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Risposta ad interpello n. 296 del 26 novembre 2025 sul trattamento fiscale del riscatto di una posizione di previdenza complementare
Si segnala la Risposta ad interpello n. 296 del 26 novembre 2025 con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che gli importi derivanti dal riscatto di una posizione maturata presso un Fondo pensione italiano da un soggetto residente all’estero (Singapore) devono essere collocati tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall’art. 14, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore.
Sul presupposto che la posizione previdenziale sia stata maturata interamente negli anni in cui il Contribuente svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, l’Amministrazione finanziaria conclude che i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili in Italia e che l’eventuale doppia imposizione dovrà essere risolta dal Paese di residenza (Singapore) ai sensi dell'articolo 22 della relativa Convenzione.