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Risposte a quesiti Covip: annullamento adesioni tacite e anticipazione prima casa

24 agosto 2009
Con la prima si afferma che le adesioni tacite registrate per errore del datore di lavoro possono essere cancellate. In questi casi la richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del datore ovvero con lettera separata, unitamente a una prodotta copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore e debitamente datata. Trattandosi di errore non addebitabile al fondo pensione, gli importi da riaccreditare saranno quelli corrispondenti al valore della posizione al primo giorno utile di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di annullamento completa della documentazione indicata.
Con la seconda, invece, si chiarisce che l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione non spetta se il richiedente è comproprietario di un immobile con il coniuge, anche in caso di separazione quando l'immobile sia stato assegnato all'altro coniuge.