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Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 956-73/2025 sul trattamento fiscale del “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”

05 febbraio 2026

Si segnala la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 956-73/2025 con la quale l’Agenzia delle entrate ha confermato l’esclusione della voce “Risconto contributi per oneri amministrativi” dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005, precisando che, al fine di ritenere che la contabilizzazione di tali risconti non determini un abuso della citata disposizione, ovvero non sia finalizzata all’abbattimento della base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sostituiva, l’ammontare degli stessi deve essere coerente con le indicazioni contenute nelle relative comunicazioni della COVIP.

L’Amministrazione finanziaria ha specificato, inoltre, che l’importo del risconto deve essere pari all’ammontare dei costi che, pur essendo stati preventivati a budget, non sono stati sostenuti e nella nota integrativa e nella comunicazione agli aderenti deve essere indicata la motivazione di tale eccezionale scostamento. L’Agenzia ha concluso altresì che ai fini della predisposizione del budget del periodo d’imposta successivo si deve tener conto dell’ammontare del risconto effettuato l’anno precedente e delle effettive necessità del fondo, in linea con la sana e prudente gestione dello stesso e gli interessi degli iscritti.