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Società di mutuo soccorso e corrispettivi specifici

Loredana Vergassola
03 ottobre 2022
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

A far data dal 20 agosto scorso, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 coordinato con la legge di conversione n.122/2022, tra le varie modifiche al d.lgs. n. 117/2017- Codice del Terzo settore (CTS), ha disposto l’aggiunta all’art. 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale) della voce “società di mutuo soccorso” nella rubrica e di un ulteriore comma (7-bis) che, disponendo l’estensione del comma 1 alle società di mutuo soccorso, ne considera non commerciali le attività svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale [n.d.r. ovvero, per estensione, di altre società di mutuo soccorso] che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica  organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)”.

La previsione di natura tributaria era attesa e sgombra infine il campo dal dubbio interpretativo, avanzato da alcuni giuristi, che possa configurarsi, altrimenti, la commercialità delle attività istituzionali a fronte di contributi aggiuntivi versati dai soci di una società di mutuo soccorso per l’erogazione di ulteriori prestazioni sottoscritte, ritenendo tali contributi assimilabili a corrispettivi specifici.

Prima di entrare nel merito della questione, evidenziamo in premessa che le società di mutuo soccorso sono enti del Terzo settore (ETS) disciplinati dalla legge speciale n. 3818/1886 modificata nel 2012 (di seguito legge 3818) la quale vieta loro espressamente (articolo 2, comma 2) lo svolgimento dell’attività di impresa e, in conseguenza, dell’attività commerciale. La raccolta dei contributi versati dai soci (persone fisiche ma anche persone giuridiche quali i fondi sanitari o altre società di mutuo soccorso per conto dei rispettivi iscritti) per sé stessi e per i loro familiari conviventi è finalizzata allo svolgimento di specifiche attività assistenziali (articolo 1) tra le quali si rileva, per maggiore incidenza, l’erogazione di sussidi/rimborsi per spese sanitarie e socio-sanitarie. Le società, specialmente quelle di maggiori dimensioni e più strutturate, articolano la propria offerta mutualistica anche mediante più livelli complementari e aggiuntivi di prestazioni funzionali ai bisogni dei soci e a cui corrispondono contributi differenziati.

Ora, le società di mutuo soccorso per propria natura non praticano la cessione di beni in quanto si configurerebbe l’attività di impresa loro preclusa. Inoltre, i contributi che ogni socio versa, aggiuntivi o meno, non corrispondono mai di necessità all’erogazione delle prestazioni sottoscritte, ma unicamente alla loro attesa in caso di bisogno o anche alla loro mancata fruizione qualora tale bisogno non si manifesti, lasciando che quanto versato venga destinato mutualisticamente al bisogno di altri soci: tali contributi non paiono avere propriamente natura corrispettiva. Tuttavia, la dottrina in materia non si è espressa in maniera univoca. Si è paventato piuttosto il rischio che, particolarmente alle società di mutuo soccorso più strutturate, potesse venire contestata la violazione del divieto di svolgere attività commerciale proprio in relazione all’offerta articolata di prestazioni che riescono ad organizzare.

Un argine a tale preoccupazione è contenuto nell’articolo 148 del DPR n. 917/1986-TUIR, che al comma 3 prevede, anche per le associazioni assistenziali, la non commercialità delle “attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti …”.

Ma si tratta di un riferimento normativo destinato a decadere per le associazioni ETS all’entrata in vigore - prevista dopo l’autorizzazione della Commissione Europea - delle norme fiscali di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore.

Nel merito, infatti, le disposizioni fiscali del CTS con riguardo alle associazioni, tra le quali si intendono le società di mutuo soccorso per analogia, solo in parte si pongono in continuità con il suddetto art. 148.  Più precisamente l’art. 79 del CTS al comma 6 ne riprende, da un lato, la previsione di non commercialità delle attività svolte verso il pagamento di quote o contributi associativi (comma 1) e, dall’altro, la previsione di commercialità delle attività inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (comma 2). Il comma 3 di cui più sopra, invece, viene tralasciato per essere richiamato dall’articolo 85 del CTS soltanto (finora) in favore delle associazioni di promozione sociali.

Pertanto, anche in vista della ormai prossima entrata in vigore delle norme fiscali del CTS, riteniamo che l’emendamento all’articolo 85 in favore delle società di mutuo soccorso rappresenti un chiarimento normativo quanto mai opportuno. Ed anzi, ne cogliamo importanti aspetti di nuova utilità e maggiore certezza operativa per il settore.

Innanzitutto, oltre che per il valore di merito, il nuovo disposto di legge costituisce un ulteriore tassello per l’affermazione identitaria delle società di mutuo soccorso quale specifica specie giuridica. L’auspicio è che, per attestare sé stesse, le società di mutuo soccorso non debbano più ricorrere all’analogia o all’assimilazione con altri soggetti giuridici più compiutamente normati, una pratica che è causa, non di rado, di incertezze interpretative ed ostacoli nel rapporto con la pubblica amministrazione, anche difficili da dipanare.

Inoltre, in virtù di questo stesso provvedimento, certamente viene sancito in maniera incontrovertibile che le società di mutuo soccorso possono continuare a programmare e sviluppare le proprie attività istituzionali prevedendo, in regime di non commercialità, anche contributi aggiuntivi per l’erogazione di ulteriori prestazioni e servizi. Ma soprattutto, senza più limitazioni interpretative, sarà loro anche più agevole dare piena attuazione e sostanza a tutte le attività previste dalla legge speciale, non già limitatamente alla erogazione ai soci ed ai loro familiari conviventi di sussidi in caso di spese sanitarie per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni, ma anche dedicandosi, con maggiore certezza di diritto, all’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari, di servizi di assistenza familiare in caso di decesso del socio, di servizi di assistenza ai soci in caso di disagio economico (articolo 1, legge 3818) a fronte di specifici contributi.

Si potrebbe aprire così anche per le società di mutuo soccorso territoriali e di minori dimensioni un nuovo spazio per lo svolgimento, con maggiore flessibilità, delle attività istituzionali, favorendone la capacità organizzativa e previsionale delle risorse raccolte in relazione alle necessità assistenziali che, come la pratica ci insegna, sono diverse e mutevoli per tipologia, quantità, intensità, tempistiche, senza più il timore di venir meno alla propria natura di ente non commerciale.

Le società di mutuo soccorso vogliono essere parte attiva nella programmazione e progettazione del welfare comunitario di prossimità di cui il Terzo settore è promotore e attore primario. Poter contare sull’organizzazione economicamente sostenibile delle proprie azioni è condizione necessaria per incidere con efficacia a sostegno e sollievo dei bisogni delle persone e per stringere solide relazioni con gli altri enti del Terzo settore.

 

Loredana Vergassola

Nata a La Spezia, si occupa di mutualismo e cooperazione dal 1987. È laureata in lingue e scienze politiche con una tesi da cui, nel 1995, è derivata la pubblicazione di un volume sulla storia della prima società operaia di mutuo soccorso della Spezia (1851-1959). Sono seguiti ulteriori contributi di ricerca storica pubblicati all’interno di opere dedicate al movimento operaio e mutualistico locale e nazionale.
Dal 2006 al 2013 è stata Vicepresidente nazionale della Fimiv, di cui è componente della Direzione dal 2005. Dal 2016 è responsabile del Centro Studi Fimiv.
Dal 1999 al 2014 ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo in qualità di Consigliere regionale ligure, poi di Consigliere di Amministrazione per due mandati e, infine, di Presidente regionale ligure.
È Vicepresidente della società di mutuo soccorso storica di La Spezia denominata “Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana”.
Nel biennio 2012-2013 ha presieduto l’Associazione che ha promosso la costituzione della Società di mutuo soccorso Mutua Ligure con sede a Genova, della quale ha assunto prima la carica di Presidente, dal 2013 al 2016, e poi di Consigliere di Amministrazione, dal 2016 al 2022.
In ambito cooperativo, è membro della Direzione e della Presidenza di Legacoop Liguria e componente della Direzione di Legacoop Nazionale. È Consigliere di Amministrazione di Coop Liguria.