Blog Mefop

Il codice del terzo settore e la sanità integrativa: quale impatto?

Damiana Mastantuono
11 settembre 2017
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106. In attesa della sua attuazione per la quale il Ministero del Lavoro si è riservato un anno di tempo, è possibile tracciare alcune considerazioni generali e valutare il possibile impatto della riforma sul segmento della sanità integrativa. 

In 104 articoli, il nuovo codice opera un ambizioso riordino dei cd. Ets (Enti del terzo settore), applicando una disciplina omogenea a tutto il terzo settore che viene definito come "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le fondazioni bancarie" .

Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà, tra l’altro, l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.
Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma. 

Uno dei punti su cui risulta fondamentale concentrarci è quello relativo alla possibile applicabilità di queste disposizioni al comparto del welfare contrattuale e, più in particolare, della sanità integrativa. Alcune norme presenti nel decreto, infatti, potrebbero indurre a ritenere il codice applicabile ai fondi sanitari e agli enti bilaterali diversi dai fondi pensione, esclusi, invece, dalla nozione di “interesse generale,” che trova specificazione nell’art. 5 del decreto delegato n. 117/17. Nell’elenco delle attività di interesse generale si ritrova, invece, l’attuazione degli interventi e l’erogazione delle prestazioni sanitarie (oltre che alle prestazioni socio-sanitarie).Tuttavia, seppure dalla lettura del testo emerge chiaramente l’intento del legislatore delegante di dare la massima estensione possibile al terzo settore, è pur vero che - per definire l’ambito di riferimento della norma - occorre far chiarezza sulla portata della nozione di terzo settore e sulla sua limitata sovrapponibilità a quella diversa di “welfare contrattuale” - e più tecnicamente di bilateralità -.

A tal fine, risulta fondamentale un’analisi che parta dalla identificazione della ratio del codice, dei soggetti e dei contenuti. In tal senso, risulta fondamentale la definizione dell’obiettivo del codice contenuta dell’art. 1, laddove si fa riferimento alla volontà “di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”.

Un’altra norma da tenere presente è quella contenuta nell’art. 4, comma 2, laddove si esplicita l’esclusione dal terzo settore, non solo delle formazioni ed associazioni politiche, dei sindacati e delle associazioni professionali o di rappresentanza di categoria, ma anche l’esclusione degli “enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti". Questo riferimento potrebbe avvalorare una esclusione di tutto il sistema della bilateralità, nel cui ambito si collocano i fondi sanitari di origine professionale.

Diversa risulta invece la posizione delle società di mutuo soccorso, per le quali il codice disciplina sia l’esclusione sia la possibilità di trasformazione volontaria in enti del terzo settore. Questi argomenti verranno approfonditi nell’ambito delle prossime iniziative Mefop ed in particolare nel prossimo seminario del 17 ottobre dedicato alle società di mutuo soccorso. 

 

Damiana Mastantuono
Mefop

In Mefop dal 2000. Avvocato Specialista in lavoro e previdenza. Laureata con lode in Giurisprudenza. É responsabile della formazione e dei "progetti speciali" di Mefop e collabora alle attività dell'area normativa e istituzionale.