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Legge di bilancio per il 2019: quali novità?

Redazione Mefop
04 febbraio 2019
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
  • Previdenza di base
ARGOMENTI
  • Fisco
  • Quota 100
DESTINATARI
  • Fondi pensione
  • Casse di previdenza

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) contiene alcune norme di interesse che si passano sinteticamente in rassegna. I temi saranno oggetto di approfondimento nei prossimi appuntamenti Mefop.

Misure fiscali

Flat Tax (art. 1, comma 9)

Si tratta di un ampliamento della platea del regime forfettario previsto dalla Legge Stabilità 2015 (art. 1 commi 55 e segg. Legge 190/2014). Da quest’anno, i lavoratori autonomi e imprenditori individuali applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 65.000. Il regime forfettario prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, addizionali, Irap) con aliquota al 15%, non addebitando l’IVA al cliente e quindi restando esonerati dal versamento della stessa imposta.

Dal reddito imponibile, inoltre, si possono dedurre solo i “contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge” (art. 1 comma 64 Legge 190/2014). Sul reddito imponibile soggetto alla flat tax, quindi, non trovano applicazione le deduzioni (come i contributi di previdenza complementare) e le detrazioni previste per la determinazione dell’Irpef. Il contribuente potrà beneficiare di deduzioni e detrazioni Irpef solo con riferimento ad eventuali altri redditi soggetti a tassazione ordinaria (ad es. redditi fondiari).

Nuovo regime di esenzione fiscale degli “investimenti qualificati” (art. 1, comma 210)

È stato ampliato il regime di esenzione fiscale dei rendimenti da “investimenti qualificati” e da investimenti in piani di risparmio a lungo termine (PIR) effettuati da Fondi pensione e Casse di previdenza professionale (commi 88 e seguenti dell’art. 1 della Legge 232/2016). Da quest’anno la soglia massima di importi da poter destinare a «investimenti qualificati» o ai «PIR» passa dal 5 al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Si ricorda che gli investimenti eligible sono:

a) azioni di società residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia;

b) quote o azioni di Oicr residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE che investono prevalentemente in equity Italia come sopra definito;

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (peer to peer lending).

La Legge di Bilancio 2019, oltre ad aumentare al 10% la quota di attivo patrimoniale investibile in strumenti fiscalmente agevolati, ha inserito la nuova fattispecie di cui alla lett. b-ter), relativa a quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.

Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Come noto, l'esenzione fiscale è riconosciuta anche ai rendimenti da investimenti di fondi pensione in PIR (la cui disciplina è stata a sua volta modificata dalla Legge 245/2018 per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2019).

Misure previdenziali

Rivalutazione delle pensioni (art. 1, comma 260)

È previsto per il triennio 2019-2021 una revisione del meccanismo di perequazione delle pensioni, che resta totale (100% dell’inflazione) solo per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (513,01 euro mensili per l’anno 2019) per poi scendere fino al 40% dell’inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo. Anche per il prossimo triennio (come già accaduto in passato) la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000.

Taglio delle cosiddette “pensioni d’oro” (art. 1 comma 261)

L’iniziativa in commento si sostanzia nella riduzione degli assegni pensionistici superiori a 100 mila euro lordi annui per un periodo di 5 anni. La riduzione va dal 15% fino ad aumentare al 40% per pensioni superiori a 500 mila euro e si applica alle pensioni liquidate con il metodo di calcolo retributivo o misto e in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la cosiddetta “clausola di salvaguardia” (l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua).

Flat tax per pensionati dall’estero (art.1, comma 273)

Per i pensionati residenti all’estero da almeno cinque anni che decidessero di trasferire in Italia la residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno (e in particolare delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, è prevista un’imposta sostitutiva forfettaria pari al 7% per i cinque anni successivi.

La pensione “quota 100”

La pensione “quota 100” è oggetto di un distinto provvedimento: il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, che prevede specifiche disposizioni finalizzate all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato.

Tra le principali novità:

  • viene disciplinata come misura sperimentale per il triennio 2019-2021 la c.d. “pensione con quota 100”;
  • si assiste al rinnovo dell’opzione donna e alla proroga dell’APE sociale;
  • sono sospesi fino al 2026 gli aumenti commisurati alle speranze di vita per i requisiti di anzianità contributiva necessari alle pensioni anticipate e alla quota 41 per precoci che si trovino in condizioni disagio; sono parallelamente introdotte finestre di accesso trimestrali;
  • sono introdotte agevolazioni per riscatto della laurea dei periodi da valutare con il sistema contributivo per chi abbia meno di 45 anni.

In merito ai requisiti pensionistici ordinari resta ferma la vigenza della disciplina dettata con la c.d. Riforma delle Pensioni Monti-Fornero di cui al d.l. 201 del 2011 convertito in legge 214 del 2011 relativamente alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia. Quest’ultima dal gennaio 2019 richiede in via generalizzata un requisito anagrafico di 67 anni – età soggetta ad incrementi in corrispondenza degli aumenti delle speranze di vita (il prossimo adeguamento è previsto dal 2021 con un aumento un massimo di 3 mesi) – unitamente al requisito contributivo minimo di 20 anni (dunque il termine massimo di 67 anni di età per l’erogazione della RITA non cambia).

 

PER APPROFONDIRE


Legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018)

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

Pillola n. 126 sulle novità previdenziali per il 2019  - Leggi le altre pillole normative 

Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro del 29.1.2019 - Quota 100 e la riforma pensionistica 

 

 

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