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Casse di previdenza: ribadita l’illegittimità del prelievo di solidarietà sulle pensioni

Paolo Giuliani
06 marzo 2023
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Non rientra nella competenza degli enti di previdenza privati la possibilità di imporre un prelievo forzoso sulle pensioni sotto forma di contributo di solidarietà. Questa potestà di intervento è infatti riservata al legislatore che la esercita nei limiti previsti dalla Costituzione secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Suprema Corte nell’ordinanza n. 4263 del 10 febbraio 2023 ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (tra le pronunce più recenti citate nell’ordinanza stessa si vedano: Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022).

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di condannare la cassa dei dottori commercialisti alla restituzione del contributo di solidarietà che era stato trattenuto sul trattamento pensionistico di un iscritto nel periodo 2009 – 2013 e in quello 2014 – 2018. Nell’ordinanza la Suprema Corte richiama i precedenti giurisprudenziali, ricordando come più volte sia stato chiarito che gli enti previdenziali privati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento pensionistico già determinato e liquidato in base ai criteri ad esso applicabili secondo l’ordinamento vigente per ciascuna cassa.

L’applicazione di un prelievo sulla pensione, sotto forma di contributo di solidarietà, non rientra nell’ambito dei criteri di determinazione del trattamento previdenziale per i quali il legislatore riconosce agli enti di previdenza privati una potestà di intervento attraverso l’adozione di apposite norme regolamentari, nel rispetto del criterio del pro – rata, ma costituisce un prelievo che è inquadrabile nella categoria generale delle prestazioni patrimoniali che secondo l’art. 23 Cost. possono essere imposte al cittadino esclusivamente dal legislatore (Corte cost. n. 173/2016).

Peraltro, secondo i giudici, le argomentazioni svolte dalla cassa non hanno proposto elementi di valutazione nuovi o non considerati in occasione delle diverse volte in cui la Corte si è già pronunciata sulla stessa questione e in questi casi è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" per escludere ogni ulteriore motivazione.

La Corte si pronuncia anche sull’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, sollevata dalla cassa, rispetto alla pretesa di restituzione avanzata dal pensionato. I giudici hanno respinto le argomentazioni della cassa ritenendo che la più breve prescrizione quinquennale si applichi, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, nell’ipotesi in cui i ratei di pensione siano stati liquidati e messi a disposizione dell’interessato, mentre in questo caso debba essere applicata la ordinaria prescrizione decennale in quanto il credito (ossia il contributo di solidarietà prelevato e da restituire su richiesta del pensionato) non risulta liquido poiché la liquidità presuppone il completamento della procedura di pagamento e la messa a disposizione dei ratei non riscossi. Il pensionato ha riscosso i ratei della pensione decurtata del contributo di solidarietà e non anche il preteso importo privo della trattenuta, questo è stato oggetto di controversia e, dunque, il credito non può ritenersi liquido per cui si applica l’ordinaria prescrizione decennale. 
 

Paolo Giuliani

Dirigente dal 1999 del Servizio Contributi e Prestazioni dell'Enpaf, collabora a pubblicazioni in materia di assistenza e previdenza.