Novità
Novità per fondi pensione e fondi sanitari nella legge di conversione del DL PNRR
La legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026 (DL PNRR), in aula oggi e su cui è già stata votata la fiducia, introduce rilevanti novità in materia di previdenza complementare e sanità integrativa.
Rispetto al testo originario del decreto, l’intervento sui fondi sanitari è stato significativamente rivisto, escludendo l’attribuzione di nuove funzioni di vigilanza alla COVIP e concentrandosi su obblighi di trasparenza.
Con riferimento ai fondi pensione, la legge introduce l’obbligo, per i soggetti vigilati dalla COVIP, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. Le modalità di funzionamento di tali sistemi saranno definite dalla stessa Autorità.
Viene inoltre modificato il criterio di determinazione del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP: la misura massima è ora fissata allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, superando il precedente riferimento ai flussi contributivi.
È inoltre disposto il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di portabilità del contributo datoriale, differita al 31 ottobre 2026.
Il provvedimento contiene, infine, disposizioni volte al rafforzamento organizzativo della Commissione, anche attraverso il potenziamento delle modalità di reclutamento del personale e la possibilità di avvalersi di esperti su specifiche materie.
Per quanto riguarda la sanità integrativa, la legge introduce – nelle more di una riforma organica del settore – un sistema di obblighi volto a rafforzare la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni economico-finanziarie relative ai fondi.
In particolare, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a redigere i bilanci e le relative relazioni, comprese quelle degli organi di controllo, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, a pubblicarli sul proprio sito istituzionale e a trasmetterli alle amministrazioni competenti. Tali documenti assumono rilievo di comunicazioni sociali ai sensi del codice civile.
I bilanci devono fornire una rappresentazione fedele della situazione finanziaria e includere informazioni dettagliate sull’andamento della gestione, quali il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare dei contributi e delle prestazioni, i principali indicatori di equilibrio economico-finanziario, i costi di gestione e, ove rilevanti, i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG).
Le disposizioni si applicano, con esclusione delle imprese di assicurazione, ai fondi sanitari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, agli enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché alle altre forme di sanità integrativa comunque organizzate in modo stabile e dotate di autonomia gestionale.
Il rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce condizione per l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari e per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Resta fermo che gli adempimenti devono essere svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.