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Alert Normativo

Risposta a quesito di Covip in materia di risoluzione dei contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti

14 luglio 2017

 Ecco la recente risposta a quesito di Covip (giugno 2017) in materia di risoluzione dei contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti.

La Commissione di Vigilanza, rispondendo ad una società istitutrice di un fondo aperto, ha chiarito che: 

  • è possibile inserire nel modulo di adesione una clausola risolutiva che consenta al fondo di chiudere le posizioni di previdenza complementare aperte e non alimentate con prima contribuzione entro sei mesi. Da tale comportamento si può infatti ragionevolmente dedurre che l’iscritto non sia più interessato alla costruzione del proprio piano previdenziale non avendo dato avvio al suo finanziamento. Trattandosi di clausola risolutiva espressa ex 1456 c.c., la risoluzione non potrà mai operare in via automatica essendo sempre necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene. 
  • è possibile risolvere anche le adesioni di coloro che avevano già aderito alla forma pensionistica, in un periodo antecedente all'introduzione nella documentazione contrattuale della predetta clausola risolutiva, laddove si sia in presenza di posizioni nulle. In tali casi sarebbe necessario trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta ai medesimi di evitare la risoluzione del contratto qualora effettuino un versamento entro un termine predefinito che non dovrebbe essere inferiore a 60 giorni. 
  • ad oggi non sarebbe invece possibile - dati gli elevati profili di problematicità - procedere alla risoluzione anche dei contratti inerenti alle posizioni incapienti​,​ “senza alcun obbligo di restituzione” delle somme residue. 

 

In allegato la risposta.