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Cruscotto dei fondi sanitari integrativi: il decreto del 26 giugno 2026 definisce tempi e modalità di trasmissione

Chiara Costantino
07 settembre 2026
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

Con il decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2026 si completa il quadro attuativo relativo alle modalità di alimentazione del Cruscotto dei fondi sanitari integrativi. Il provvedimento sostituisce integralmente l'articolo 4 del DM 30 settembre 2022 e vi innesta quattro nuovi articoli, delineando un percorso di attuazione graduale che attraversa il 2026, il 2027 e il 2028.

La lettura del decreto restituisce due piani che appare utile mantenere distinti. Il primo è di natura essenzialmente organizzativa e riguarda il calendario degli adempimenti che i fondi si troveranno ad affrontare. Il secondo attiene al rapporto tra il Cruscotto e il SIAF e alle diverse finalità che il legislatore assegna ai due sistemi, dalle quali discende una differenza di criterio contabile che incide sulle modalità di costruzione del dato prima ancora che sulla sua trasmissione. 

Il percorso di attuazione 

Il 2026 si configura come anno di prova. La trasmissione avviene esclusivamente attraverso il Cruscotto nella piattaforma NSIS, ha per oggetto i dati relativi all'anno fiscale 2025 e deve essere completata entro il 31 dicembre 2026. Trattandosi di fase sperimentale, la mancata o parziale trasmissione non comporta sanzioni.

L'assenza di conseguenze sanzionatorie non sembrerebbe tuttavia autorizzare una lettura del 2026 come annualità neutra. La fase sperimentale appare infatti funzionale alla verifica della capacità effettiva di trasmissione: un fondo che non utilizzasse questa finestra non subirebbe alcun effetto immediato, ma potrebbe trovarsi ad affrontare il 2027 senza avere previamente collaudato i propri sistemi, e in un contesto in cui il termine è divenuto perentorio.

Il 2027 rappresenta il primo anno di obbligatorietà. La compilazione del Cruscotto diviene obbligatoria, con i dati dell'anno fiscale 2026, e la trasmissione deve avvenire per via telematica esclusivamente attraverso il Cruscotto entro il 31 luglio, termine qualificato come perentorio di decadenza. Il decreto precisa che non sono ammessi invii tramite posta elettronica certificata o altro mezzo, neppure ove effettuati entro la scadenza.

Sempre a decorrere dal 2027, i dati trasmessi al Cruscotto divengono condizione per l'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari, in aggiunta alla documentazione già prevista dal DM 27 ottobre 2009 e agli obblighi di redazione, di pubblicazione sul sito internet istituzionale e di trasmissione alle amministrazioni competenti dei bilanci e delle relative relazioni da adempiere entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 29 del DL 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Per il solo 2027 il decreto costruisce inoltre una fascia di tolleranza. Le errate imputazioni di natura formale non comportano sanzioni né rilievi ai fini del rilascio dell'attestato, ma unicamente una richiesta di chiarimenti da parte dell'Anagrafe, che potrà anche fornire indicazioni tecniche di supporto attraverso il servizio "Dillo all'Anagrafe". Sono previste alcune semplificazioni: non vanno inserite indennità di ricovero, rendite, diarie, accantonamenti, premi assicurativi e altre spese non direttamente riconducibili a prestazioni erogate; in mancanza di informazioni sui fattori di rischio o sulle condizioni di vulnerabilità dell'assistito può essere adottato il criterio della prevalenza statistica; per le prestazioni odontoiatriche e per le risorse di compartecipazione alla spesa, ove il fondo non disponga del dettaglio della singola prestazione, è ammesso l'inserimento del valore aggregato, rispettivamente nel livello di assistenza "diagnosi e piano di trattamento" e nella macrocategoria "Attività diagnostica strumentale".

La formulazione della norma sembrerebbe riferire la tolleranza alle sole imputazioni errate di natura formale, senza estenderla al dato mancante o alla trasmissione tardiva.

Il 2028 segna infine il passaggio al regime ordinario. Le semplificazioni transitorie vengono meno e i dati dell'anno fiscale 2027 andranno trasmessi nella loro completezza, con le risorse di compartecipazione ripartite per macrocategoria e le prestazioni odontoiatriche distinte per livello di assistenza e tipologia, secondo l'articolazione ordinaria del Cruscotto.

Cruscotto e SIAF: finalità distinte, criteri contabili distinti

Il Cruscotto è ospitato nella piattaforma NSIS e si interfaccia con il SIAF, che continua a essere alimentato dai fondi nell’ambito del procedimento di iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe. I due sistemi, pur comunicanti, seguono criteri contabili differenti. Il SIAF accoglie le risorse relative alle prestazioni erogate secondo il criterio di competenza. Il Cruscotto accoglie le risorse effettivamente erogate secondo il criterio di cassa, e dunque con riferimento all'anno di liquidazione.

La differenza non appare casuale, ma sembra riflettere la diversa funzione assegnata ai due sistemi. I dati trasmessi al SIAF rilevano ai fini della verifica del vincolo di destinazione delle risorse alle prestazioni individuate dai cd. decreti Turco e Sacconi – il DM 31 marzo 2008 e il DM 27 ottobre 2009 – verifica dalla quale dipende l'iscrizione all'Anagrafe. Il Cruscotto risponde invece a una finalità di programmazione sanitaria: è concepito per consentire al Ministero della salute di conoscere l'attività effettivamente svolta dai fondi sanitari integrativi e di tenerne conto nella programmazione delle attività del Servizio sanitario nazionale. In tale ottica, il riferimento alle risorse effettivamente erogate nel corso dell'anno potrebbe rispondere all'esigenza di dare conto del contributo reso dai fondi in un determinato periodo.

È in questa logica che sembra collocarsi la previsione espressa del decreto secondo cui i dati inseriti nel Cruscotto non concorrono alla verifica del raggiungimento della soglia delle risorse vincolate di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) del DM 27 ottobre 2009, verifica che resta ancorata ai dati trasmessi al SIAF secondo il criterio di competenza. La precisazione, oltre a essere coerente con l'impostazione complessiva, potrebbe essere letta come un elemento di garanzia per gli enti, che non risulterebbero esposti al rischio di vedersi contestare il rispetto della soglia sulla base di valori costruiti secondo un criterio diverso da quello storicamente utilizzato a tale fine.

La coesistenza dei due criteri comporta però, sul piano operativo, un adeguamento dei processi di estrazione e di reportistica che conviene mettere a fuoco per tempo. A decorrere dal 2027 ciascun fondo si troverà infatti ad alimentare due sistemi con logiche contabili diverse a partire dagli stessi flussi gestionali, con l'effetto di produrre due rappresentazioni della medesima attività non integralmente sovrapponibili.

Va inoltre considerato che parte dei fondi non gestisce direttamente i flussi di liquidazione, i quali transitano per compagnie assicurative o service amministrativi. Il decreto consente espressamente ai fondi di delegare la trasmissione tecnica dei dati al soggetto che ne cura la gestione; la delega, tuttavia, sembrerebbe attenere al solo profilo dell'invio, restando in capo al fondo la responsabilità in ordine alla qualità e alla completezza del dato. Ne discende che la verifica della capacità del soggetto incaricato di produrre l'estrazione per cassa con il livello di dettaglio richiesto dal Cruscotto potrebbe configurarsi come adempimento proprio dell'ente, da avviare nella fase attuale.

Il trattamento dei dati 

Il decreto conferma che il Ministero della salute opera ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica, e che i dati trasmessi al Cruscotto sono trattati esclusivamente per finalità di monitoraggio istituzionale. È espressamente escluso che gli stessi siano pubblicati o resi accessibili in forme tali da rivelare le politiche tariffarie proprietarie dei singoli fondi o dei soggetti che ne curano la gestione. 

Le verifiche che potrebbero essere avviate nel periodo di prova

La fase sperimentale rappresenta l'unica finestra in cui un fondo può misurare i propri processi senza conseguenze sul piano dell'attestazione. Un utilizzo pieno di tale finestra appare pertanto la scelta più prudente. In questa prospettiva, potrebbe risultare opportuno:

  • verificare gli accessi, accertando che le utenze NSIS del fondo siano attive e correttamente abilitate al Cruscotto e che i referenti indicati siano quelli effettivamente operativi;

  • effettuare comunque la trasmissione relativa al 2025, anche in forma parziale, tenuto conto che i dati caricati nel 2026 non producono effetti ai fini dell'attestato e che il valore della fase sperimentale risiede nel collaudo dei processi;

  • interpellare formalmente il soggetto che cura la gestione dei dati, sia esso compagnia assicurativa o service amministrativo, per accertare se sia in grado di produrre l'estrazione per cassa con il livello di dettaglio richiesto dal Cruscotto e in quali tempi, considerato che eventuali sviluppi informatici richiederebbero una programmazione anticipata;

  • mappare i due flussi, individuando quali dati alimentano il SIAF secondo competenza e quali alimentano il Cruscotto secondo cassa, nonché le ragioni degli scarti che ne derivano;

  • presidiare le indicazioni tecniche, inserendo il portale ministeriale tra le fonti oggetto di monitoraggio periodico, in ragione del carattere aggiornabile della documentazione attuativa;

  • inserire il termine del 31 luglio nel calendario degli adempimenti dell'ente, tenuto conto della sua natura perentoria a decorrere dal 2027.

Il confronto nell'ambito dei tavoli Mefop

Il tema sarà oggetto del tavolo di lavoro Mefop del 16 settembre 2026, dedicato al Cruscotto e alle relative modalità di alimentazione. L'incontro rappresenterà l'occasione per confrontare le soluzioni organizzative adottate dai fondi e per raccogliere le criticità applicative emerse nella prima fase di utilizzo, anche in vista di eventuali segnalazioni all'Anagrafe.

 

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. Segue il coordinamento editoriale della rivista Prospettive. Cura inoltre gli aspetti normativi dei fondi sanitari, del welfare aziendale e dei premi di risultato.