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Alert Normativo

Prestazioni in capitale: errori nella riliquidazione

07 giugno 2006
Tale attività, introdotta dal D.Lgs. 47/2000, opera solo in merito alle parti di prestazione corrispondente al montante maturato dal 1 gennaio 2001 (data di entrata in vigore del predetto decreto). A conferma di ciò, si riporta di seguito un passo della circolare 29/E/2001.
Già in sede di commento di un'altra circolare dell'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 30/E/2005, commentata in Osservatorio Giuridico n. 9), però, si era segnalato che vi era il rischio di adottare un diverso indirizzo interpretativo tendente ad assoggettare all'attività di riliquidazione dell'imposta anche la parte di prestazione corrispondente al montante maturato prima del 31 dicembre 2000. Come visto in precedenza, una simile modalità di ricalcolo dell'onere tributario contrasta non solo con le norme relative alla decorrenza della riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 47/2000 ma anche con il precedente indirizzo interpretativo espresso dall'Agenzia delle Entrate.
Come precisato dalla stessa Circ. n. 30/E/2005, nelle ipotesi che un contribuente riceva una comunicazione sull'attività di riliquidazione dell'imposta non corretta, "può chiedere l'annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all'ufficio territorialmente competente o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale o ai centri di assistenza telefonica." Tale istanza di annullamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti verrà emessa la conseguente cartella di pagamento, che comunque è a sua volta impugnabile.
Oltre alla non dovuta attività di riliquidazione sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, si è riscontrato che le procedure automatizzate dell'amministrazione finanziaria hanno implicato anche una determinazione errata del periodo di iscrizione alla forma pensionistica complementare nonché di altri dati utili ai fini del calcolo dell'onere tributario sulle prestazioni in capitale soggette ad imposizione separata.
Al fine di evitare l'emissione di ulteriori errate comunicazioni sull'attività di riliquidazione dell'imposta, gli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate, con nota n. 12/2006, prot. 78461/06, del 15 maggio 2006, hanno fornito agli uffici periferici indicazioni utili per un corretto calcolo dell'onere tributario definitivo sulle prestazioni in capitale erogate dai fondi pensione. Si ribadisce, però, che chi abbia già ricevuto una comunicazione errata sull'attività di riliquidazione dell'imposta ha l'onere di presentare un'istanza di annullamento della stessa nel termine di 30 giorni e/o di presentare un ricorso alla competente commissione tributaria verso la conseguente cartella di pagamento.

Circolare 29/E/2001

Cap. I

4.3.5. Riliquidazione da parte degli Uffici finanziari

(...) In particolare, va precisato che, tenuto conto delle particolari disposizioni concernenti la decorrenza della nuova disciplina e che piu' avanti saranno meglio illustrate, la riliquidazione si applica all'importo delle prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001.