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Dalla Cassazione via libera alla ricongiunzione onerosa per i professionisti

Paolo Giuliani
02 dicembre 2019
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Con una pronuncia brevissima (Sent. n. 26039/2019) la Corte di Cassazione ha smontato la posizione dell’Inps che aveva rifiutato ad un professionista, iscritto ad una Cassa professionale, la ricongiunzione - in base alla l.45/1990 - dei contributi versati alla Gestione Separata.

L’Istituto assumeva  l’impossibilità per il professionista di attivare il trasferimento della contribuzione dalla Gestione Separata, che opera la liquidazione della pensione secondo il sistema di calcolo contributivo, verso altro Ente che non applica il medesimo metodo. Tale posizione risultava tanto più singolare ove si consideri che l’Inps pur non ammettendo la ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata la consente, tuttavia, in entrata.

I giudici della Suprema Corte non hanno, invece, rilevato alcuna previsione normativa preclusiva in tal senso ed hanno valorizzato la portata della sentenza della Corte Costituzionale  n. 61/1999 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990 n. 45 - “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”- nella parte in cui non prevedevano, in favore del professionista iscritto a un Ente di previdenza di categoria, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in base ad un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa che all’epoca era l’unico strumento utilizzabile.

Dalla pronuncia della Corte costituzionale emerge, dunque, ad avviso dei giudici della Cassazione, che nessun limite deve essere posto al professionista, nell’ambito degli istituti che la legge riconosce, a “movimentare” la propria posizione assicurativa nell’ambito del sistema previdenziale generale. Né dalla lettera della legge n. 45/1990 risulta previsto alcun ostacolo alla facoltà di trasferire contributi dalla Gestione Separata dell’Inps verso altro Ente di previdenza.

La Gestione Separata nasce con la legge n. 335/1995 – meglio nota come “Riforma Dini” - che istituisce nell’ambito dell’Inps una forma di copertura previdenziale per tutti quei lavoratori autonomi che ne risultano sprovvisti. Alla legge istitutiva hanno fatto seguito, tra il 1995 e il 1996, tre decreti ministeriali di attuazione che hanno reso operativo il sistema.

La Gestione Separata prevede al suo interno dei meccanismi di “recupero” dei contributi previdenziali: si tratta del computo e della pensione supplementare: il primo consente all’iscritto alla Gestione Separata che possegga periodi contributivi all’interno degli Enti del sistema pubblico (dunque escluse le Casse) di utilizzarli nell’ambito della Gestione per la liquidazione di una sola pensione, con il metodo di calcolo contributivo. Unica condizione per attivare il computo: avere i requisiti per esercitare l’opzione per il sistema contributivo prevista dalla legge n.335/1995. La pensione supplementare consente, invece, all’assicurato che non abbia la contribuzione minima per raggiungere la pensione nella Gestione Separata, ma sia titolare di una pensione principale in altra gestione (incluse le Casse professionali), di ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile un trattamento calcolato con il sistema contributivo. La Gestione Separata è contemplata sia nell’ambito della disciplina della totalizzazione che del cumulo gratuito, istituti che si caratterizzano per la circostanza che le posizioni assicurative non vengono trasferite.

Fare uscire i contributi dalla Gestione Separata non è mai stato facile, così il comma 12 dell’art. 18 del d.l.  98/2011 (conv.l.111/2011)  ha  cercato di risolvere le questioni legate ai rapporti tra la Gestione stessa e le Casse professionali con una norma di interpretazione autentica del comma 26 dell’art. 2 della l.335/1995 facendo comunque salvi i versamenti contributivi già effettuati a favore della Gestione Separata di cui, dunque, non si prevede la restituzione anche in caso di indebito. Ancor prima l’art.3, c. 2, del d.m.282/1996 ha previsto il rimborso a favore di coloro che non conseguano la pensione nella Gestione Separata, ma solo per un periodo transitorio e in presenza di condizioni particolari.

L’utilità di ricorrere alla ricongiunzione onerosa rispetto agli altri istituiti gratuiti attualmente previsti per valorizzare i periodi assicurativi, ossia la totalizzazione e il cumulo, può dipendere dall’interesse ad avvalersi di requisiti pensionistici e/o di criteri di calcolo più favorevoli rispetto al metodo contributivo che verrebbe applicato in entrambi i casi. Non si può escludere, anche, la valutazione di regimi di reversibilità più favorevoli, per esempio l’assenza delle riduzioni del trattamento che, invece, operano, nel sistema previdenziale Inps, in caso di redditi in cumulo. Inoltre se è vero che la ricongiunzione ex l. 45/1990 è onerosa, tuttavia, va considerato che l’onere della riserva matematica a carico del richiedente viene comunque compensato, almeno in parte, dalla contribuzione “in entrata” e che anche gli importi versati dal richiedente sono deducibili fiscalmente.

Resta da vedere quale sarà l’atteggiamento che assumerà l’Inps di fronte alla pronuncia della Corte di cassazione che, ovviamente, fa stato solo tra le parti.

 

Paolo Giuliani

Dirigente dal 1999 del Servizio Contributi e Prestazioni dell'Enpaf, collabora a pubblicazioni in materia di assistenza e previdenza.