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Sanità integrativa: la legge di conversione del DL PNRR riscrive l’articolo 29

Chiara Costantino / Paolo Pellegrini
04 maggio 2026
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

La legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, interviene sulla disciplina della sanità integrativa modificando in modo significativo l’articolo 29 rispetto al testo originario del decreto-legge già commentato in questo articolo del blog.

Nel corso dell’iter parlamentare, infatti, la disposizione è stata oggetto di una revisione sostanziale. In particolare, non sono state confermate le previsioni inizialmente contenute nel decreto in materia di attribuzione di ulteriori funzioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). L’intervento si concentra invece sulla definizione di un insieme di obblighi informativi e di trasparenza in capo ai soggetti operanti nel settore, ridefinendo il perimetro della norma.

La disciplina introdotta prevede, in primo luogo, specifici obblighi in materia di redazione, pubblicazione e trasmissione dei documenti contabili. I fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a redigere, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo, assicurandone la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione alle amministrazioni competenti.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla qualificazione di tali documenti come comunicazioni sociali ai sensi del codice civile. La disposizione incide sul quadro giuridico di riferimento, estendendo agli enti operanti nella sanità integrativa un regime di responsabilità connesso alla veridicità e completezza delle informazioni rese, con effetti diretti sugli obblighi degli organi di amministrazione e controllo.

Quanto ai contenuti, il legislatore richiede che i documenti contabili offrano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria e dell’andamento della gestione. A tal fine, è prevista l’inclusione di informazioni relative, tra l’altro, al numero degli iscritti e dei beneficiari, all’ammontare dei contributi e delle prestazioni, ai principali indicatori di equilibrio economico-finanziario e ai costi di gestione. È inoltre contemplata, ove rilevante, l’indicazione di elementi attinenti ai fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG).

L’esplicitazione di tali contenuti appare funzionale a rafforzare l’omogeneità e la confrontabilità delle informazioni tra operatori, incidendo su un profilo – quello della conoscibilità dei dati – che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del settore.

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni si applicano, con esclusione delle imprese di assicurazione, ai fondi sanitari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, agli enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché alle altre forme di sanità integrativa comunque organizzate in modo stabile e dotate di autonomia gestionale. La formulazione adottata consente di ricomprendere una pluralità di modelli organizzativi, accomunati dalla finalità assistenziale e dalla gestione autonoma delle risorse.

Sotto il profilo fiscale, la disposizione attribuisce rilievo al rispetto degli obblighi di trasparenza, prevedendo che esso costituisca condizione per l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari e per la fruizione delle relative agevolazioni. In tale prospettiva, il legislatore affianca agli obblighi informativi un meccanismo di incentivazione fondato sulla leva fiscale, volto a rafforzarne l’effettività.

Un profilo che merita attenzione riguarda tuttavia l’estensione della disposizione alle “altre forme di sanità integrativa comunque organizzate in modo stabile e dotate di autonomia gestionale”. Con riferimento a tali soggetti, che non risultino riconducibili alle categorie tradizionalmente rilevanti ai fini dell’iscrizione all’anagrafe o dell’applicazione delle disposizioni fiscali di cui agli articoli 10 e 51 del TUIR, non appare immediatamente chiaro come debba declinarsi il collegamento tra il rispetto degli obblighi di trasparenza e la fruizione delle agevolazioni fiscali. Ferma restando l’attuale cornice normativa, la previsione sembra presupporre un coordinamento con discipline che individuano in modo puntuale i soggetti legittimati al beneficio fiscale, lasciando aperti alcuni profili applicativi con riferimento alle forme non espressamente tipizzate.

Le nuove disposizioni prevedono che il bilancio e le relative relazioni siano redatti entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e resi pubblici attraverso il sito istituzionale dell’ente, oltre che trasmessi alle amministrazioni competenti. Il termine di novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio appare particolarmente stringente, soprattutto in considerazione dell’eterogeneità degli assetti organizzativi dei soggetti interessati, e potrebbe richiedere un adeguamento dei processi interni di predisposizione e approvazione dei documenti contabili. La previsione della pubblicazione sul sito istituzionale implica, inoltre, la necessità per tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma di dotarsi di adeguati strumenti di comunicazione digitale, ove non già presenti, con possibili riflessi anche sul piano organizzativo.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo che gli adempimenti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel complesso, l’intervento operato in sede di conversione si caratterizza per una ridefinizione dell’ambito della disposizione rispetto al testo originario del decreto-legge, con un focus sugli obblighi di trasparenza e informativa. Restano invece estranei alla disciplina profili ulteriori, quali quelli relativi ai presidi di governance, ai sistemi di controllo e, più in generale, all’assetto complessivo della regolazione del settore, che appaiono implicitamente rinviati a eventuali interventi normativi di carattere più organico.

Il tema del bilancio sarà affrontato all’interno di un Tavolo tecnico il prossimo 8 maggio, dalle 10:30 alle 12:30.

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. Segue il coordinamento editoriale della rivista Prospettive. Cura inoltre gli aspetti normativi dei fondi sanitari, del welfare aziendale e dei premi di risultato.

Paolo Pellegrini
Mefop

In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.