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Presidenza dei fondi pensione, pariteticità e rotazione

Pasquale Sandulli
28 luglio 2026
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
DESTINATARI
  • Fondi pensione

Nel collegarmi al precedente Blog del 23 giugno scorso, di commento - in leggero anticipo sulla sua rocambolesca approvazione - dell’art. 16 bis del d. l. n. 62/26 (l. conv. n. 112 /26), ritengo essenziale ricordare a me stesso che una relativamente recente sentenza della Corte costituzionale, n. 184/2023, ha sancito l’illegittimità delle norme che consentono il ripetersi dei mandati in combinazione con la presenza di ostacoli a nuove candidature, creando così “rendite di posizione”, idonee ad alterare la par condicio che deve presiedere l’accesso alla formazione degli organi associativi. 

Avendo richiamato questo principio affermato dalla Corte costituzionale, ritengo di dover precisare che l’affermazione è resa con riferimento alle federazioni sportive, che – questo è il punto – vivono, sul piano civilistico, nell’ambito del regime applicabile alle associazioni, riconosciute o no, di cui agli artt. 14 ss. cod. civ. È del tutto ragionevole ritenere l’espansione del criterio/principio enucleato dalla Corte dal ristretto ambito dell’ordinamento sportivo al diritto ordinario delle associazioni.

Avverto anche la necessità di rilevare che la genesi dei fondi pensione negoziali si differenzia da quella delle federazioni sportive, in ragione del ruolo contrattuale collettivo che le organizzazioni sindacali, c.d. fonti istitutive, assolvono nel sistema dei fondi pensione: proprio per il loro ruolo istitutivo, è ragionevole considerare un assetto che dia maggiori spazi, nella fase della composizione degli organi sociali, proprio ai sindacati contrapposti che assumono l’iniziativa di dar vita ad un fondo pensione: un peso assorbente nel momento della costituzione del Fondo, attraverso la designazione diretta dei primi amministratori, ed in seguito un peso significativo attraverso l’agevolazione nella presentazione delle liste elettorali. Ma la fisiologica – se non inevitabile - scelta del modello associativo (certamente più coerente di quello fondazionale, pure ammesso ed anzi prioritario in altre realtà pensionistiche: penso agli enti di previdenza privati) comporta il rispetto delle regole associative, integrate dal metodo elettorale bipartito, cui concorrono tutte le componenti dell’assemblea (di primo o di secondo grado). Tanto più ciò vale, posto che il fondo pensione negoziale è stato identificato dall’ordinamento statuale come soggetto prioritario ed attrattivo anche nei confronti di quei lavoratori silenti, indipendentemente dalla circostanza che siano indifferenti, se addirittura non ostili, all’attività dei sindacati.

Sono questi i motivi, specificamente tecnico-giuridici, che si aggiungono alle forti perplessità da me manifestate nel precedente blog con specifico riferimento alla norma transitoria, volta all’azzeramento integrale delle precedenti consiliature ai fini della delimitazione del numero dei mandati (fra l’altro, dilatati a ben cinque anni); motivi che supportano anche le riflessioni che seguono. 

C’era comunque da attendersi una maggior cautela della Commissione di vigilanza nel manipolarele modifiche da apportare agli Statuti e Regolamenti(deliberazione del 16 luglio, terzo periodo): si noti il tono autoritativo, peraltro rispondente al precetto legislativo.

La pedissequa trascrizione del testo delle norme dell’art. 16 bis nel testo del rinnovato art. 22 Statuto ha determinato la caducazione della formula “rispettivamente e a turno[1]

Nel caso, invece, il pedissequo adeguamento dello schema tipo al dettato legislativo si presenta come una sorta di autosconfessione della stessa Covip su di un punto, che era stato a suo tempo oggetto, da parte dell’Autorità, di approfondite considerazioni e conseguenti determinazioni, coinvolgenti gli stessi fondi pensione e le loro associazioni rappresentative.

Credo che nessuno possa pensare che per effetto delle scelte legislative – pur fortemente orientate verso un’accentuata finanziarizzazione della previdenza pensionistica complementare - che si sono susseguite, sia venuto meno il criterio/principio di pariteticità che, notoriamente, anima l’organizzazione strutturale di un fondo pensione negoziale: in questo senso è chiarissima e tralaticia - oltre che corrispondente ad una delle indicazioni del diritto eurounitario in materia di soggetti bilaterali - la risalente disposizione dell’art. 5, comma 1 del d. lgs n. 252/05. 

Del tutto conseguentemente, è stato individuato il rischio di una “paralisi decisionale – a meno che non si ipotizzino, o addirittura si intenda agevolare, alleanze trasversali in ragione delle differenziate linee politiche delle tre confederazioni -, paventato dalla stessa Covip in sede di orientamenti in data 18 giugno 2017, dove, nella stessa occasione, è stata ribadita l’affermazione secondo cui non è da considerare “in contraddizione con il principio della pariteticità” l’attribuzione del voto prevalente al presidente di turno; ovviamente nel presupposto di una rigorosa alternanza/rotazione della presidenza fra le parti istitutive: rimedio certamente debole, perché annacquato dalla subrotazione fra le tre Confederazioni (sempre che non vi siano altre liste a rompere le uova nel paniere, anche alla luce della citata sentenza Corte cost. n. 184/23).

Tutto questo è venuto meno, letteralmente, con un tratto di penna. Ne soffrono sicuramente, in aggiunta al vulnus dell’azzeramento, pariteticità e trasparenza deliberativa/gestionale, in concorso con un congruo grado di efficienza. 

Come nel precedente Blog ho ritenuto doveroso indicare delle soluzioni di accomodamento, atte a ridimensionare l’impatto negativo delle innovazioni, così penso di poter fare anche con riferimento agli effetti della trasposizione della nuova norma, con formulazione mutilata. In questo sono stato preceduto dalle manifestazioni di non pochi fondi e delle stesse loro associazioni, che hanno rivendicato sul punto il possibile esercizio di autonomia statutaria. Un’autonomia organizzativa timidamente affermata anche da Covip con la nota 2 all’art. 14 dello schema di statuto, laddove si legge che “nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti: questa sarebbe una soluzione accettabile, ovviamente rimessa appunto all’autonomia contrattuale, e non dovrebbe trovare ostacoli in una lungimirante gestione Covip. Chè se invece si pretendesse (ma non voglio crederlo) di assoggettare ad autorizzazione una variante – già individuata dalle fonti istitutive e dai fondi - nella direzione qui prospettata, di un testo apparentemente forte ma fragile nei suoi presupposti giuridico/istituzionali, si alimenterebbe una non utile tensione nel sistema, dominata dall’ombra della sentenza n. 184/2023.


[1] L’ulteriore caducazione dell’espressione “rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti dei lavoratori” risponde ad una fisiologica estensione delle componenti del consiglio di amministrazione nella prospettiva di acquisizione di competenze professionali reperibili solo fuori del bacino dei vari fondi, così come espressamente previsto dai decreti ministeriali di determinazione dei requisiti per la partecipazione ai consigli di amministrazione.
 

Pasquale Sandulli

Pasquale Sandulli è attualmente Professore di Diritto del Lavoro nell’Univ. Europea di Roma, Previdenza complementare e Giustizia costituzionale del lavoro nella Luiss-Roma.
Tra i numerosi incarichi istituzionali, ha rivestito la carica di Esperto presso il Ministero del lavoro; componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e membro del collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
É collaboratore scientifico di Mefop dal 2005 e attualmente fa parte del comitato direttivo della "Riv. Dir. Sic. Sociale”.