduce una disposizione specifica sulla risoluzione della depositaria, sancendo che sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle Casse depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell’interesse degli stessi.

Questa norma consente, colmando la lacuna normativa messa in evidenza da Banca d'Italia (Circ. 66483 del 19 gennaio 2017) e Covip (Comunicazione Covip 354 del 26 gennaio 2017), di escludere dal Bail in, come per gli Oicr, le disponibilità liquide della Cassa presso il proprio depositario, nonché quelle che il depositario dovesse sub-depositare presso altri istituti (ad esempio per costituire i margini per l'operatività in derivati).

Sono viceversa inclusi nel Bail in i conti correnti, i conti di deposito e le altre disponibilità liquide che la Cassa dovesse avere presso istituti diversi dalla propria depositaria. Sono inoltre da considerarsi fuori dal Bail in le disponibilità liquide disponibili presso il depositario che sono affidate in gestione convenzionata, nonché la liquidità disponibile presso il depositario dell'Oicr (escluse Sicav e Sicaf) in cui il la cassa abbia effettuato degli investimenti (cfr. Circ. Banca d'Italia).

Spending review (Legge 205/2017, art. 1, comma 183)

Si stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020 le Casse sono escluse dalle norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT.

La disposizione in commento arriva dopo un articolato percorso normativo e giudiziario iniziato nel 2012. Con l’art. 8 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, le Casse furono assoggettate all’obbligo di riduzione della spesa sostenuta per consumi nell'anno 2010 in misura pari al 5% per il 2012 e 10% dal 2013, con obbligo di riversare tali somme allo Stato. Ne seguì un contenzioso davanti al giudice amministrativo che ha portato a declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo articolo 8, co. 3 (C.Cost. 7/2017), nella parte in cui prevede che la somma derivante dalle riduzioni di spesa sia versata dalla Cassa di previdenza ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, riconoscendo la sussistenza della violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost.

Successivamente il Consiglio di Stato (sent. 109 dell’11 gennaio 2018) ha confermato che non è ammissibile la «distrazione» dei fondi derivanti dalla contribuzione degli iscritti da quello che deve essere il loro scopo specifico, riaffermando in tal modo il principio dell’autonomia finanziaria delle Casse. Non toccato dalla Corte Costituzionale resta il comma 417 della Legge 147/2013 che richiede di riversare allo Stato il 15% della spesa per consumi intermedi del 2010. Con la norma inserita in legge di stabilità 2018 nessun versamento sarà più dovuto, ma solo dal 2020.

Investimenti agevolati (Legge 205/2017, art. 1, comma 73)

Agli  investimenti fiscalmente agevolati per fondi pensione e casse professionali, per i quali rendimenti è prevista l’esenzione da tassazione, si aggiungono – l. 232/2016, art. 1, comma 89, lett. b-bis – le quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).
Restano fermi i limiti complessivi dell’agevolazione, da contenere entro il 5% del patrimonio della Cassa al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nel complesso degli investimenti vanno computati anche quelli già previsti dalla legge di Bilancio per il 2017:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);

c) gli investimenti in Pir.

Si ricorda che l’agevolazione sussiste se l’investimento è individuato e mantenuto per 5 anni, se effettuato dopo l’entrata in vigore della legge e, per gli anni a venire, una volta raggiunto il limite massimo, l’agevolazione sussiste nei limiti del 5% dell’incremento del patrimonio (cfr. articolo Agenzia delle Entrate: ecco i chiarimenti sui Pir)

 

 

Paolo Pellegrini
Mefop

In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.