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Cessione V: aggiornate le Linee guida con la RITA e il riscatto nelle forme individuali

Lorenzo Cicero
24 luglio 2018
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
ARGOMENTI
  • Cessione del V
  • Diritti e prestazioni
  • Rita
  • Tfr
DESTINATARI
  • Fondi pensione

La posizione di previdenza complementare, come noto, viene spesso utilizzata come garanzia a fronte di prestiti. 

L'ipotesi ricorre sovente in caso di accesso ad un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

In tal caso il prestito è rimborsato mediante la cessione di un quinto dello stipendio mensile e trova la garanzia per il rischio impiego nel trattamento di fine rapporto maturato fino alla cessazione del lavoro, secondo quanto previsto dal DPR 180/1950 e ss.mm.ii. Nel caso in cui il Tfr sia versato – in via tacita o esplicita – ad un fondo pensione, tale garanzia non viene meno ma cambia il soggetto depositario della stessa, che diventa cioè il fondo pensione in luogo del datore di lavoro, previa debita notifica del contratto di finanziamento da parte dell’istituto mutante al fondo pensione cui il lavoratore risulti iscritto.

La radice normativa di questa possibilità viene rintracciata nell’art. 11, comma 10, del d.lgs 252/2005 in base al quale, ferma l’intangibilità della posizione di previdenza complementare in fase di accumulo, le prestazioni al pensionamento, compresa l’anticipazione per spese sanitarie, sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti previsti per la pensione di base (vale a dire nei limiti di un quinto). Le anticipazioni diverse dalla causale delle spese sanitarie e i riscatti ante pensionamento sono invece interamente cedibili, sequestrabili e pignorabili.

Proprio in virtù della integrale cedibilità del c.d. “riscatto per perdita dei requisiti”, subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, la garanzia fornita dal fondo pensione – comprensiva del Tfr destinato a previdenza complementare nonché dei rendimenti di gestione e degli ulteriori contributi eventualmente versati – può essere utilizzata per la soddisfazione delle ragioni creditizie dell’istituto mutuante qualora la cessazione dell’attività lavorativa dovesse intervenire prima del decorso del periodo di ammortamento e quindi prima della estinzione del debito.

Come noto, visto il crescente utilizzo dei fondi pensione come strumento di garanzia dei prestiti contratti dai lavoratori, dall’azione congiunta di Assofondipensione, Mefop e UFI sono nate nel 2009 le Linee Guida per la cessione del quinto che si propongono l’obiettivo di creare standard di efficienza minimi e prassi uniformi per agevolare le relazioni e lo scambio di informazioni tra istituti di credito e forme pensionistiche complementari.

A seguito della estensione del riscatto per perdita requisiti alle adesioni individuali e della introduzione della nuova prestazione anticipata (RITA) le menzionate Linee guida sono state recentemente aggiornate. Contestualmente all’aggiornamento delle Linee guida, l’Osservatorio sulla cessione del quinto – composto da rappresentanti degli enti sottoscrittori delle stesse – in data 13 aprile 2018 ha svolto delle considerazioni relative a questioni fino ad oggi controverse. 

Mefop ha avviato per l'occasione dei tavoli di confronto che troveranno sviluppo in alcuni laboratori consulenziali che si svolgeranno in ottobre sia su Roma che su Milano. Si invitano gli operatori delle forme pensionistiche e degli istituti che erogano prestiti con cessione del V dello stipendio a prenderne parte allo scopo di condividere i citati aggiornamenti ed individuare prassi migliorative.

Si è dunque configurato negli anni un sistema articolato di presidi di cui Mefop promuove la costante implementazione allo scopo di favorire una sempre più virtuosa sinergia tra istituti di credito e fondi pensione. Si tratta di iniziative coerenti con le contingenze economiche degli ultimi tempi rispetto alle quali il ruolo dei fondi pensione si è affermato quale istituto essenziale per i cittadini, utilizzabile sia come fonte di prestazioni previdenziali che come strumento di garanzia per l’accesso al credito preferibile rispetto al Tfr lasciato in azienda.

 

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.