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PEPP: approvato in via preliminare il decreto attuativo del regolamento (UE) 2019/1238

Lorenzo Cicero
06 giugno 2022
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
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  • Fondi pensione

Lo scorso 5 maggio il Consiglio dei Ministri n.76 ha approvato in via preliminare il d.lgs recante le disposizioni attuative del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere per proseguire l’iter legislativo di approvazione definitiva. Il testo si compone di 18 articoli ed è stato definito a seguito di procedura di consultazione conclusa il 12 marzo scorso.

Il regolamento PEPP standardizza alcuni dei profili di maggiore rilievo del prodotto quali, ad esempio, l’istituzione, la registrazione, la distribuzione, il trasferimento domestico e transfrontaliero, la contrattualistica, la portabilità, l’istituzione e la vigilanza. Di contro, le caratteristiche che esulano dall’ambito di applicazione del regolamento, come ad esempio le fasi di accumulo e decumulo, sono soggette alla normativa nazionale. Ciò è da ascrivere al fatto che queste sono le due fasi in cui possono essere veicolati ai sottoscrittori gli incentivi (anche fiscali) che ogni Stato, autonomamente, decide se e come attribuire a tali prodotti. Il regolamento che introduce la disciplina dei PEPP non è infatti in grado di incidere sulla normativa nazionale in tema di fisco, lavoro e politiche sociali, materie che – per essere oggetto di provvedimenti normativi europei – richiedono l’approvazione all’unanimità degli Stati membri. Nonostante questo, le istituzioni comunitarie raccomandano di estendere ai PEPP i benefici fiscali previsti all’interno di ogni singolo Stato UE per i prodotti individuali già disponibili.

Lo schema di decreto legislativo prefigura quindi la cornice normativa nazionale che va a completare la regolamentazione dei PEPP di primo e secondo livello di origine comunitaria. Il legislatore ha deciso di dettare una disciplina autonoma rispetto al D. Lgs. 252/2005, di cui sono riportate analoghe disposizioni in materia di prestazioni e fiscalità. Tale scelta rispecchia l’impostazione del legislatore comunitario laddove, al considerando 19 del Regolamento (UE) 2019/1238, definisce il PEPP come un prodotto integrativo di quelli ad adesione individuale esistenti piuttosto che degli schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali; esso non sostituirà, né armonizzerà gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti e non inciderà sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali.

Le previsioni iniziali dello schema di decreto, dall’art. 2 all’art.7, sono dedicate alla individuazione e al coordinamento delle Autorità di vigilanza di competenza nazionale che sono Covip, Banca d’Italia, Consob e Ivass in relazione alla tipologia di soggetto fornitore del PEPP. Si ricorda a tal proposito che i prodotti pensionistici individuali paneuropei possono essere istituiti da: Banche, Assicurazioni, Sgr, Sim, GeFia UE e IORP; i fondi occupazionali possono istituire PEPP solo nel caso in cui siano stati autorizzati anche alla raccolta di adesioni individuali. La Covip è in ogni caso l’Autorità preposta a ricevere le domande di registrazione dei PEPP aventi sede legale in Italia e alla relativa cancellazione (sentite le rispettive Autorità di settore a seconda della tipologia di fornitore).

Un primo rilevante aspetto relativo alla fase di accumulo di cui all’art. 10 del decreto in commento riguarda la possibilità di contribuzione a carico del risparmiatore del PEPP del datore o del committente solo su base volontaria e l’esclusione del TFR maturato e maturando dall’ambito delle possibili fonti di finanziamento del PEPP, benché non chiaramente esplicitata nel testo del decreto legislativo (di contro tale previsione è chiaramente menzionata nella relazione di accompagnamento al testo del decreto), risponde gli intendimenti del legislatore comunitario di creare un terzo pilastro della previdenza complementare che si affianchi agli schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali e che risulti alternativo rispetto ai fondi aperti ad adesione individuale e ai Pip già esistenti sul mercato italiano. L’esclusione del Tfr, tuttavia, sottrae al PEPP una voce di finanziamento importante che resta appannaggio esclusivo delle forme di previdenza integrativa italiane già presenti sul mercato. Resta per il resto ferma la possibilità di dedurre i versamenti effettuati sia in proprio che a favore di familiari fiscalmente a carico richiamandosi le medesime norme che regolano la previdenza complementare ai sensi del d.lgs 252/2005.

Per altro verso in materia di opzioni di decumulo il decreto attuativo sui PEPP, ferma la presenza di tutte le forme di liquidazione previste dalla normativa per i fondi pensione italiani dal d.lgs 252 del 2005, in merito ad anticipazioni, riscatti ante pensionamento e alla rendita integrativa temporanea anticipata, prospetta disponibilità di ulteriori opzioni al pensionamento rispetto alla disciplina di settore della previdenza complementare italiana; in tal senso si evidenzia l’opzione relativa ai c.d. “prelievi” e alla possibilità di beneficiare sempre ed in via generalizzata della prestazione interamente in capitale in alternativa alla rendita soggiacendo però, in tal caso alla tassazione più gravosa del 23% rispetto alla tassazione agevolata tipica delle prestazioni di previdenza complementare che prevede la tassazione del 15% che può ridursi fino ad un minimo del 9% in base agli anni di partecipazione nel sottoconto italiano.

Relativamente alla portabilità il decreto prevede che il trasferimento avvenga in esenzione di imposta e che si applichi una voce di costo massima inferiore al limite previsto dal regolamento europeo e cioè dello 0,2% piuttosto che dello 0,5% previsto a livello comunitario.

Il regime civilistico e fiscale descritto dal decreto attuativo che replica quanto previsto dalla normativa nazionale per i prodotti di previdenza complementare esistenti si applica al sottoconto italiano a prescindere dalla residenza del soggetto provider; questo aspetto - che non era evidente in fase di consultazione - evita di penalizzare gli operatori nazionali intenzionati a istituire PEPP italiani rispetto a PEPP esteri.

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.