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Adesioni automatiche: casistiche e scelte disponibili
- Previdenza complementare
- Fondi pensione
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce una riforma radicale nel sistema della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i domestici) assunti a partire dal 1° luglio 2026. La principale novità è il superamento del vecchio "silenzio-assenso" semestrale a favore del meccanismo di adesione automatica con contribuzione piena e retroattiva, che è confermata se il lavoratore non vi rinuncia espressamente entro 60 giorni dall'assunzione. Chiarimenti sulle casistiche e sulle opzioni esercitabili sono state forniti nell’ambito delle FAQ del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che Mefop collabora ad implementare, nonché nelle Direttive Covip del 19 giugno 2026. Si resta in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale che recherà in allegato il nuovo Modulo per la scelta sul Tfr in sostituzione del Modulo TFR2 che risulta superato dalle novità normative. Nelle more dell’emanazione di tale Modulo ufficiale sul portale del Ministero del Lavoro è stato reso disponibile un draft utilizzabile sin da subito.
Mefop ha inoltre elaborato e reso disponibile un modello di informativa che il datore di lavoro deve consegnare obbligatoriamente in fase di assunzione unitamente al Modulo per la scelta sul TFR (disponibili sul sito Mefop).
Le scelte possibili cambiano in base alla storia lavorativa del dipendente, che la normativa divide in due categorie: caso A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (Primo impiego nel settore privato) e caso B) Lavoratori “Non di Prima Assunzione” che attivano un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato.
Il lavoratore del caso A) ha 60 giorni di tempo per dichiarare al datore di lavoro di rinunciare al meccanismo di adesione automatica potendo scegliere tra le seguenti opzioni:
-Adesione automatica “modulata”: con eventuale opzione di TFR parziale nei casi consentiti dalla contrattazione applicabile e dalla legge ed eventuale rinuncia alla contribuzione a proprio carico in caso di RAL inferiore all’assegno sociale annuo.
-Adesione esplicita: Il lavoratore sceglie di destinare il TFR che matura dalla data di assunzione (integralmente o parzialmente, dove consentito) a un fondo pensione da lui liberamente individuato o al fondo collettivo di riferimento. In questo caso, può anche decidere di versare solo il TFR ed è libero di scegliere la linea di investimento preferita.
-Mantenimento in azienda: Il TFR rimane in azienda (o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende obbligate). Questa scelta è sempre revocabile in futuro in favore della previdenza complementare.
Cosa succede in caso di silenzio? Se non viene effettuata nessuna delle scelte sopra indicate, si attiva l'adesione automatica con contribuzione piena e retroattiva a partire dalla data di assunzione e la data di adesione decorre da tale data.
Il lavoratore del caso B), Lavoratore "Non di Prima Assunzione" (con pregresso rapporto di lavoro nel settore privato c.d. "Riassunto"), in fase di nuova assunzione, deve dichiarare se ha una adesione in essere o meno ad un fondo pensione che in occasione di precedenti lavori ha alimentato con TFR totale o parziale. Le conseguenze saranno differenti a seconda che dichiari di avere o meno la suddetta adesione ad un fondo pensione.
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Caso B.1 – Se ha già un'adesione attiva alimentata in precedenza da TFR: Il lavoratore ha 60 giorni per modulare l’adesione automatica con l’eventuale opzione di destinazione di TFR parziale ove consentito dai contratti applicabili o dalla legge, e per esercitare la facoltà di non versare il contributo a proprio carico se la RAL è inferiore all’assegno sociale annuo. In alternativa può indicare esplicitamente a quale forma pensionistica destinare il TFR che matura dalla data di assunzione. Attenzione: per questa categoria non è consentito lasciare il TFR in azienda o all'INPS. In caso di mancata scelta entro i 60 giorni, scatta tassativamente l'adesione automatica.
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Caso B.2 – Se il lavoratore in questione NON ha alcuna adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza da TFR totale o parziale o se è stata riscattata totalmente, il TFR rimane di default in azienda o presso il Fondo Tesoreria INPS; il lavoratore in tal caso non è chiamato ad una scelta per rinunciare all’adesione automatica perché per lui l’adesione automatica non opera. Resta ferma la possibilità per il dipendente di aderire a un fondo pensione in qualsiasi momento compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione; in tal caso il TFR che si versa a previdenza complementare è quello che matura dalla data di adesione esplicita al fondo pensione.
Il fondo di destinazione dell’adesione automatica è il fondo individuato da accordi/contratti collettivi applicabili. In presenza di più fondi collettivi di riferimento in azienda, l’adesione automatica opera verso il fondo cui aderisce il maggior numero di lavoratori in azienda. In assenza di fondi collettivi di riferimento in azienda o in assenza di fondi che siano adeguati alle Istruzioni Covip del 23 giugno circa i percorsi e le linee di investimento per adesioni automatiche, i flussi contributivi sono destinati al fondo pensione Cometa.
Il meccanismo di adesione automatica comporta quindi, in caso di silenzio protratto per 60 giorni, l'obbligo di versare l'intero TFR maturando, la quota a carico del datore di lavoro e la quota minima a carico del lavoratore previste dai contratti collettivi applicabili. Tuttavia, entro i 60 giorni dalla data di assunzione, è possibile modulare l’automatismo scegliendo di aderire automaticamente ma con TFR parziale ove possibile e, se la Retribuzione Annua Lorda (RAL) del dipendente è inferiore all'importo dell'assegno sociale INPS, il lavoratore ha la facoltà di richiedere per iscritto l'esonero dal proprio versamento, mantenendo attivi solo il TFR e il contributo datoriale. Inoltre, i lavoratori potenzialmente interessati dall’adesione automatica, possono sempre, entro 60 giorni dalla data di assunzione, aderire esplicitamente a qualsiasi fondo pensione, compreso quello collettivo di destinazione dell’adesione automatica, potendo optare per l’adesione con solo TFR, variare la contribuzione a proprio carico rispetto a quella definita contrattualmente o scegliere linee di investimento diverse da quelle di default previste automaticamente.
Nei casi in cui opera l’adesione automatica, sebbene i flussi finanziari vengano avviati a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, la competenza e l'obbligo contributivo decorrono integralmente e retroattivamente dalla data di assunzione e la data di adesione retroagisce a tale data.
Le somme non confluiscono più automaticamente in una linea garantita, come avveniva nel meccanismo del silenzio-assenso, ma sono destinate a percorsi o linee di investimento coerenti con il profilo anagrafico del lavoratore (secondo le disposizioni COVIP riportate nelle Istruzioni del 23 giugno 2026). Il lavoratore riceverà poi una "lettera di benvenuto" dal fondo pensione di conferma dell’iscrizione automatica decorrente dalla data di assunzione e potrà modificare la linea di investimento assegnata in ogni momento.
Per gli HR ed i consulenti del lavoro, qui è disponibile l'applicativo Informativa Facile, per predisporre l’informativa corretta e non commettere errori.

Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. Esperto di aspetti normativi e di governance, coordina i comitati delle funzioni fondamentali dei fondi pensione. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale.