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Le ultime novità in tema di fringe benefit: conversione del DL Lavoro e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Chiara Costantino
02 ottobre 2023

La legge n. 85 del 3 luglio 2023 ha convertito il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, già denominato DL lavoro.

Con l’articolo 40 di tale ultimo provvedimento è stato previsto, temporaneamente e con un delimitato ambito soggettivo, un innalzamento del limite di esclusione da reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 comma 3 del Tuir per alcune tipologie di fringe benefit.

Ad oggi, tale limite – valido per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore – rimane normativamente fissato a 258,23 euro. Se il valore dei benefit così individuati è superiore alla soglia, lo stesso concorre interamente (e non solo per la parte eccedente) a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’articolo 40 del DL Lavoro, senza andare a modificare la norma in oggetto, ha stabilito l’innalzamento di tale limite – per l’anno fiscale 2023 e per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico – a 3000 euro. Con la stessa previsione vengono ricompresi tra i fringe benefit rientranti nella predetta soglia (analogamente a quanto già avvenuto per effetto dell’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cd. Decreto Aiuti-bis) anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Come chiarito dal comma 2 dello stesso articolo 40, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, il quale – come si diceva – prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta quindi applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Ambito di applicazione

Sulla disposizione in commento si è pronunciata, con la Circolare 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia ha chiarito che sono ricompresi nella nozione di reddito di lavoro dipendente, i beni ceduti e i servizi prestati non solo al lavoratore ma anche al coniuge del lavoratore o agli altri familiari dello stesso e quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Tali voci – per i soggetti interessati dall’agevolazione – non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel rispetto del limite di 3000 euro, né sono soggetti all'imposta sostitutiva nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, dei premi di risultato di cui ai commi 182 e ss. dell’articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2016 (legge. n. 208 del 28 dicembre 2015).

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in oggetto, l’articolo 40 del DL lavoro specifica che la stessa si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati –, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir (familiari fiscalmente a carico).

La nozione fiscalmente a carico, ricorda l’Agenzia, deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Poiché la misura in oggetto è attualmente limitata all’anno fiscale 2023, perché la stessa venga legittimamente riconosciuta occorrerà verificare il superamento o meno del limite reddituale previsto per i familiari a carico - 2.840,51 euro a lordo degli oneri deducibili che sale a 4000 euro per i figli che abbiano meno di 24 anni - alla data del prossimo 31 dicembre.

L’agevolazione in commento viene riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.

L’articolo 40 del DL Lavoro dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir e non che il genitore debba fruire per gli stessi della relativa detrazione.

Modalità operative

Pur essendo intervenuta la normativa in corso d’anno, la stessa si applica a tutto il periodo fiscale 2023. Con la Circolare 23/E viene quindi specificato che l’ammontare complessivo dei fringe benefit rientranti nel limite in oggetto deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta.

Inoltre, con riferimento alle modalità operative, il comma 3 del predetto articolo 40 subordina l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto.

Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione deve ritenersi non applicabile.

La dichiarazione, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, non deve avere una forma specifica e quindi può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore purché riporti il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico del lavoratore.

I sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni così fornite dai lavoratori; pertanto i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a dare pronta comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Il primo comma dell’articolo 40 prevede inoltre che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può essere quindi riconosciuto dal sostituto d’imposta effettuata tale informativa. Sul punto l’Amministrazione Tributaria ha però chiarito che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Il regime transitorio introdotto con il DL Lavoro rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Di conseguenza, ai fini dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. È responsabile del servizio Alert.