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Investimenti in Venture Capital per fondi pensione e casse di previdenza - nuove disposizioni

01 luglio 2025

Con l'art. 18 del DL n. 95 del 30 giugno 2025 sono modificate le disposizioni in materia di investimenti qualificati esenti da tassazione. 

In vigore dal 10/08/2025

Modificato da: Legge del 08/08/2025 n. 118

1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati" ;

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole:

«e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027»;

b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».

3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi : «L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a)b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «.Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a)b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».