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Contributi alle Casse e definizione agevolata: quando e come si estingue il giudizio con la rottamazione-quater
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L’ordinanza della Corte di cassazione n. 25185 dello scorso 10 settembre si occupa degli effetti processuali dell’adesione alla c.d. “rottamazione quater” prevista dalla l. 197/2022.
L’art. 1, c. 251 della l. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto l’applicazione della definizione agevolata anche ai debiti che risultino dai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle Casse di previdenza, vincolandola a loro delibere ufficiali di adesione alla stessa, approvate dai Ministeri vigilanti, pubblicate nei rispettivi siti istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate, entro la stessa data, all’Agente della riscossione. Cassa forense, parte nel giudizio su cui si è espressa la Cassazione, è stata tra quelle che hanno aderito all’iniziativa.
La Corte di cassazione ha, già in precedenza, ribadito che la disciplina relativa all’adesione alla definizione agevolata e all’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti relativi a questa procedura non riguarda solo i debiti di natura tributaria (Cass. SS.UU. n. 5889/2026).
Il meccanismo della definizione agevolata è ormai consolidato in virtù di diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo. Nel caso della l. 197/2022, i debiti anche contributivi, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, possono essere estinti senza il pagamento di sanzioni aggiuntive e interessi di mora e, dunque, con il versamento della sola sorte capitale fino ad un massimo di diciotto rate e al tasso di interesse del 2 per cento annuo.
Nell’ambito del contenzioso in questione, la parte ricorrente lamentava che, in presenza della richiesta di definizione agevolata, il giudice di appello non avesse provveduto alla sospensione del processo in attesa dell’atto di adesione dell’Agenzia delle Entrate riscossione e della eventuale successiva estinzione ma avesse, invece, deciso la controversia.
La disposizione che viene in considerazione è quella contenuta nell’art. 1, comma 236, secondo periodo della l. 197/2022 in base alla quale l’estinzione del giudizio che abbia ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nel giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
La formula contenuta nella seconda parte del citato comma 236 per la sua genericità si è prestata ad interpretazioni contrastanti, come dato atto dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 5889/2026. In particolare, per un primo indirizzo solo il pagamento dell’ultima rata avrebbe consentito l’estinzione del giudizio che doveva rimanere sospeso fino a tale momento; un secondo orientamento, invece, faceva discendere l’estinzione del giudizio dalla dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione con rinuncia al giudizio in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agente del piano dei pagamenti e purché fossero documentati i pagamenti già effettuati. Secondo questo indirizzo la legge non avrebbe richiesto il pagamento integrale del debito ma la integralità dei pagamenti rispetto al momento in cui veniva fatta valere la fattispecie estintiva. Per un altro orientamento, invece, l’adesione alla definizione agevolata e l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avrebbe giustificato l’inammissibilità del ricorso per il venire meno dell’interesse ad agire.
Si è posta, quindi, l’esigenza di un intervento chiarificatore del legislatore che ponesse fine alla varietà degli orientamenti che si erano formati, un intervento che è avvenuto in virtù dell’art. 12 bis del d.l. 84/2025 (l. conv. n. 108/2025) senza l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi, bensì con una norma di interpretazione autentica che ha individuato, ad avviso della Suprema Corte, tra le varie opzioni ermeneutiche della disposizione, una di quelle ragionevolmente possibili, legittimamente connotata dalla retroattività degli effetti rispetto ai processi in corso.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25185/2026 riafferma quanto già la Corte di cassazione a SS.UU. aveva sostenuto nella sentenza n. 5889/2025 e cioè che, in forza dell’art. 12 bis del d.l. 84/2025, l’art. 1, comma 236 della l. 197/2022 si interpreta nel senso che - ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte dell’Agente della riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.