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DM Salute 26 giugno 2026: nuove modalità e scadenze per la trasmissione dei dati del Cruscotto Fondi sanitari
Il Ministero della Salute ha adottato, in data 26 giugno 2026, un decreto che modifica il DM 30 settembre 2022 istitutivo del Cruscotto di monitoraggio delle prestazioni erogate dai Fondi sanitari integrativi.
Il provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, conferma che anche quest'anno non è obbligatorio popolare il cruscotto entro il 31 luglio.
Il tema sarà comunque oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo di lavoro che Mefop organizzerà alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.
Quanto ai contenuti, si segnala quanto segue.
Il nuovo articolo 4 stabilisce che la trasmissione dei dati al Cruscotto debba avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione, ovvero di rinnovo dell'iscrizione, all'Anagrafe dei Fondi sanitari, e che i dati trasmessi siano costantemente implementati dai Fondi ai fini dell'ottimizzazione della rilevazione statistica. Si segnala inoltre che dal 2027, la trasmissione dei dati al Cruscotto sarà ulteriore condizione necessaria per l'iscrizione all'Anagrafe.
Per l'anno 2026 è previsto un periodo di prova: la trasmissione avverrà esclusivamente tramite il Cruscotto inserito nella piattaforma NSIS, con termine fissato al 31 dicembre 2026 e riferimento ai dati relativi all'anno fiscale 2025. Trattandosi di fase sperimentale, la mancata o parziale trasmissione dei dati non comporterà l'applicazione di sanzioni.
A partire dal 2027 è stabilita l'applicazione obbligatoria del Cruscotto, con trasmissione dei dati dell'anno fiscale 2026 finalizzata a consentire un progressivo allineamento dei sistemi informativi dei Fondi. Dal medesimo anno la trasmissione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite Cruscotto e SIAF, entro il termine perentorio di decadenza del 31 luglio; non sono ammessi invii tramite posta certificata o altro mezzo, anche qualora effettuati nel rispetto della scadenza indicata. Si evidenzia che i due sistemi seguono criteri contabili distinti: il SIAF accoglie le risorse relative alle prestazioni erogate secondo il criterio di competenza, mentre il Cruscotto accoglie le risorse effettivamente erogate secondo il criterio di cassa. In ragione di tale distinzione, il decreto precisa che i dati inseriti nel Cruscotto non concorrono alla verifica del raggiungimento della soglia di risorse vincolate prevista dal DM 27 ottobre 2009 (articolo 3, comma 4, lettera c), verifica che resta pertanto ancorata ai dati trasmessi al SIAF secondo il criterio di competenza.
Per il solo anno 2027 sono previste alcune misure di semplificazione, funzionali all'adeguamento dei sistemi informativi dei Fondi: non dovranno essere inserite indennità di ricovero, rendite, diarie, accantonamenti, premi assicurativi e altre spese non direttamente riconducibili a prestazioni erogate; in assenza di informazioni relative a fattori di rischio o condizioni di vulnerabilità del soggetto assistito, potrà essere adottato il criterio della prevalenza statistica; per le prestazioni odontoiatriche e per le risorse di compartecipazione alla spesa, qualora il Fondo non disponga del dettaglio della specifica prestazione erogata, sarà possibile procedere all'inserimento del valore aggregato, rispettivamente nel livello di assistenza "diagnosi e piano di trattamento" e nella macrocategoria "Attività diagnostica strumentale". Eventuali errate imputazioni di natura formale, limitatamente al 2027, non comporteranno sanzioni né rilievi ai fini del rilascio dell'attestato, ma unicamente una richiesta di chiarimenti da parte dell'Anagrafe, che potrà inoltre fornire indicazioni tecniche di supporto tramite il servizio "Dillo all'Anagrafe".
Dal 2028 viene meno il regime di semplificazione transitoria: la trasmissione dei dati relativi all'anno fiscale 2027 dovrà avvenire nella loro completezza, con le risorse di compartecipazione alla spesa ripartite per macrocategoria e le prestazioni odontoiatriche distinte per livello di assistenza e tipologia, secondo l'articolazione ordinaria prevista dal Cruscotto. Le indicazioni tecniche pubblicate sul portale del Ministero della Salute integrano l'attuazione tecnica e operativa del decreto, senza modificarne il contenuto normativo, e sono soggette ad aggiornamento periodico.
Con riferimento al trattamento dei dati, il decreto conferma che il Ministero della Salute opera ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica; che i Fondi sanitari possono delegare ai propri gestori — assicurazioni o intermediari — la trasmissione tecnica dei dati; e che i dati trasmessi al Cruscotto sono trattati dal Ministero esclusivamente per finalità di monitoraggio istituzionale, senza essere soggetti a pubblicazione o accesso in forme che possano rivelare le politiche tariffarie proprietarie dei singoli Fondi o gestori.