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Covip: Anticipazioni agli iscritti

24 ottobre 2002
Documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 ottobre 2002

Anticipazioni agli iscritti ai sensi dell'art.7, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 - Orientamenti interpretativi


L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, stabilisce che l'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione sulla posizione maturata in relazione alla necessità di far fronte a specifiche esigenze: spese sanitarie di carattere straordinario, acquisto o interventi di ristrutturazione della casa di abitazione. Ai sensi della predetta norma sono considerati utili, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Il novero degli eventi al verificarsi dei quali è possibile richiedere anticipazioni sulla posizione maturata è stato inoltre ampliato dalla legge 8 marzo 2000 n.53 (congedi per la formazione e per la formazione continua) e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.141 (congedi parentali). Per tali ipotesi gli statuti e i regolamenti dei fondi possono prevedere la possibilità di conseguire un'anticipazione delle prestazioni.

Giova ancora ricordare che, ai sensi dell'art.10 comma 1-bis, del decreto legislativo 124/1993, nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto medesimo il riscatto, anche parziale, della posizione maturata è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7, in precedenza evidenziate.

In riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Commissione circa il concreto ambito applicativo delle fattispecie richiamate dal citato articolo 7, comma 4, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni interpretative che potranno costituire un utile punto di riferimento per i fondi pensione nella definizione di criteri e modalità per la concessione delle anticipazioni. Ciò fermo restando che l'attuazione della norma in argomento deve tener presente l'esigenza di contemperare i rilevanti interessi tutelati dall'art.7, comma 4, quali quelli alla casa di abitazione e alla salute, con la generale finalità di concorrere alla costruzione di una rendita pensionistica adeguata cui è preposta la previdenza complementare nel suo complesso.

Passando ad esaminare nel merito le questioni prospettate, viene in primo luogo in rilievo la generale questione inerente alla possibilità di percepire l'anticipazione più di una volta. Al riguardo, si osserva che, in assenza di contrarie indicazioni normative, appare sussistente la facoltà di conseguire più anticipazioni successive, al verificarsi degli eventi previsti dalla legge.

Inoltre, nell'ottica dell'ammissibilità della reiterazione della richiesta in relazione ad eventi diversi e successivi, non si rilevano limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra, ritenendo che l'anzianità prescritta dalla norma sia riferita al periodo minimo di iscrizione al fondo per conseguire per la prima volta il beneficio.
In tale ambito si ritiene peraltro che vi siano margini di autonomia per i competenti organi dei fondi nel regolare il concreto esercizio del diritto all'anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa del fondo.

Quanto all'ipotesi di anticipazione per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, si reputa coerente con la disposizione normativa il riconoscimento del diritto tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi comunque sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell'iscritto.

Non è da ritenersi preclusa, inoltre, anche in relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, la possibilità di liquidare le somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l'esigenza di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Così come si reputa possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.

Con riguardo agli elementi oggettivi della causale, essi possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza della terapia o dell'intervento, il requisito della straordinarietà degli stessi potrà essere apprezzato tenendo anche conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla concessione delle anticipazioni, per la medesima causale, sul trattamento di fine rapporto. Dovrà dunque essere valutata la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, avendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico (sicché appare legittima l'esclusione dell'anticipazione per il rimborso di spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessitati, risultino di importo non significativo).

Per quanto attiene alla seconda delle causali previste, "l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli", rilevato come l'ambito soggettivo di applicazione sia espressamente circoscritto all'iscritto e ai figli e sottolineata l'esigenza che si tratti della casa da destinare a prima abitazione, si ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che l'immobile rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto.

Si rileva, poi, che l'art.7, comma 4, richiede che l'acquisto sia documentato con "atto notarile". Si ha presente, al riguardo, l'evoluzione che l'analoga normativa in materia di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ha subito per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito la possibilità di ottenere l'anticipazione anche in ipotesi di acquisto in itinere, attraverso documenti (anche diversi dall'atto notarile) idonei a dimostrarne l'effettività.

Sul punto si reputa che possano essere valutate positivamente da parte dei fondi pensione modalità di concessione dell'anticipazione che, pur nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge, non rendano di fatto difficilmente fruibile il relativo beneficio.

Non appare pertanto necessaria la produzione dell'atto notarile di acquisto contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, potendosi ad esempio ammettere il conseguimento dell'anticipazione sulla base della documentazione riconosciuta adeguata dal fondo (ad esempio, contratto preliminare), anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula. In alternativa, potrebbe essere valutato l'utilizzo di prassi analoghe a quelle previste per i mutui bancari, adottando il provvedimento di concessione dell'anticipazione sulla base del contratto preliminare e provvedendo poi all'effettivo versamento delle somme in sede di rogito notarile.

Rimane ovviamente ferma, anche in questo ambito, l'autonomia dei responsabili dei fondi nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all'anticipazione in un contesto comunque coerente con le indicazioni normative.

Quanto all'ipotesi di acquisto della proprietà diverse dall'ordinario acquisto da terzi (mediante contratto di compravendita), si reputa ammissibile la concessione dell'anticipazione anche in ipotesi di diverse forme di acquisizione della proprietà (come l'acquisto in cooperativa e la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio).

Ulteriore questione prospettata all'attenzione della Commissione è quella relativa alla sussistenza o meno di un termine di presentazione della domanda volta a conseguire l'anticipazione. Sul punto si osserva che l'anticipazione presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa, la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma.

Le considerazioni formulate portano ad esempio ad escludere la possibilità di concedere l'anticipo per l'estinzione di mutui contratti in occasione di acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993, come chiesto da taluni fondi pensione preesistenti.

Analogamente non sembra, in linea generale, ammissibile l'accoglimento di istanze presentate successivamente, anche a notevole distanza di tempo, al fine di conseguire una pluralità di anticipazioni da parte dello stesso soggetto per il medesimo evento.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, si osserva infine che l'interpretazione sistematica della norma e la ratio della stessa consentono di ritenere che gli stessi possano essere riferiti alla prima casa di abitazione non solo dell'iscritto ma anche dei figli (come nel caso dell'acquisto).