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La normativa italiana di previdenza complementare al passo con la disciplina comunitaria

Lorenzo Cicero
27 settembre 2018
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
ARGOMENTI
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  • Pepp
DESTINATARI
  • Fondi pensione

In attesa del recepimento della direttiva 2016/2341/UE (c.d. IORP II), da effettuarsi entro il 13 gennaio 2019, il D.Lgs. 252/2005, che può considerarsi il “Testo unico della previdenza complementare”, ha già di recente subito modifiche ad opera del D.Lgs. 88/2018, in vigore dal 14 luglio 2018, per il recepimento della direttiva 2014/50/UE.

Di seguito si descrivono gli aggiornamenti normativi intervenuti.

In particolare, la normativa in commento ha modificato l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 stabilendosi una riduzione del periodo di partecipazione minimo al sistema di previdenza complementare necessario per aver accesso alla prestazione pensionistica erogata dal fondo. Tale periodo è quindi ridotto da 5 a 3 anni a condizione che si tratti di aderenti che stabiliscono la propria residenza in altro Stato membro.

Un’ulteriore modifica riguarda l’art. 14 del medesimo decreto rubricato “Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”.
Il legislatore ha provveduto ad aggiungere al menzionato articolo la lettera c-bis), esplicitando, tra le altre facoltà già ammesse dalla normativa, l’opzione del mantenimento della posizione in quiescenza in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di attuale iscrizione

È inoltre specificato, in particolare, l’onere in capo al fondo pensione di informare, sulla base delle istruzioni che saranno fornite da Covip, le possibilità che si prospettano all’aderente che abbia perso i requisiti di partecipazione e la cui posizione dovesse risultare di importo inferiore ad una mensilità dell’assegno sociale (attualmente pari a 453 euro). Tali facoltà sono: trasferimento presso altra forma pensionistica, riscatto della posizione oppure mantenimento della posizione presso il fondo.

Altra norma modificata dall’intervento normativo in commento è l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 riguardante i compiti della Commissione di vigilanza, che vengono meglio specificati nell’ottica di fornire indicazione alle forme previdenziali circa gli adempimenti da porre in essere per assicurare informazioni esaustive e massima trasparenza agli iscritti e ai beneficiari delle prestazioni di previdenza complementare.

modifiche d.lgs 252/2005 ad opera del d.lgs 88/2018

Frattanto sul versante comunitario attendiamo prossimi sviluppi della normativa di settore.

Sotto questo profilo si rammenta che Mefop è stata impegnata nella consultazione aperta dal MEF, dal 26 luglio al 10 agosto scorso, in merito al decreto di recepimento della direttiva IORP II destinata a disciplinare a livello comunitario gli enti pensionistici aziendali e professionali; si resta in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri entro fine anno.
È possibile visualizzare il testo dello schema di Decreto Legislativo all'attenzione del Parlamento recante l'attuazione della direttiva Iorp2, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica del provvedimento.

Sempre in ambito di disciplina comunitaria è utile menzionare il Regolamento comunitario recante la disciplina dei piani pensionistici individuali paneuropei (c.d. PEPP) ormai in dirittura d’arrivo.

Pertanto si prospettano importanti evoluzioni normative che Mefop non mancherà di monitorare circa gli impatti che le stesse avranno sull’operatività dei fondi pensione e sullo sviluppo del relativo mercato.

 

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.