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Non solo rendita vitalizia: al via le nuove prestazioni!

Lorenzo Cicero
05 ottobre 2026
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
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  • Fondi pensione

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ampliato le modalità con cui gli iscritti alla previdenza complementare possono ricevere la propria pensione integrativa, intervenendo sull'art. 11 del D.Lgs. 252/2005. Alla rendita vitalizia tradizionale si affiancano ora tre nuove tipologie di prestazione pensionistica rateizzata costruite su una logica diversa: non più una rendita assicurativa garantita a vita, ma soluzioni più flessibili che lasciano il capitale investito nel fondo.

Il 25 giugno 2026 la COVIP ha pubblicato le istruzioni applicative che danno attuazione operativa alla riforma, fissando regole comuni, tempistiche e adempimenti per tutte le forme di previdenza complementare. Vediamo cosa cambia per gli iscritti e cosa sono chiamati a fare i fondi.

Le tre nuove prestazioni

Rendita a durata definita. Il montante viene erogato per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta, calcolata dall'ISTAT. La rata si ottiene dividendo il capitale disponibile per le rate ancora da erogare: a differenza della rendita vitalizia, l'importo non è garantito e varia in base ai rendimenti finanziari del fondo.

Prelievi liberamente determinabili. È la soluzione più flessibile: l'aderente può prelevare quando vuole e per l'importo che desidera, entro un tetto massimo calcolato come se stesse percependo una rendita a durata definita “figurativa”. In pratica, una sorta di conto corrente pensionistico: il capitale resta investito e l'iscritto vi accede gradualmente, nel limite di quanto avrebbe già maturato con quella rendita teorica.

Erogazione frazionata del montante. Una rateizzazione del capitale su un periodo scelto dall'aderente, non inferiore a 5 anni, senza legami con la speranza di vita residua. Per questa prestazione la decorrenza è stata rinviata al 31 ottobre 2026, mentre le prime due sono già disponibili dal 1° luglio 2026 (subordinatamente all'adeguamento di documentazione e modulistica del fondo).

Le tre prestazioni condividono alcune caratteristiche importanti da comunicare con chiarezza agli iscritti: sono alternative alla rendita vitalizia e non cumulabili né tra loro né con essa; una volta avviata la liquidazione la scelta è irrevocabile, salvo la possibilità di convertire il montante residuo in rendita vitalizia (anche presso un fondo diverso in favore del quale si opta per il trasferimento); non è più possibile esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (anticipazioni, riscatti, RITA, trasferimenti), con la sola eccezione del cambio comparto. I costi devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute, e i fondi devono erogare la prestazione entro il termine previsto da statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta.

Cosa devono fare i fondi

Le istruzioni COVIP individuano un set puntuale di adempimenti:

  • Informativa minima immediata, una sintetica comunicazione sulle novità, da pubblicare nell'area pubblica del sito entro il 1° luglio 2026 o comunque nel più breve tempo possibile.

  • Supplemento alla Nota informativa, un documento dedicato alle nuove prestazioni, da trasmettere a COVIP con comunicazione firmata dal legale rappresentante e da pubblicare sul sito.

  • Aggiornamento del Documento sulle rendite e del Documento sul regime fiscale, con l'integrazione di esempi e specificità delle nuove prestazioni.

  • Aggiornamento del Prospetto delle prestazioni pensionistiche (fase di accumulo 2027).

  •  Area riservata del sito web, i cui contenuti dovranno essere aggiornati con riguardo alle “Informazioni utili nel corso della fase di accumulo” e “Novità intervenute nel corso dell’anno”.

  • Predisposizione del modulo di richiesta, da rendere disponibile per consentire di ricevere le richieste.

  • Modifica di statuto e regolamento, adottabile direttamente dal CdA e da trasmettere a COVIP entro il 31 luglio 2026 secondo la procedura semplificata di comunicazione.

L'informativa agli aderenti, in particolare, deve evidenziare in modo chiaro alcuni profili di rischio tipici delle nuove prestazioni: la variabilità dell'importo (rischio di investimento), il rischio di longevità connesso all'esaurimento anticipato del capitale, il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale, oltre alle differenze nei regimi fiscali applicabili e alle regole su irrevocabilità, riscatto in caso di decesso (con indicazione obbligata dei soggetti designati in sede di richiesta di prestazione) e possibilità di conversione in rendita vitalizia.

Consapevole dei tempi tecnici necessari per adeguare sistemi e procedure, COVIP ha previsto un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre 2026. Fino a quella data i fondi, anche se non ancora completamente adeguati, devono comunque acquisire le richieste degli iscritti, dandone informativa chiara nei documenti e nei moduli, e procedere tempestivamente alla liquidazione una volta completato l'adeguamento di cui deve essere data apposita comunicazione agli aderenti. L'iscritto può revocare la scelta prima che il fondo liquidi il primo importo.

Il calendario in sintesi

Scadenza

Adempimento

1° luglio 2026

Entrata in vigore di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili; pubblicazione dell'informativa minima sul sito.

31 luglio 2026

Trasmissione a COVIP di statuto/regolamento modificato e, se possibile, degli altri documenti aggiornati.

31 ottobre 2026

Entrata in vigore dell'erogazione frazionata del montante; adeguamento statutario/regolamentare in base alle istruzioni che Covip fornirà.

31 dicembre 2026                   

Termine ultimo del periodo transitorio: sistemi e processi devono essere adeguati e l'adeguamento è comunicato a iscritti e COVIP.


Restano fermi i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Le nuove prestazioni non modificano il regime di tutela del capitale accumulato: anche la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata restano soggetti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche complementari “ordinarie”. Cambia la modalità di erogazione, non la natura previdenziale della prestazione, che continua quindi a beneficiare delle relative tutele.

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Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. Esperto di aspetti normativi e di governance, coordina i comitati delle funzioni fondamentali dei fondi pensione. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale.