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Il fondo pensione in bilico tra intangibilità, sequestrabilità e pignorabilità: facciamo chiarezza!

Lorenzo Cicero
06 luglio 2020
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La Corte di Cassazione (Terza Sez. penale, sent. n. 13660/2020) nell’ambito di una inchiesta per frode fiscale perpetrata da un imprenditore accusato di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, si è pronunciata ammettendo la sequestrabilità delle somme in accumulo presso il fondo pensione.

La Cassazione in particolare ha respinto il ricorso della difesa dell’imprenditore che chiedeva il dissequestro della posizione di previdenza complementare del proprio assistito sostenendo la tesi dell’analogia legis rispetto alla disciplina relativa alla pensione obbligatoria di base, invocando peraltro l’art.11 comma 10 del d.lgs 252/2005 che afferma l’intangibilità della posizione di previdenza integrativa in fase di accumulo.

In tutta risposta il giudice nomofilattico precisa che, proprio la qualificazione attribuita ai fondi pensione di “strumenti per la previdenza complementare”, induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell'interesse che sottendono essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale.

La Cassazione, in coerenza con precedenti pronunce della medesima Corte, ha piuttosto seguito la tesi dell’assimilazione dei fondi pensione al settore assicurativo.

A tal proposito rileva che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11945; idem Sezione VI penale, 4 aprile 2012, n. 12838; idem Sezione II penale, 2 maggio 2007, n. 16658).

“Ritenuto, pertanto che i fondi pensione costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca”, dice la Corte.

A ben vedere tale pronuncia non deve stupire più di tanto, perché risulta coerente con quanto affermato da Covip nella risposta a quesito del settembre 2010 attinente il Fondo Unico Giustizia (FUG) in occasione della quale l’Autorità di vigilanza, proprio richiamando la giurisprudenza formatasi nel settore assicurativo, evidenziava la circostanza per la quale in presenza di un provvedimento penale, quale è il sequestro penale o preventivo, il principio civilistico della intangibilità nella fase di accumulo viene meno cedendo il passo all’interesse superiore dell’ordinamento alla repressione dei reati poiché

“Si tratta…di un interesse superiore che va salvaguardato in sé e al quale non possono essere frapposti ostacoli derivanti dall’applicazione di normative di carattere civilistico di insequestrabilità.”

Con riguardo ai vincoli giudiziari che possono gravare sulle posizioni di previdenza integrativa, è utile ricordare da ultimo che il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto rilancio), all’art. 153, prevede una disposizione particolare che potrebbe avere degli effetti sulle somme del fondo pensione.

È infatti stabilita la sospensione fino al 31 agosto 2020 dell’obbligo per i terzi destinatari di pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia) di trattenere, sottoponendole al vincolo di indisponibilità, le somme oggetto di procedura esecutiva dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Fino al 31 agosto p.v. le somme pignorate devono quindi essere fruibili da parte del debitore esecutato.

Ferma la necessità che l’Agenzia delle entrate si pronunci sulle conseguenze che tale normativa emergenziale ha sui fondi pensione, dovrebbe ritenersi che la prestazione di previdenza complementare rientri nell’ampio novero degli assegni di quiescenza e che pertanto i fondi pensione siano interessati dalla citata disposizione.
Attendiamo fiduciosi indicazioni. Mefop dal suo canto non mancherà di attenzionare il tema.

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Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.