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Mandati degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione: nuove norme in arrivo

Pasquale Sandulli
23 giugno 2026
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
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  • Fondi pensione

“Quanto alla definizione del limite massimo dei tre mandati, è preliminarmente utile ricordare che lo stesso è stato introdotto in quanto l’avvicendamento all’interno dei medesimi organi è stato valutato coerente con il principio di sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari (come precisato negli Orientamenti COVIP del 18 ottobre 2012). // Poiché ogni mandato corrisponde a tre esercizi, la regola è che l’incarico di amministratore di un fondo pensione negoziale o preesistente può durare complessivamente per non più di nove esercizi; ciò, tuttavia, a condizione che non siano intervenuti fatti eccezionali, debitamente comunicati alla COVIP per le opportune valutazioni. // In casi straordinari, pertanto, è possibile che i singoli mandati durino di fatto per più di tre esercizi. Per converso, come sempre precisato negli Orientamenti sopra indicati, è altresì possibile che il singolo mandato possa avere una durata anche inferiore ai tre esercizi, laddove un componente dell’organo collegiale subentri a un altro venuto a cessare in corso di mandato.”

 Così parlò Covip in una faq del 20 luglio 2020 !

“1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi. // 2. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti. // 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1, non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Così sta per parlare il legislatore nella conversione del d.l. n. 62/2026 (c.d. decreto 1° maggio).

Non mi risulta che Covip abbia motivo di ritenere finita l’epoca della prudenza; anzi, mi sembra evidente che sia una costante l’attenzione al buon funzionamento degli organi di amministrazione del fondo, nei termini specifici di richiamo, anche da parte del legislatore, alla prudenza ed efficacia (cfr. art. 4bis, c. 1, d.lgs n. 252/05); precisi richiami sono anche nelle recenti considerazioni annuali del Presidente Covip (giugno 2026).

Comunque, il problema non è tanto quello della maggior durata (5 anni) di ciascun mandato, peraltro complicato dall’ambiguità della formula circa i limiti di rinnovabilità (2 o 3 mandati complessivamente? Personalmente sono orientato a leggere 3 mandati, ma la questione si pone in entrambe le ipotesi). In effetti, come ricordato, nella citata faq la Covip ipotizza, si, un possibile differimento (non semplice proroga) del termine del mandato, su istanza del Consiglio del Fondo, o delle fonti istitutive, o di entrambi, purché seriamente motivata come potrebbe essere per il completamento di un delicato investimento, o per il perfezionamento di un’operazione di incorporazione di fondi, o di allargamento del bacino di utenza del fondo: operazioni che potrebbero essere ostacolate dall’avvicendamento dei consiglieri in ragione del tempo necessario per l’aggiornamento dei nuovi; dal che la necessità/opportunità, appunto, di differimento del termine del mandato. Il consiglio di cui facevo parte io stesso è stato destinatario di differimento della scadenza.

Si può anche ritenere utile che si protragga la durata di ciascun mandato a cinque anni, cosicché la potenziale durata complessiva dei due/tre mandati raggiunga i dieci/quindici anni; non è invece coerente con la ragionevole prudenza – perseguita, si è detto, con particolare fermezza da Covip e coerente con l’impostazione societaria della durata complessiva dei mandati (tale da indurre lo stesso legislatore della conversione ad eccettuare i fondi di cui agli artt. 12 e 13, retti proprio dalle ordinarie norme di diritto societario). Il meccanismo di azzeramento dell’anzianità pregressa - ormai adottato, salvo auspicabili inviti dall’Alto ad un tempestivo rimedio - comporterà per i rinnovi in corso di effettuazione una potenziale durata complessiva dei mandati di 19/24 anni (differimenti o proroghe a parte).

Una tale norma transitoria non trova giustificazione neppure nell’esigenza di parità di trattamento fra consiglieri uscenti e consiglieri entranti: è ragionevole pensare che questa esigenza sia presente all’attenzione del legislatore, ma una soluzione ragionevole alternativa sarebbe stata quella di consentire agli uscenti, immediati e futuri, lo svolgimento di un solo ulteriore mandato, ancora triennale: basta fare due conti. In tale direzione è ipotizzabile anche a breve un rimedio legislativo.

È una fantastica illusione quella di pensare che il legislatore debba disporre con ragionevole coerenza anche nei mutamenti, specialmente quelli di carattere tecnico? Ed è corretto inserire nelle leggi di conversione disposizioni estranee al testo, definito urgente, del decreto, con il risultato che il testo originario del decreto e le sue correlate modifiche sono discusse per sessanta giorni, mentre gli emendamenti estranei vengano discussi in meno di 15 giorni, o per niente?

Sono riflessioni che non riusciranno ad evitare l’approvazione dell’emendamento così come proposto, per l’evidente valenza complessiva del decreto (c.d. lavoro); ma ben potrebbero indurre a ripensamenti più o meno immediati, in altre sedi, così da poter riflettere sull’alternativa sopra prospettata.

 

Pasquale Sandulli

Pasquale Sandulli è attualmente Professore di Diritto del Lavoro nell’Univ. Europea di Roma, Previdenza complementare e Giustizia costituzionale del lavoro nella Luiss-Roma.
Tra i numerosi incarichi istituzionali, ha rivestito la carica di Esperto presso il Ministero del lavoro; componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e membro del collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
É collaboratore scientifico di Mefop dal 2005 e attualmente fa parte del comitato direttivo della "Riv. Dir. Sic. Sociale”.