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Deduzione di contributi versati da conto cointestato: perché il pronunciamento della CTP di Perugia non cambia le cose

Flavio De Benedictis
03 maggio 2021
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Con sentenza n. 104 emessa lo scorso 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021, la Commissione tributaria provinciale di Perugia si è pronunciata sulla spettanza di una deduzione esposta in dichiarazione dei redditi per un versamento fatto a un fondo pensione da un conto corrente cointestato con il coniuge.

Per i giudici tributari di primo grado la deduzione dei contributi competerebbe solo nella misura del 50% dei contributi versati in quanto non sarebbe stata dimostrata la provenienza esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento.

Le conclusioni a cui giunge la Commissione di Perugia hanno destato qualche preoccupazione presso gli operatori, ma sono riferite a un caso specifico e non sono affatto espressione di un cambio di opinione dell’amministrazione finanziaria.

In varie occasioni, difatti, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che la deduzione o detrazione di un onere spetta a condizione che il contribuente abbia sostenuto la relativa spesa fiscalmente agevolata e che il documento attestante la spesa riporti il proprio nominativo.

In tal senso si possono citare le precisazioni contenute ad esempio nella recente circolare 19/E/2020 in base alla quale la detrazione di spese per ristrutturazione edilizia spetta al soggetto che

"ha sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato
da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con
il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale
" (circolare 19/E/2020).

In modo ancor più netto, con le risposte ad interpello n. 431 del 2 ottobre 2020 e n. 484 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti”, purché ovviamente l’onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa e a nulla rilevando che il pagamento sia stato effettuato con carta di credito di un coniuge (con addebito su conto corrente cointestato) piuttosto che con carta di debito di un figlio (con rimborso in contanti da parte del contribuente).

Una conferma di tali conclusioni è stata autorevolmente fornita dal Governo mediante una risposta ad una interrogazione parlamentare fornita il 21 aprile 2021 alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Si ritiene pertanto che la sentenza n. 104/2021 della Commissione tributaria provinciale di Perugia possa essere oggetto di riforma nei successivi gradi di giudizio e certamente è non indicativa di una interpretazione consolidata.

 

Flavio De Benedictis
Mefop

Consulente esterno di Mefop. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia fiscale.