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Il DL PNRR introduce la vigilanza COVIP per gli enti di sanità integrativa: quali impatti per il settore?

Chiara Costantino / Paolo Pellegrini
02 marzo 2026
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

L’art. 29, commi 3-11, del D.L. 19/2026 introduce un intervento che potrebbe incidere sull’assetto della sanità integrativa, affidando alla COVIP una funzione di vigilanza strutturata sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni, contenute nel decreto attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, potranno essere oggetto di modifiche nel corso dell’iter parlamentare. La scelta legislativa segna un’evoluzione rispetto al modello previgente, fondato prevalentemente su strumenti di rilevazione e monitoraggio in ambito ministeriale. La vigilanza attribuita a COVIP è delimitata, sul piano oggettivo, ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, includendo espressamente i tempi e le modalità di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni. Restano invece esclusi gli aspetti relativi alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché i profili clinici e assistenziali, che continuano a rientrare nella disciplina statale e regionale in materia di tutela della salute. La distinzione appare coerente con il riparto costituzionale delle competenze, ma nella prassi non sarà sempre agevole tracciare il confine tra profili organizzativi e contenuto sostanziale delle prestazioni, soprattutto quando le modalità di erogazione incidano sulla concreta fruibilità delle stesse. Sotto il profilo soggettivo, la formulazione ampia adottata dal legislatore – che ricomprende i fondi “comunque denominati” – consente di attrarre nell’area della vigilanza non solo i fondi ex art. 9 del d.lgs. 502/1992, ma anche enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale e ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa stabilmente organizzate e dotate di autonomia gestionale. L’esclusione espressa delle imprese di assicurazione preserva le competenze IVASS.

Tra i poteri attribuiti a COVIP assume particolare rilievo la tenuta di un nuovo albo dei fondi sanitari e sociosanitari. La previsione si innesta su un sistema già caratterizzato dalla presenza di altri registri – dall’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute ai registri civilistici e, per le società di mutuo soccorso, all’Albo tenuto dal MIMIT – che non risultano abrogati. Si prospetta quindi un assetto multilivello che richiederà, in sede attuativa, forme di raccordo e semplificazione per evitare sovrapposizioni procedimentali.

Il potere di approvazione e vigilanza su statuti, regolamenti e modelli di governance introduce un controllo preventivo sugli assetti fondamentali degli enti. Tale controllo dovrà tuttavia misurarsi con l’autonomia statutaria e negoziale, soprattutto nei fondi di origine contrattuale o bilaterale, nonché con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche attualmente gestito dalle Prefetture/Regioni (registro ex dpr 361/2000) e RUNTS. 

L’introduzione di un controllo sulla gestione finanziaria e tecnico-assicurativa, comprensivo della verifica della sostenibilità degli impegni e dell’adeguatezza delle riserve tecniche, rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma. Il modello delineato presenta tratti di vigilanza prudenziale. Tuttavia, la norma primaria non definisce criteri tecnici puntuali, rimettendo alla regolazione COVIP la determinazione dei requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica. L’ampiezza della delega regolatoria rende essenziale un’applicazione improntata a proporzionalità e gradualità, soprattutto con riferimento agli enti mutualistici o di minori dimensioni.

Particolarmente delicata è la previsione che attribuisce a COVIP la vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto delle finalità integrative rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull’assenza di sovrapposizioni o distorsioni rispetto al Servizio sanitario nazionale. Tale estensione sembra avvicinare l’Autorità a un controllo di coerenza sistemica che tradizionalmente appartiene all’amministrazione sanitaria. Non a caso, la disposizione ribadisce l’alta vigilanza del Ministero della Salute, cui competono le funzioni di indirizzo generale e di monitoraggio dell’integrazione con il SSN. Ne emerge un modello duale di supervisione che potrà funzionare solo attraverso un coordinamento effettivo e non meramente formale. Il finanziamento delle nuove funzioni di vigilanza è assicurato mediante un contributo annuale a carico dei soggetti vigilati, entro il limite dello 0,2 per mille delle risorse destinate alle prestazioni . Anche in questo caso, la concreta individuazione della base di calcolo e delle modalità applicative sarà rimessa alla regolazione COVIP, con la necessità di garantire certezza, trasparenza e proporzionalità, evitando effetti distorsivi nei diversi modelli organizzativi.

L’intero impianto normativo rinvia in modo significativo alla regolazione secondaria, chiamata a definire criteri di classificazione, requisiti patrimoniali, schemi standard di bilancio e modalità di collaborazione istituzionale. La disciplina della prima applicazione, anch’essa rimessa al regolamento, dovrà assicurare un’entrata a regime graduale e sostenibile, tenendo conto della pluralità delle forme organizzative presenti nel settore.

L’articolato configura un nuovo assetto di vigilanza sul settore, caratterizzato dall’attribuzione a COVIP di poteri organizzativi e prudenziali e dalla contestuale conferma delle competenze di indirizzo e monitoraggio sanitario in capo al Ministero della Salute. La tenuta del sistema dipenderà dall’attuazione regolamentare e dal coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, chiamate a operare in un quadro di competenze distinte ma interrelate. Si rammenta che le valutazioni sopra svolte si fondano sul testo attualmente vigente del decreto-legge; l’assetto definitivo della disciplina potrà risultare condizionato dalle eventuali modifiche che il Parlamento introdurrà in sede di conversione, nonché dalle successive scelte regolamentari dell’Autorità.

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. Segue il coordinamento editoriale della rivista Prospettive. Cura inoltre gli aspetti normativi dei fondi sanitari, del welfare aziendale e dei premi di risultato.

Paolo Pellegrini
Mefop

In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.