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La Corte costituzionale sulla contrattazione collettiva nel lavoro pubblico

Pasquale Sandulli
10 agosto 2015
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  • Fondi pensione

Chiamata a dissipare i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento alle norme temporanee di contenimento della spesa per il personale delle PP. AA. presenti nel d.l. n. 78/2010 e nel d.l. n. 98/2011, variamente prorogate, per effetto delle quali risultava sacrificata la libertà di accesso alla contrattazione collettiva e venivano fissati rigidi limiti allo sviluppo della retribuzione nel lavoro pubblico, la Corte costituzionale con la sentenza n.178 del 2015 ha fatto espresso riferimento al criterio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost, assumendolo come supporto, si, ma temporaneo nel processo di compressione di altri valori costituzionali, quali insiti nell’art. 36, c. 1 e nell’art. 39 Cost. La chiave di lettura della sentenza è quella della illegittimità costituzionale sopravvenuta – categoria ben nota alla giurisprudenza costituzionale - dedotta appunto dalla portata temporanea, nel caso, del vincolo bilancistico, secondo una prospettazione temporale dell’effetto caducatorio delle norme scrutinate ben diverso da quella che si è di recente delineata nei termini di retroattività si, retroattività no delle norme dichiarate incostituzionali.

La chiave di lettura della sentenza: il distinguo operato.

Questa impostazione ha consentito alla Corte di distinguere, e quindi diversamente operare, sull’uno e sull’altro filone normativo portato alla sua attenzione, fra loro connessi nella logica di compressione della  spesa pubblica: da un lato, l’interdizione della funzione negoziale per quell’area del lavoro pubblico sottoposta alla procedura di cui agli artt. 47 ss d. lgs n.165/01, dall’altro, il blocco del dinamismo delle componenti retributive dirette ed indirette, risultando in particolare limitata la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni e la misura stessa dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. Due filoni di intervento legislativo uniti dalla comune finalità di contenimento, appunto, della spesa pubblica, ma diversamente regolati quanto a proiezione temporale. Inizialmente accomunati da una medesima scadenza temporale (2013), questa si è diversificata, prolungandosi, secondo la ricostruzione della Corte, fino al 2018 quanto all’intervento sulla contrattazione collettiva, arrestandosi invece al 31.12.2014 quanto al blocco del dinamismo retributivo.

La dimensione temporale degli interventi sul lavoro pubblico.

Prima di proseguire nella disamina, va qui ricordato che la decisione in commento (cfr. punto 12,1) ha un suo specifico precedente nelle sentenze n. 219/14 e n. 310/13, che hanno salvato le norme nella loro originaria dimensione temporale, assumendone un profilo programmatico coerente con la manovra generale di contenimento, così da ritenere, ma solo inizialmente, non irragionevole né sproporzionato il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva.

Proprio la diversa durata nel tempo dei due interventi ha finito, quanto al valore di libertà intrinseco all’art. 39 ed alla funzione negoziale, per sbilanciare il rapporto con le esigenze di contenimento: da ciò la soluzione differenziata, adottata dalla Corte, di salvare le norme che fino al 31 dic. 2014 hanno complessivamente inciso sui trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e di caducare quelle – reiterate ad oltranza, fino a dar loro un carattere strutturale e non più contingente – sul blocco della contrattazione collettiva, sia pure solo per la parte economica, risultando invece liberata la parte c.d. normativa: e qui la Corte ha buon gioco nel richiamarsi alle precedenti decisioni che hanno ammesso, ma temporaneamente, il contenimento dell’autonomia collettiva  (cfr. i richiami presenti nel par. 10.2 della sentenza).

Solo ora – così testualmente dice la Corte, che qui fa prevalere la, invero casuale, logica del tempo processuale su diverse, altrettanto plausibili, logiche sostanziali che avrebbero potuto condurre ad una diversa prospettazione, direttamente di incostituzionalità originaria della proroga  - si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza.
Un convincimento, quello della Corte, insindacabile, dal quale qui, come nella sentenza n. 70/15, può ricavarsi un monito al legislatore: quantità fa qualità, ma – in questo caso - eccesso di quantità temporale.

La corte nell’occasione ribadisce la inesistenza di qualsiasi violazione dell’art. 53, e dunque esclude l’esistenza di profili tributari di illegittimità, così come esclude l’esistenza di profili di disparità di trattamento.

Gli effetti concreti della sentenza.

A questo punto, come è del tutto naturale in queste situazioni, ci si chiede quali siano in concreto gli effetti della sentenza. La domanda vale solo con riferimento al filone riferito alla riapertura della contrattazione collettiva, posto che l’intervento di contenimento della dinamica retributiva individuale era già cessato al 31 dic. 2014, cosicché di esso la Corte si limita a confermare gli effetti, ivi compresa la reviviscenza dei meccanismi di attribuzione dei diritti già definiti ex lege o ex contractu. Più complessa è la serie degli effetti determinati dalla ripristinata libertà della specifica contrattazione collettiva: seppure questa operi nell’area del lavoro pubblico, dunque secondo modelli vincolati e vigilati, essa è pur sempre espressione di autonomia collettiva, e quindi di libertà bilateralmente intesa. Al di là del persistente problema della identificazione delle risorse da dedicare, il ripristino della facoltà negoziale non determina né un obbligo delle parti a contrarre, né, tanto meno, un obbligo a concludere: una conclusione cui fa da corollario la sottolineatura della Corte circa la permanente congruità del trattamento contrattuale collettivo del settore (ult. Periodo del par. 12.2).

E la previdenza complementare?

In ragione della peculiarità della sede che occupa queste brevi riflessioni, vale la pena di evidenziare che all’intera vicenda è del tutto estranea la materia della previdenza complementare: l’attuale livello di contribuzione datoriale era già stato definito prima dell’intervento del 2010, e nessuna prospettiva di implementazione del contributo datoriale si delinea in questo campo.

 

Pasquale Sandulli

Pasquale Sandulli è attualmente Professore di Diritto del Lavoro nell’Univ. Europea di Roma, Previdenza complementare e Giustizia costituzionale del lavoro nella Luiss-Roma.
Tra i numerosi incarichi istituzionali, ha rivestito la carica di Esperto presso il Ministero del lavoro; componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e membro del collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
É collaboratore scientifico di Mefop dal 2005 e attualmente fa parte del comitato direttivo della "Riv. Dir. Sic. Sociale”.