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Contributi previdenziali dei liberi professionisti: decidono le Casse sul saldo e stralcio

Paolo Giuliani
04 luglio 2019
TEMI MEFOP
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Tra le agevolazioni, in materia contributiva, introdotte, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, vi è il c.d. "saldo e stralcio" previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e riferito anche gli Enti di previdenza dei professionisti.

Si prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, da parte degli iscritti che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica individuata sulla base del parametro ISEE, possono essere estinti attraverso la corresponsione di una somma determinata da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. L’operazione, come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riguarda l'omissione contributiva, mentre, non è applicabile nell’ipotesi riconducibile alla evasione contributiva.

Il beneficio della riduzione percentuale del dovuto è ripartito in base alla fascia ISEE del nucleo familiare: 16%, con l'ISEE non superiore a 8.500 euro, 20% con ISEE superiore a 8.500 euro ma non superiore 12.500 euro, 35% con l'ISEE superiore a euro 12.500 e non superiore a 20.000 euro. L'importo dovuto può essere versato fino ad un massimo di 17 rate in cinque anni, con l’applicazione di un tasso di interesse del 2%.

La suddetta normativa intervenendo in un ambito, quello del regime sanzionatorio e delle misure di condono (art. 4, c. 6 bis del d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997), attribuito all’autonomia degli Enti di previdenza dei professionisti, ha creato una disparità di trattamento tra iscritti a seconda che l’Ente di appartenenza ricorra o meno alla riscossione dei contributi tramite ruolo e, almeno nel caso della Cassa dei dottori commercialisti, ha contraddetto il regolamento dell’Ente che stabilisce che l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici non viene riconosciuta se la contribuzione dovuta è omessa anche parzialmente.

Una rilevante novità per gli Enti di previdenza privati si è presentata in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 c.d. “decreto crescita”  (l. conv. 58/2019), con l’inserimento dell’art. 16 quinquies che, a sua volta, ha modificato la legge di bilancio 2019 aggiungendo dopo il comma 185 (che prevede il saldo e stralcio per le Casse) il comma 185 bis in base al quale le diposizioni in materia di saldo e stralcio si applicano ai debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse di previdenza professionali ma solo previe apposite delibere delle Casse che dovranno essere approvate dai Ministeri vigilanti, pubblicate nei rispettivi siti internet entro il 16 settembre 2019 e trasmesse all’Agente della riscossione entro la stessa data. Dunque, rispetto all’applicabilità della misura agli iscritti alle Casse, viene posto il filtro costituito dalla decisione dell’Ente che, si immagina, giustificherà l’eventuale adesione in termini di politica previdenziale e di impatto economico – finanziario sull’ equilibrio dei saldi.

Si tratta di un intervento legislativo, forse tardivo, ma che appare opportuno, alla luce dei principi generali contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2017 che richiama gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione a tutela:
 

a) del carattere mutualistico della struttura degli Enti di previdenza scelto dal legislatore e caratterizzato da corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali;

b) dell’autonomia della gestione della contribuzione e della buona amministrazione della stessa indispensabile per il mantenimento di un sistema che deve autofinanziarsi e che è progettato e finalizzato all’equilibrio di lungo periodo;

c) degli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell’esperienza previdenziale autonoma. 

Tutti aspetti su cui la misura del saldo e stralcio ha finito per intervenire in modo significativo ed unilaterale, specie con il riconoscimento di un effetto previdenziale al versamento parziale dei contributi.

Considerato il silenzio del legislatore sul punto, alla luce della  tecnica legislativa utilizzata, ciò che sembra emergere è la circostanza che la nuova disposizione dovrebbe riguardare anche le domande già presentate dal contribuente (termine finale 30 aprile 2019) nel vigore della previgente disciplina che non prevedeva la delibera degli Enti; incidentalmente si segnala che, tra l’altro, sempre in sede di conversione del “decreto crescita” (art. 16 bis) i termini di presentazione delle domande di adesione alle misure di condono sono stati riaperti fino al 31 luglio 2019.

È noto che nell’ordinamento, salva la materia penale, non vige una garanzia costituzionale di irretroattività della legge; l’art. 11 delle diposizioni preliminari al Codice civile, che questo principio prevede ha, infatti, forza di legge ordinaria, tuttavia, la Corte Costituzionale è intervenuta spesso a segnare i confini della retroattività della legge ordinaria stabilendo la necessità che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza senza porsi in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, aggiungendo che tra i valori che devono essere presi in considerazione vi sono la certezza dei rapporti giuridici ed il legittimo affidamento dei soggetti interessati.

Mentre ovviamente nel caso di delibera di adesione da parte dell’Ente di previdenza non si pone alcun aspetto problematico, la questione sorge nel caso di decisione negativa che potrebbe avere effetto sulle domande presentate che dovrebbero essere respinte. Su questo aspetto, potrebbe aprirsi la strada al contenzioso attivato da parte di chi, sotto il vigore della normativa previgente, avendo già presentato la domanda di adesione al saldo e stralcio vedrebbe compromesso il proprio affidamento. In questo caso verrebbero in considerazione i parametri individuati dalla Corte costituzionale in materia di retroattività della legge e, certamente, nell’eventuale bilanciamento dei valori di rilievo costituzionale, quelli che la stessa Corte nella sentenza n. 7/2017 ha richiamato a presidio dell’autonomia delle Casse.

Si può osservare, sebbene la considerazione potrebbe apparire non decisiva, che la nuova previsione di legge interviene, comunque, rispetto a rapporti giuridici che non risultano ancora definitivamente consolidati tenuto conto che, alla domanda di saldo e stralcio da parte del contribuente, segue una fase istruttoria tuttora in corso. Infatti l’art. 1, comma 192 della legge di bilancio prevede che, entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunichi, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione deve altresì comunicare l’eventuale difetto dei requisiti prescritti data la presenza, nella predetta dichiarazione, di debiti diversi da quelli oggetto di saldo e stralcio con  la conseguente impossibilità di estinguere il debito.

 

 

Paolo Giuliani

Dirigente dal 1999 del Servizio Contributi e Prestazioni dell'Enpaf, collabora a pubblicazioni in materia di assistenza e previdenza.