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Tfr in busta paga: istruzioni per l’uso

Lorenzo Cicero
05 aprile 2015
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Il Dpcm n.29 del 20 febbraio 2015 e l’Accordo quadro tra Abi, MEF e MLPS del 20 marzo 2015 hanno completato il quadro normativo relativo all’opzione Tfr in busta paga introdotta dalla Legge di stabilità per il 2015 fornendo indicazioni operative circa l’effettuazione della scelta.
Il decreto utilizza l’acronimo “QuIR”, intendendosi per tale la quota integrativa della retribuzione corrispondente alla liquidazione mensile del Tfr in busta paga assoggetta a tassazione ordinaria Irpef.
L’opzione può essere esercitata, con previsione di irrevocabilità, dal mese di aprile 2015 (data di entrata in vigore della normativa di attuazione) fino al 30 giugno 2018 dai dipendenti privati con un rapporto di lavoro da almeno sei mesi.

L’istanza per ottenere il Tfr in busta paga è presentata dal lavoratore al datore di lavoro tramite compilazione del modello allegato al Dpcm.

Se il Tfr è ceduto in garanzia non è possibile ottenere la liquidazione mensile del Tfr in busta paga.

I datori di lavoro con un numero di addetti inferiore a 50 e per i quali non vige l’obbligo di versare il Tfr al Fondo Tesoreria possono ottenere un finanziamento assistito da una garanzia duplice (Fondo di garanzia Inps e garanzia statale di ultima istanza). L’Inps certifica i requisiti aziendali per l’accesso al finanziamento entro 30 giorni dalla richiesta inviata telematicamente da parte del datore di lavoro. Sulla base di tale certificazione viene stipulato il finanziamento con un intermediario bancario aderente all’accordo quadro del 20 marzo 2015 (lista degli intermediari reperibile sul sito www.abi.it).
Successivamente l’Inps certifica all’istituto di credito anche via Pec (entro il 5 di ogni mese) l’importo della quota mensile di Tfr; tale certificazione deve essere resa in fase di attivazione dell’istanza entro 60 giorni decorrenti dal mese successivo a quello in cui è effettuata la scelta.
 


Quindi, mentre per i dipendenti di aziende che non utilizzano il finanziamento la liquidazione del Tfr in busta paga prende avvio dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, per i dipendenti di aziende che accedono al finanziamento il pagamento mensile è attivato a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la scelta. In particolare, per richieste decorrenti dal mese di aprile la prima liquidazione avverrà nel mese di luglio, successivamente nel mese di agosto verrà liquidata la quota di maggio e così via secondo questa progressione temporale. Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire, in costanza di rapporto di lavoro, in un’unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. Se il rapporto di lavoro cessa prima di questa data l’intermediario ha diritto al rimborso entro 30 giorni decorrenti dalla data di interruzione dell’attività lavorativa. Se il datore di lavoro resta inadempiente il Fondo di garanzia Inps paga l’intermediario procedendo poi al recupero del credito con modalità di riscossione coattiva ex legge n. 122/2010.

Per approfondire è possibile scaricare i materiali riservati ai soci Mefop del seminario Mefop 8- 9 aprile 2015
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le informazioni contenute nel portale Mefop dedicato alla previdenza per i cittadini.

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.