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Risposta ad interpello sulla tassazione applicabile a una maggiorazione afferente a una capitalizzazione di una rendita di previdenza complementare
Si segnala la Risposta ad interpello n. 245 del 16 settembre 2025 con la quale l’Agenzia delle entrate – richiamando la Risoluzione n. 30/E del 31 gennaio 2002 – ha precisato che anche agli importi erogati a titolo di maggiorazione individuale in forma di capitale, in favore di coloro che avevano già esercitato una opzione di capitalizzazione di rendite di previdenza complementare riferibili a posizioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, sia applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005. Per l’effetto, tali importi saranno soggetti a tassazione separata.
Nel dettaglio, il reddito di riferimento si otterrà sommando la maggiorazione individuale con l’importo già erogato in forma di capitale e tenendo conto dell’anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio. L'aliquota interna sarà determinata sulla base di tale reddito di riferimento e degli scaglioni vigenti nell’anno in cui era stata esercitata l’opzione di capitalizzazione della rendita. Applicando tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della maggiorazione individuale si determina l’imposta complessivamente dovuta, da tale imposta lorda andrà detratta l'imposta già applicata sull’importo originariamente percepito a titolo di capitalizzazione ottenendo, così, il saldo di imposta dovuto sull’importo erogabile a titolo di maggiorazione individuale.