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Per la Cassazione il calcolo della pensione, ricavato dal sito della Cassa, non ha valore di prova
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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 23116 del 13 luglio 2026, ritiene inutilizzabile ai fini probatori l’importo della pensione che sia stato ricavato da una elaborazione informatica effettuata dall’iscritto tramite il sito internet della propria Cassa di previdenza.
L’aspetto più interessante che viene in considerazione nella pronuncia in questione è quello relativo all’idoneità dimostrativa, in merito al quantum della pensione spettante, di una proiezione elaborata con i sistemi informatici messi a diposizione dalla Cassa di previdenza e prodotta dal ricorrente in giudizio.
La questione non coinvolge il riparto dell’onere della prova, ma piuttosto l’aspetto relativo all’idoneità probatoria della simulazione che la Corte di Appello aveva utilizzato - nella propria decisione - per la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell’iscritto.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, nel giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali, la determinazione del quantum non può essere fondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati da strumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistiti da valore certificativo né corroborati dall'acquisizione dei dati contributivi e reddituali rilevanti. Diversamente dai documenti che attestano la posizione previdenziale e che vengono formalmente rilasciati dall'Ente, il simulatore disponibile sul sito della Cassa assolve una funzione meramente informativa e orientativa e non vale, di per sé solo, a comprovare, in sede giudiziale, l'ammontare del rateo.
La sentenza della Corte territoriale aveva, invece, attribuito rilievo decisivo, ai fini della liquidazione della pensione, all'esito di una simulazione ricavata dal sito dell'Ente di previdenza, reputandolo sufficiente. Secondo l’ordinanza n. 23116/2026, la decisione non può fondarsi su di un elemento privo di autonoma valenza probatoria, senza verificare la correttezza dei parametri di calcolo, la consistenza della base contributiva, le annualità utili e le singole componenti della prestazione. La quantificazione del trattamento avrebbe richiesto, quindi, l'acquisizione di dati previdenziali verificabili e, se necessario, il ricorso a una consulenza tecnica, non potendo questa essere surrogata dal mero esito di uno strumento predisposto, come già detto, a fini informativi. In conclusione, le simulazioni - che sempre più spesso gli Enti di previdenza mettono a disposizione degli iscritti per metterli in condizione di valutare la loro posizione pensionistica - hanno un’indubbia funzione informativa ma non sono idonee a fondare, sotto il profilo del quantum, una eventuale pretesa giudiziaria.
L’occasione è altresì utile per ricordare l’orientamento che si è formato in materia di erronea informazione rispetto ai dati contributivi trasmessi da parte dell’Inps. In particolare, per il rapporto di lavoro dipendente, la legge obbliga l’Istituto a comunicare all’assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, risultando responsabile del danno derivato all'interessato dalla mancata percezione del trattamento pensionistico in conseguenza della erronea comunicazione del numero dei contributi versati, ciò anche nel caso in cui il prospetto contributivo trasmesso sia privo di valore certificativo (Cass. n. 8604/2016, Cass. n.2498/2018, Cass. n. 23114/2019). Diversamente, per il lavoro autonomo, l'erronea certificazione resa dall'Ente previdenziale all'assicurato, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria. Questa, infatti, si può prefigurare solo per gli assicurati che siano terzi, rispetto al rapporto previdenziale e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo (Cass. n. 6643/2020).
Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.